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Art. 24 c.p.c. – Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Stabilisce il foro competente per le cause relative a tutele e amministrazioni patrimoniali conferite per legge.
Ratio
L'articolo 24 del codice di procedura civile fissa una competenza territoriale speciale per le cause riguardanti la gestione di tutele e amministrazioni patrimoniali. La ratio è quella di avvicinare il giudice al luogo dove effettivamente si esercita la responsabilità gestionale, garantendo una prossimità funzionale che facilita l'accertamento dei fatti e la verifica dell'attività amministrativa. Questa regola persegue l'efficienza del processo, permettendo al giudice di controllare con maggiore facilità l'esercizio delle funzioni tutelari.
Analisi
La norma contempla due ipotesi: tutele e amministrazioni patrimoniali. Per tutela si intende quella ordinaria, della quale il giudice è competente nel luogo in cui la tutela è esercitata (ovvero dove risiede il tutore e dove si trovano i beni del minore). Per amministrazione patrimoniale si intendono le gestioni di patrimoni altrui conferite per legge o per provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il criterio di collegamento è il luogo d'esercizio, non il domicilio del gestore o del soggetto tutelato.
Quando si applica
Si applica tutte le volte che una controversia riguardi i compiti, le responsabilità o gli atti del tutore o dell'amministratore, indipendentemente da chi propone la causa. Un minore, il suo tutore, un creditore del minore, lo Stato stesso possono agire dinanzi al giudice del luogo d'esercizio della tutela. La norma non distingue tra cause intentate dal tutore e cause contro il tutore: la competenza rimane ferma.
Connessioni
L'articolo 24 si raccorda con gli artt. 21-23 del codice di procedura civile che dettano le regole ordinarie di competenza territoriale. Si collega inoltre all'articolo 30, relativo al domicilio eletto, e alle norme del codice civile in materia di tutela (artt. 334-390 cc) e di amministrazione di sostegno. Richiama anche l'articolo 70 per le cause in cui la competenza è inderogabile.
Domande frequenti
Quale giudice è competente se il minore si trasferisce durante la tutela?
Rimane competente il giudice del nuovo luogo di residenza dal momento in cui la tutela viene effettivamente esercitata lì. Se il trasferimento è temporaneo, la competenza rimane dove la tutela continua ad essere amministrativamente esercitata.
Se il tutore ha domicilio in una città e il minore in un'altra, quale è il foro?
È competente il giudice del luogo dove il tutore esercita la tutela, cioè dove risiede il minore o dove si trovano principalmente i beni tutelati. La residenza del tutore non è rilevante.
La competenza dell'art. 24 è inderogabile dalle parti?
Sì, è inderogabile perché riguarda una materia in cui lo Stato ha un interesse pubblico. Le parti non possono accordarsi per sottrarsi alla competenza del giudice del luogo d'esercizio.
Cosa accade se l'amministrazione patrimoniale è collegiale?
Se l'amministrazione è gestita da più amministratori, si applica il criterio del luogo principale d'esercizio. Se non è individuabile un unico luogo, si determina mediante convenzione fra i diversi Tribunali interessati.
L'articolo 24 si applica anche alle amministrazioni di sostegno?
Sì, per analogia. L'amministratore di sostegno esercita una funzione parallela alla tutela, quindi è competente il giudice del luogo di esercizio dell'amministrazione di sostegno.
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