Art. 489 c.p.p. – Dichiarazioni del contumace
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. L’imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo un cui l’imputato si trova.
2. L’imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore (96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l’audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio (97). Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare (284-286), le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello un cui è pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione (655 s.). In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell’art. 677.
In sintesi
L'imputato contumace che prova di non aver conosciuto il procedimento può chiedere di rendere dichiarazioni al giudice.
Ratio
La norma riconosce il diritto essenziale del contumace a esprimere la propria versione dei fatti, pur tardiva, quando dimostri di aver ignorato il procedimento. Rappresenta un freno al formalismo procedurale e garantisce il principio del diritto di difesa anche a chi sia rimasto assente dal procedimento per ignoranza, non per scelta consapevole.
Analisi
Il comma 1 consente al contumace di chiedere di rendere dichiarazioni (confessione/negazione) al giudice per le indagini preliminari se dimostra di non aver avuto conoscenza del procedimento. Durante il giudizio di cassazione, l'audizione avviene presso il tribunale del luogo dove il contumace si trova. Il comma 2 disciplina il diritto di nominare difensore e l'obbligo di avviso tempestivo; prevede la designazione d'ufficio se assente. Se in custodia cautelare, le dichiarazioni devono avvenire entro quindici giorni. I commi 3-4 estendono il diritto al condannato in giudizio di revisione o esecuzione, con competenza del magistrato di sorveglianza.
Quando si applica
La norma si applica quando: (a) il contumace fornisce prova documentale o testimoniale di mancata conoscenza; (b) esercita il diritto mediante richiesta formale; (c) il procedimento è ancora in fase di cassazione (non ancora definito). È uno strumento di revisione tardiva, eccezionale e richiede onere della prova rigorosamente valutato.
Connessioni
Rimandi: art. 487 (contumacia — abrogato), art. 494 c.p.p. (dichiarazioni dell'imputato nel dibattimento ordinario), art. 610 ss. (giudizio di cassazione), art. 636 (revisione), art. 655 ss. (fase esecutiva), art. 677 (magistrato di sorveglianza). La norma è ponte fra il procedimento ordinario assente e la fase eccezione della cassazione/revisione.
Domande frequenti
Se ero contumace per ignoranza, posso ancora difendermi?
Sì, puoi chiedere di rendere dichiarazioni al giudice per le indagini preliminari se provi di non aver avuto conoscenza del procedimento. Le dichiarazioni avvengono durante la cassazione o la revisione. Hai diritto a nominare un difensore.
Quali prove devo allegare per dimostrare l'ignoranza del procedimento?
Devi documentare il motivo della mancata conoscenza: certificato di indirizzo sbagliato, testimonianze di terzi, prova di assenza fisica dal domicilio notificatario. Il giudice valuterà la credibilità della tua dichiarazione di ignoranza.
Dove avvengono le dichiarazioni?
Durante il giudizio di cassazione, le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo dove ti trovi. Se il procedimento è in revisione e sei condannato, il magistrato di sorveglianza le assume nella sede di competenza.
Quanto tempo ho per chiedere di rendere le dichiarazioni?
Non c'è scadenza formale, ma il diritto è riconosciuto solo se il procedimento è ancora in corso (cassazione, revisione, esecuzione). Una volta definitivamente concluso, il diritto decade.
Posso avere un avvocato d'ufficio se non ho soldi per pagarmi un difensore?
Sì, se non nomini un difensore, il giudice designa automaticamente un difensore d'ufficio che ti rappresenti durante le dichiarazioni. Hai diritto a ricevere avviso tempestivo del giorno e luogo dell'audizione.
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