Art. 348 c.p.p. – Assicurazione delle fonti di prova
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
In sintesi
La polizia giudiziaria continua l'assicurazione delle fonti di prova raccogliendo elementi utili alla ricostruzione e individuazione del colpevole.
Ratio
L'articolo definisce l'orizzonte delle funzioni investigative della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari. Non si tratta di un semplice ausiliario del PM, bensì di un organo titolare di autonomi poteri investigativi, nel rispetto della subordinazione funzionale al PM stesso. Il principio sotteso è la « conservazione » delle fonti di prova, che potrebbero perdersi, deteriorarsi o essere malamente alterate nel corso del tempo. La ricerca dei « colpevoli » è finalizzata non alla vendetta, bensì all'affermazione della responsabilità penale dinanzi al giudice.
Analisi
Il comma 1 affida alla polizia giudiziaria il compito di « continuare » le funzioni già indicate nell'art. 55, i.e. la ricerca e assicurazione di elementi utili alla ricostruzione fattica e all'individuazione di chi ha commesso il reato. Il comma 2 specifica tre categorie di attività: a) ricerca e conservazione di cose e tracce pertinenti al reato (sequestro preventivo, acquisizione di documenti, preservazione di prove digitali); b) ricerca di testimoni e fontidichiarazione; c) compimento di atti investigativi specifici (articoli seguenti, 349-356). Il comma 3 introduce l'elemento di subordinazione: « dopo l'intervento del pubblico ministero », la polizia agisce secondo deleghe dell'art. 370 e le direttive del PM, sebbene sia autorizzata a compiere « di propria iniziativa » ulteriori attività informando il PM « prontamente ». Il comma 4 consente il ricorso a periti o tecnici quando gli atti investigativi richiedono competenze specialistiche.
Quando si applica
Si applica da subito dopo l'acquisizione della notizia di reato fino alla chiusura delle indagini preliminari. Ad esempio, in caso di omicidio, la polizia scientifica esegue i rilievi sulla scena del crimine, fotografa, raccoglie tracce biologiche (sangue, DNA), conserva il corpo; nel frattempo, gli investigatori della squadra mobile ricercano testimoni oculari, acquisiscono videoregistrazioni da telecamere di sorveglianza, ricostruiscono gli spostamenti del sospetto. Tutto ciò è « assicurazione delle fonti di prova ».
Connessioni
Collegato all'art. 55 (funzioni della polizia giudiziaria), art. 347 (comunicazione della notizia di reato), art. 349-356 (specifici atti investigativi: identificazione, sommarie informazioni, perquisizioni, sequestri), art. 370 (deleghe del PM), art. 392 (assunzione di prove in udienza preliminare), art. 389 (dibattimento), art. 507 (lettura di dichiarazioni precedenti).
Domande frequenti
La polizia può agire di sua iniziativa o solo su delega del PM?
Entrambe. Può agire di propria iniziativa per assicurare fonti di prova e compiere atti investigativi autonomamente, purché informi il PM « prontamente ». Dopo l'intervento del PM, esegue deleghe specifiche dell'art. 370.
Cosa succede se la polizia non « assicura » una fonte di prova e questa va persa?
La perdita di una fonte di prova a causa della negligenza della polizia può determinare l'impossibilità di provare circostanze importanti. Il PM e il giudice ne terranno conto nella valutazione dei mezzi di prova disponibili; inoltre, il giudice può ordinare sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti responsabili.
Chi controlla che la polizia svolga correttamente l'art. 348?
Il PM ha il potere di controllo e direzione della polizia giudiziaria (art. 370). Inoltre, il giudice può accertare eventuali violazioni nel compimento degli atti investigativi attraverso le querele dei difensori e le eccezioni sollevate durante il processo.
Quali atti sono considerati « assicurazione delle fonti di prova »?
Principalmente: sequestri, acquisizione di documenti, fotografie, videoregistrazioni, rilievi sulla scena del crimine, preservazione di tracce biologiche, acquisizione di testimonianze spontanee, ricerca di testimoni.
Se la polizia assicura una fonte di prova senza delega del PM, è legittimo?
Sì, l'art. 348 comma 3 consente l'assicurazione autonoma di fonti di prova « di propria iniziativa », purché il PM sia informato « prontamente ». La successiva utilizzazione della prova nel processo dipende dalla sua corretta acquisizione.