Art. 54 c.p.c. – Ordinanza sulla ricusazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 [1].
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
In sintesi
L'art. 54 c.p.c. disciplina gli effetti dell'ordinanza sulla ricusazione del giudice, incluse sanzioni e riassunzione.
Ratio della norma
L'art. 54 c.p.c. chiude il procedimento incidentale di ricusazione disciplinandone gli esiti sul piano processuale. La norma persegue un duplice scopo: garantire la continuità del giudizio (mediante la designazione del sostituto o la riassunzione) e scoraggiare ricusazioni strumentali, attraverso la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità.
Analisi del testo
Il primo comma regola l'esito favorevole: l'ordinanza di accoglimento non si limita a rimuovere il giudice ricusato, ma provvede immediatamente alla sua sostituzione, evitando vuoti nella conduzione del processo. Il secondo comma sancisce l'inammissibilità della ricusazione proposta al di fuori delle forme e dei termini previsti dall'art. 52 c.p.c.; si tratta di un vizio di rito rilevabile d'ufficio che impedisce l'esame nel merito. Il terzo comma attribuisce al giudice il potere di liquidare le spese e, facoltativamente, di irrogare una pena pecuniaria fino a 250 euro a carico della parte che abbia proposto una ricusazione rivelatasi inammissibile o infondata: si tratta di una misura dissuasiva di carattere sanzionatorio. Il quarto comma impone alle parti l'onere di riassumere la causa entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria; la mancata riassunzione nel termine determina, in linea generale, l'estinzione del processo per inattività.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che viene proposta un'istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. e il giudice (o il collegio) emette l'ordinanza conclusiva del relativo procedimento incidentale. Si applica tanto nei procedimenti ordinari di cognizione quanto, tipicamente, nei procedimenti cautelari e sommari, ogniqualvolta sia configurabile la ricusazione di un giudice. L'obbligo di riassunzione riguarda entrambe le parti, anche quella che non ha proposto la ricusazione.
Connessioni con altre norme
L'art. 54 va letto in stretta connessione con l'art. 52 c.p.c. (forme e termini della ricusazione) e con l'art. 51 c.p.c. (astensione del giudice), di cui la ricusazione costituisce il rimedio attivabile su iniziativa di parte. Sul piano degli effetti processuali, rilevano l'art. 307 c.p.c. in tema di estinzione per inattività delle parti e l'art. 125 c.p.c. quanto al regime delle spese. La pena pecuniaria prevista dal terzo comma si inserisce nel quadro delle sanzioni processuali affini a quelle contemplate dall'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata).
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 54 c.p.c.?
Disciplina gli effetti dell'ordinanza che conclude il procedimento di ricusazione del giudice: designazione del sostituto in caso di accoglimento, declaratoria di inammissibilità se la ricusazione è tardiva o irregolare, condanna alle spese e pena pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità, e obbligo di riassunzione entro sei mesi.
Cosa succede se la ricusazione viene accolta?
L'ordinanza di accoglimento designa immediatamente il giudice sostituto. Le parti ricevono comunicazione dalla cancelleria e devono riassumere la causa entro il termine perentorio di sei mesi.
Quando la ricusazione è dichiarata inammissibile?
La ricusazione è inammissibile quando non è proposta nelle forme o nei termini stabiliti dall'art. 52 c.p.c. Si tratta di un vizio di rito che il giudice rileva senza entrare nel merito dei motivi addotti.
A quanto ammonta la pena pecuniaria prevista dall'art. 54 c.p.c.?
Il giudice può condannare la parte che ha proposto la ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una pena pecuniaria non superiore a euro 250, oltre alla liquidazione delle spese processuali.
Cosa accade se le parti non riassumono la causa nel termine di sei mesi?
Il termine di sei mesi per la riassunzione è perentorio. L'orientamento prevalente ritiene che la mancata riassunzione determini l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
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