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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 73 c.p.c. – Astensione del pubblico ministero

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

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In sintesi

  • L'art. 73 c.p.c. applica al PM civile le regole sull'astensione previste per i giudici (artt. 51-52 c.p.c.).
  • Sono escluse le disposizioni sulla ricusazione: le parti non possono chiedere la sostituzione del PM.
  • La norma opera solo quando il PM interviene nelle cause tassativamente previste dall'art. 70 c.p.c.
  • L'astensione è un obbligo/facoltà del magistrato stesso, da esercitare con autorizzazione del capo dell'ufficio.
  • Il principio tutela l'imparzialità della funzione senza attribuire alle parti poteri di controllo sul PM.

Il PM nel processo civile è soggetto alle cause di astensione dei giudici, ma non può essere ricusato dalle parti.

Ratio della norma

L'art. 73 c.p.c. estende al pubblico ministero (PM) che interviene nel processo civile le cause di astensione previste per i giudici, escludendo tuttavia l'istituto della ricusazione. La ratio è duplice: da un lato garantire l'imparzialità del magistrato requirente ogni volta che sussistano situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi; dall'altro preservare l'autonomia funzionale del PM, che nel processo civile non esercita una funzione decisoria ma di vigilanza nell'interesse della legge, rendendo superfluo attribuire alle parti il potere di ricusarlo.

Analisi del testo

La norma opera un rinvio recettizio alle disposizioni sull'astensione dei giudici (artt. 51-52 c.p.c.), rendendole applicabili ai magistrati del PM che intervengono nel processo civile, ossia nelle ipotesi tassative di intervento obbligatorio o facoltativo previste dall'art. 70 c.p.c. Il legislatore distingue nettamente i due istituti: l'astensione è un obbligo/potere del magistrato stesso di sottrarsi al procedimento quando ricorra una causa di incompatibilità; la ricusazione è invece un diritto delle parti di chiedere la sostituzione del giudice. L'esclusione della ricusazione per il PM riflette la sua posizione di soggetto pubblico non titolare di poteri decisori, rispetto al quale le parti non vantano un analogo diritto di impugnarne la legittimazione soggettiva.

Quando si applica

La norma opera ogni volta che un magistrato del PM sia chiamato a intervenire in un giudizio civile — ad esempio in cause di stato e capacità delle persone, procedimenti di interdizione o inabilitazione, cause matrimoniali — e versi in una delle situazioni tipizzate dall'art. 51 c.p.c.: interesse nella causa, rapporto di parentela o coniugio con una delle parti, grave inimicizia, o aver già espresso opinione sulla controversia. In tali casi il PM ha l'obbligo di astenersi e, ricorrendone i presupposti, può essere autorizzato dal capo dell'ufficio a farlo. Non è invece possibile per le parti avanzare istanza di ricusazione nei suoi confronti.

Connessioni con altre norme

L'art. 73 va letto in stretto coordinamento con: artt. 51-52 c.p.c. (astensione e ricusazione del giudice, applicabili al PM per rinvio); art. 70 c.p.c. (intervento del PM nel processo civile, che individua i casi in cui la norma in esame è concretamente operativa); artt. 69-72 c.p.c. (statuto generale del PM nel processo civile); artt. 52-53 c.p.c. (procedimento di astensione e sostituzione). Sul piano sistematico, la disposizione si inserisce nel più ampio principio di imparzialità della funzione giurisdizionale sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU.

Domande frequenti

Perché il pubblico ministero nel processo civile non può essere ricusato?

Perché il PM non esercita funzioni decisorie: interviene nell'interesse della legge, non per risolvere la controversia tra le parti. La ricusazione è uno strumento pensato per i giudici, titolari del potere di giudicare, e la sua estensione al PM è ritenuta incompatibile con il suo ruolo.

Quali cause di astensione si applicano al PM civile?

Si applicano per rinvio le cause previste dall'art. 51 c.p.c.: interesse nella causa, parentela o coniugio con le parti, grave inimicizia, aver già conosciuto la causa in altro grado, e le gravi ragioni di convenienza che consentono l'astensione facoltativa previa autorizzazione del capo dell'ufficio.

In quali giudizi civili interviene il PM e quindi può trovare applicazione l'art. 73?

Il PM interviene obbligatoriamente nelle cause elencate dall'art. 70 c.p.c.: cause matrimoniali, interdizione, inabilitazione, adozione, cause che coinvolgono minori e, in generale, quelle in cui è parte la pubblica amministrazione o si trattano interessi pubblici. Solo in tali sedi l'art. 73 è concretamente operativo.

Come avviene in pratica l'astensione del PM nel processo civile?

Il magistrato che rilevi una causa di astensione obbligatoria deve informare il Procuratore capo e astenersi. Per le ipotesi di astensione facoltativa (gravi ragioni di convenienza) è necessaria l'autorizzazione del capo dell'ufficio. La sostituzione avviene internamente alla Procura, senza che le parti possano intervenire formalmente nella procedura.

Cosa può fare una parte che ritiene il PM non imparziale, se non può ricusarlo?

In linea generale la parte non dispone di un rimedio processuale diretto. Orientamento prevalente in dottrina è che il giudice possa rilevare d'ufficio una situazione di incompatibilità del PM e sollecitare informalmente la sostituzione. La parte può inoltre segnalare la situazione al capo dell'ufficio di Procura, attivando il controllo disciplinare interno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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