Art. 429 c.p.p. – Decreto che dispone il giudizio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa dal reato (90, 91) qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza (199 s.), con l’indicazione dei relativi articoli di legge (417, 423);
d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio (132 att.);
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487);
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
In sintesi
Il decreto che dispone il giudizio è l'atto che rimanda il processo al tribunale dopo non luogo a procedere revocato, contenendo dati imputato, fatto e indicazioni processuali.
Ratio
Il decreto che dispone il giudizio è il atto formale con cui il giudice delle indagini preliminari rimanda l'imputato a giudizio davanti al tribunale. Nasce quando il giudice ritiene che la prova dell'accusa sia sufficiente per processare l'imputato nel rito ordinario. Serve a notificare all'imputato le accuse precise e i tempi del processo, garantendo il diritto alla difesa: l'imputato deve sapere esattamente cosa gli contest, quali sono le prove, quando deve presentarsi in aula.
Analisi
Il comma 1 elenca sette elementi obbligatori. La lettera a) richiede i dati dell'imputato (nome, cognome, data di nascita, domicilio) e di tutte le altre parti (avvocati, responsabile civile). La lettera b) identifica la persona offesa dal reato, se conosciuta. La lettera c) è cruciale: l'enunciazione 'in forma chiara e precisa' del fatto (il furto, l'omicidio, la corruzione), delle circostanze aggravanti (es. arma usata, prezzo aggravato), e delle circostanze che permettono l'applicazione di misure di sicurezza (articoli 199 e seguenti, per esempio il divieto di dimora). Tutto con indicazione degli articoli di legge (423 e 417 rimandano alla formulation in sede di indagini). La lettera d) elenca sommariamente le fonti di prova (testimoni, documenti, periti) e il fatto che provano. La lettera e) fissa il dispositivo: quale giudice (tribunale monocratico, collegiale, giudice di pace) dovrà giudicare. La lettera f) indica il luogo fisico, il giorno e l'ora della comparizione del primo giudizio, con avvertenza che in caso di non comparizione sarà giudicato in contumacia (articolo 487). La lettera g) richiede la firma del giudice e dell'ausiliario (segretario d'aula). Il comma 2 sancisce nullità assoluta se: (i) l'imputato non è identificato con certezza, non puoi giudicare chi non sai chi sia; (ii) manca o è insufficiente uno dei requisiti della lettera c) (fatto incerto) o della lettera f) (luogo e ora ignoti). Il comma 3 impone un termine minimo di venti giorni tra l'emissione del decreto e il primo giudizio: è il tempo per preparare la difesa. Il comma 4 precisa che il decreto va notificato all'imputato contumace (assente) e all'imputato presente non notificato in aula almeno venti giorni prima della data fissata.
Quando si applica
Il decreto si emette quando il giudice per le indagini preliminari, dopo l'udienza preliminare (articolo 419), decide di rinviare a giudizio. È il passaggio cruciale tra la fase investigativa (pubblico ministero e polizia giudiziaria) e il dibattimento (tribunale, contradditorio pieno, prove orali). Ogni imputato che entra nel dibattimento ordinario riceve un decreto di rinvio a giudizio. Se il decreto manca di elementi essenziali (per esempio non specifica il fatto: 'Tizio è accusato di reato' senza dire quale furto), il primo atto dell'imputato è denunciare la nullità.
Connessioni
L'articolo 419 c.p.p. disciplina l'udienza preliminare, dove il giudice decide se ci sono prove sufficienti per il rinvio. L'articolo 417 c.p.p. fissa il contenuto dell'imputazione (come deve essere descritta la parte di fatto). L'articolo 423 c.p.p. regola il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, a cui il giudice si conforma. L'articolo 424 c.p.p. descrive l'udienza preliminare stessa. L'articolo 487 c.p.p. disciplina il giudizio in contumacia. L'articolo 127 c.p.p. e seguenti regolano il processo davanti al tribunale a cui il decreto rimanda. L'articolo 132 delle Attribuzioni fissa i criteri di competenza territoriale e per materia del tribunale. L'articolo 431 disciplina il fascicolo per il dibattimento che accompagna il decreto.
Domande frequenti
Se il decreto non specifica l'ora della comparizione, è nullo?
Sì, secondo l'articolo 429 comma 2. Se manca l'indicazione del 'luogo, giorno e ora della comparizione' (lettera f), il decreto è nullo. L'imputato non saprebbe quando presentarsi in tribunale.
Devo comparire se il decreto dice di comparire ma io non l'ho mai ricevuto?
No. Il decreto deve essere notificato almeno venti giorni prima (comma 4). Se non ricevi la notifica, non sei obbligato a comparire. L'assenza scusata per mancata notifica non porta a contumacia.
Se il decreto specifica male il fatto (dice 'furto' genericamente), posso chiedere l'annullamento?
Sì. Se il fatto è descritto in modo vago (articolo 429 comma 2, lettera c: 'manca o insufficiente'), il decreto è nullo. Devi denunciare la nullità per non luogo a procedere prima del dibattimento.
Se il decreto è emesso lunedì, quando deve iniziare il giudizio al massimo?
Il decreto fissa una data almeno venti giorni dopo. Se emesso lunedì 1º maggio, la prima udienza non può essere prima del 21 maggio (articolo 429 comma 3).
Se manca la firma del giudice dal decreto, è nullo?
No direttamente dal comma 2, che elenca i soli vizi che rendono nullo il decreto (identificazione imputato, fatto, luogo/ora). Però una firma mancante potrebbe viziare il decreto per altre ragioni processuali e potrebbe essere impugnato in appello.