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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 46 c.p.c. – Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

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In sintesi

  • L'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 nei giudizi davanti ai conciliatori.
  • Il conciliatore era un giudice onorario di rango minimo, competente per controversie di modesto valore.
  • La L. 374/1991 ha soppresso i conciliatori e istituito il giudice di pace, che ne ha ereditato le funzioni.
  • La norma è formalmente vigente ma priva di applicazione pratica dal 1995, anno di operatività del giudice di pace.
  • Il regolamento di competenza resta inapplicabile anche davanti al giudice di pace per controversie di valore minimo, in forza di principi analoghi.

L'art. 46 c.p.c. esclude il regolamento di competenza nei giudizi davanti ai conciliatori, oggi soppressi dal giudice di pace.

Ratio della norma

L'art. 46 c.p.c. risponde a una logica di economia processuale e di semplificazione: il regolamento di competenza, strumento impugnatorio volto a risolvere conflitti o errori di competenza mediante l'intervento della Corte di Cassazione (art. 42) o delle sezioni della stessa (art. 43), costituisce un mezzo di elevato tecnicismo e costo procedurale. Applicarlo a giudizi di valore minimo, come quelli un tempo devoluti al conciliatore, avrebbe significato imporre ai litiganti oneri sproporzionati rispetto all'entità della controversia. Il legislatore del 1940 ha perciò scelto di escludere tale rimedio per i procedimenti davanti a questo giudice onorario di base, privilegiando la rapidità e l'informalità tipiche di quella sede.

Analisi del testo

Il testo è di estrema concisione: «Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.» La norma opera mediante un rinvio negativo agli artt. 42 e 43, che disciplinano rispettivamente il regolamento di competenza su istanza di parte e quello d'ufficio. L'esclusione è totale e non ammette eccezioni: qualunque questione di competenza sorta davanti al conciliatore doveva essere risolta all'interno del procedimento stesso, senza possibilità di investire la Corte di Cassazione tramite detto istituto. Il riferimento ai «giudizi davanti ai conciliatori» identifica una categoria soggettiva e non oggettiva: rileva la qualità del giudice, non la materia o il valore della causa. Dal punto di vista storico, il conciliatore era il giudice di grado più basso nell'ordinamento giudiziario italiano, introdotto dal Codice di procedura civile del 1865 e confermato dal codice del 1940. Operava in sede circondariale, con competenza per controversie di valore generalmente non superiore a una soglia modesta, ed era figura di nomina onoraria priva di retribuzione fissa.

Quando si applica

Sul piano strettamente positivo, l'art. 46 c.p.c. non trova più applicazione concreta dalla soppressione dei conciliatori operata dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace. La legge ha previsto un periodo transitorio durante il quale i conciliatori hanno continuato a esercitare le funzioni fino all'entrata in operatività degli uffici del giudice di pace, completatasi il 1° maggio 1995. Da quella data, la figura del conciliatore ha cessato di esistere nell'ordinamento processuale italiano e l'art. 46 è rimasto una norma formalmente in vigore ma priva di fattispecie applicabile. In via interpretativa, l'orientamento prevalente ritiene che la ratio dell'art. 46 — escludere il regolamento di competenza per giudizi di minima entità davanti a giudici onorari — conservi una valenza sistematica utile a orientare l'interpretazione delle norme processuali relative al giudice di pace, sebbene quest'ultimo non sia espressamente menzionato dalla disposizione.

Connessioni con altre norme

L'art. 46 si colloca nel sistema degli artt. 42-46 c.p.c., dedicati al regolamento di competenza. Gli artt. 42 e 43, cui la norma si riferisce, ne costituiscono il presupposto logico: senza la loro esistenza, l'esclusione dell'art. 46 sarebbe priva di oggetto. La L. 374/1991 (istituzione del giudice di pace) e il successivo D.Lgs. 116/2017 (riforma organica del giudice di pace) rappresentano il quadro normativo che ha sostituito la figura del conciliatore. Sistematicamente, va considerato anche l'art. 46 disp. att. c.p.c., che talvolta viene confuso con la norma in esame: si tratta di disposizioni distinte, l'una nel corpo del codice e l'altra nelle disposizioni di attuazione, entrambe però legate all'evoluzione storica della giustizia di prossimità. Infine, gli artt. 7 e ss. c.p.c. definiscono le competenze del giudice di pace, erede funzionale del conciliatore, nel cui ambito la questione della proponibilità del regolamento di competenza resta teoricamente aperta.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 46 c.p.c.?

L'art. 46 c.p.c. esclude che gli artt. 42 e 43 c.p.c. — che disciplinano il regolamento di competenza su istanza di parte e d'ufficio — si applichino nei giudizi davanti ai conciliatori, figura oggi soppressa.

Chi erano i conciliatori menzionati dall'art. 46 c.p.c.?

I conciliatori erano giudici onorari di base, privi di retribuzione fissa, competenti per controversie di modesto valore economico. Erano previsti fin dal codice del 1865 e confermati dal codice del 1940, fino alla loro soppressione con la L. 374/1991.

L'art. 46 c.p.c. è ancora in vigore?

Formalmente sì: la norma non è stata abrogata. Tuttavia ha perso ogni rilevanza pratica dal 1995, quando i conciliatori cessarono di operare e le loro funzioni furono trasferite al giudice di pace istituito dalla L. 374/1991.

L'esclusione del regolamento di competenza vale anche davanti al giudice di pace?

L'art. 46 non menziona il giudice di pace, ma l'orientamento prevalente ritiene che la ratio della norma — evitare strumenti impugnatori costosi in cause di modesta entità — conservi valenza sistematica anche per l'interpretazione delle norme sul giudice di pace.

Qual è la differenza tra l'art. 46 c.p.c. e l'art. 46 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.?

Si tratta di due disposizioni distinte: l'art. 46 c.p.c. è nel corpo del codice e riguarda l'inapplicabilità del regolamento di competenza davanti ai conciliatori; l'art. 46 disp. att. c.p.c. appartiene alle norme di attuazione del codice e ha contenuto diverso. La confusione è frequente nelle ricerche online.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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