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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 60 c.p.c. – Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

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In sintesi

  • Responsabilità civile di cancelliere e ufficiale giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Prima ipotesi: rifiuto o omissione ingiustificati di atti legalmente richiesti entro il termine fissato dal giudice.
  • Seconda ipotesi: compimento di atto nullo con dolo o colpa grave (esclusa la colpa lieve).
  • Il danneggiato può agire in sede civile per il risarcimento del danno subito.
  • La norma si coordina con la responsabilità disciplinare e, nei casi gravi, penale dell'ausiliario.

Cancelliere e ufficiale giudiziario rispondono civilmente per rifiuto ingiustificato di atti o per atti nulli compiuti con dolo o colpa grave.

Ratio della norma

L'art. 60 c.p.c. persegue un duplice scopo: garantire l'effettività del servizio giudiziario e assicurare che i soggetti ausiliari del giudice — cancelliere e ufficiale giudiziario — rispondano patrimonialmente dei danni causati dal loro comportamento doloso o gravemente colposo. La norma si inserisce nel quadro della responsabilità civile dei pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni giurisdizionali di supporto, bilanciando le esigenze di efficienza processuale con la tutela delle parti che subiscono pregiudizio.

Analisi del testo

La disposizione individua due distinte ipotesi di responsabilità. La prima riguarda il rifiuto o l'omissione ingiustificati di compiere atti legalmente richiesti: il cancelliere o l'ufficiale giudiziario devono agire entro il termine fissato dal giudice competente su istanza di parte; la mancata osservanza, in assenza di giusto motivo, genera responsabilità. La seconda ipotesi concerne il compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave: non è sufficiente la mera nullità dell'atto, occorrendo che l'ausiliario abbia agito con la consapevolezza dell'illegittimità (dolo) o con una violazione macroscopica delle regole di diligenza (colpa grave). La colpa lieve rimane, in linea generale, esclusa dall'area della responsabilità civile.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta una parte subisca un danno riconducibile causalmente alla condotta omissiva o commissiva dell'ausiliario. Tipicamente viene in rilievo nei casi di mancata o ritardata iscrizione a ruolo, omessa notificazione nei termini, irregolare redazione di verbali d'udienza o di atti esecutivi compiuti in violazione delle forme prescritte. Il danneggiato potrà agire in sede civile per il risarcimento del danno, ferma restando la concorrente responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, penale dell'ausiliario.

Connessioni con altre norme

L'art. 60 c.p.c. si coordina con l'art. 61 c.p.c., che disciplina la facoltà del giudice di ricorrere a consulenti tecnici, e con l'art. 57 c.p.c., relativo alle attribuzioni del cancelliere. Sul piano sostanziale, il fondamento della responsabilità si ricollega all'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana) e all'art. 28 Cost., che sancisce la responsabilità diretta dei funzionari pubblici. Va inoltre considerata la disciplina della Legge Pinto (L. 89/2001) per i danni da irragionevole durata del processo, nonché l'art. 1 della L. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, che fissa principi in parte analoghi per soggetti diversi.

Domande frequenti

Chi sono i soggetti responsabili ai sensi dell'art. 60 c.p.c.?

I soggetti responsabili sono il cancelliere e l'ufficiale giudiziario, ovvero gli ausiliari del giudice che svolgono funzioni di supporto all'attività giurisdizionale, come la tenuta dei registri, la redazione dei verbali e la notificazione degli atti.

Quali sono le due ipotesi di responsabilità previste dalla norma?

La prima ipotesi riguarda il rifiuto o l'omissione ingiustificati di compiere atti legalmente richiesti entro il termine fissato dal giudice su istanza di parte. La seconda riguarda il compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave.

La colpa lieve è sufficiente per far scattare la responsabilità?

No. In linea generale, per la responsabilità da atto nullo è richiesto il dolo o la colpa grave. La mera negligenza lieve non è, tipicamente, sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria nei confronti dell'ausiliario.

Come si può far valere la responsabilità del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario?

Il soggetto danneggiato può promuovere un'azione civile per il risarcimento del danno, dimostrando la condotta illecita dell'ausiliario, il danno subito e il nesso causale tra i due. Restano ferme le eventuali responsabilità disciplinari e penali.

Quali altre norme si collegano all'art. 60 c.p.c.?

L'art. 60 c.p.c. si ricollega all'art. 57 c.p.c. sulle attribuzioni del cancelliere, all'art. 2043 c.c. sulla responsabilità aquiliana, all'art. 28 Cost. sulla responsabilità dei funzionari pubblici e alla L. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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