Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 348 c.p.p. – Assicurazione delle fonti di prova

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Assicurazione delle fonti di prova

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’ articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

In sintesi

  • Dopo la comunicazione della notizia di reato, la polizia continua a svolgere funzioni investigative per assicurare le fonti di prova
  • Ricerca cose e tracce pertinenti al reato, conserva lo stato dei luoghi e l'integrità della documentazione
  • Ricerca persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
  • Dopo l'intervento del PM, esegue deleghe specifiche dell'art. 370 e le direttive del PM
  • Compie autonomamente altre attività investigative informando il PM, assicurando le nuove fonti di prova
Indice dei contenuti

La polizia giudiziaria continua l'assicurazione delle fonti di prova raccogliendo elementi utili alla ricostruzione e individuazione del colpevole.

Ratio

L'articolo definisce l'orizzonte delle funzioni investigative della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari. Non si tratta di un semplice ausiliario del PM, bensì di un organo titolare di autonomi poteri investigativi, nel rispetto della subordinazione funzionale al PM stesso. Il principio sotteso è la « conservazione » delle fonti di prova, che potrebbero perdersi, deteriorarsi o essere malamente alterate nel corso del tempo. La ricerca dei « colpevoli » è finalizzata non alla vendetta, bensì all'affermazione della responsabilità penale dinanzi al giudice.

Analisi

Il comma 1 affida alla polizia giudiziaria il compito di « continuare » le funzioni già indicate nell'art. 55, i.e. la ricerca e assicurazione di elementi utili alla ricostruzione fattica e all'individuazione di chi ha commesso il reato. Il comma 2 specifica tre categorie di attività: a) ricerca e conservazione di cose e tracce pertinenti al reato (sequestro preventivo, acquisizione di documenti, preservazione di prove digitali); b) ricerca di testimoni e fontidichiarazione; c) compimento di atti investigativi specifici (articoli seguenti, 349-356). Il comma 3 introduce l'elemento di subordinazione: « dopo l'intervento del pubblico ministero », la polizia agisce secondo deleghe dell'art. 370 e le direttive del PM, sebbene sia autorizzata a compiere « di propria iniziativa » ulteriori attività informando il PM « prontamente ». Il comma 4 consente il ricorso a periti o tecnici quando gli atti investigativi richiedono competenze specialistiche.

Quando si applica

Si applica da subito dopo l'acquisizione della notizia di reato fino alla chiusura delle indagini preliminari. Ad esempio, in caso di omicidio, la polizia scientifica esegue i rilievi sulla scena del crimine, fotografa, raccoglie tracce biologiche (sangue, DNA), conserva il corpo; nel frattempo, gli investigatori della squadra mobile ricercano testimoni oculari, acquisiscono videoregistrazioni da telecamere di sorveglianza, ricostruiscono gli spostamenti del sospetto. Tutto ciò è « assicurazione delle fonti di prova ».

Connessioni

Collegato all'art. 55 (funzioni della polizia giudiziaria), art. 347 (comunicazione della notizia di reato), art. 349-356 (specifici atti investigativi: identificazione, sommarie informazioni, perquisizioni, sequestri), art. 370 (deleghe del PM), art. 392 (assunzione di prove in udienza preliminare), art. 389 (dibattimento), art. 507 (lettura di dichiarazioni precedenti).

Casi pratici

Caso 1: Una persona è ferita da arma da fuoco il 5 maggio in una piazza

La polizia scientifica che interviene svolge immediatamente i rilievi: raccoglie i bossoli, fotografa il luogo, acquisisce le videoregistrazioni dalle telecamere di sorveglianza installate in zona (assicurazione delle fonti di prova). Nel contempo, gli investigatori ricercano testimoni che hanno visto il fatto, acquisiscono testimonianze spontanee, descrivono il presunto autore sulla base di racconti di chi era presente. Una volta che il PM è stato informato della notizia di reato (art. 347), gli investigatori proseguono secondo le ulteriori deleghe che il PM impartisce (art. 370).

Caso 2: Caso 2

Sempronio, tecnico informatico della polizia, è incaricato di estrarre dati da un hard disk sequestrato in un reato di frode informatica ai danni di Mevio. L'art. 348 comma 4 consente al capo della squadra investigativa di « avvalersi di persone idonee » (Sempronio) per compiere atti che richiedono competenze specialistiche. Sempronio non può rifiutare la sua opera e procede all'estrazione forense, che « assicura » le fonti di prova digitale.

Domande frequenti

La polizia può agire di sua iniziativa o solo su delega del PM?

Entrambe. Può agire di propria iniziativa per assicurare fonti di prova e compiere atti investigativi autonomamente, purché informi il PM « prontamente ». Dopo l'intervento del PM, esegue deleghe specifiche dell'art. 370.

Cosa succede se la polizia non « assicura » una fonte di prova e questa va persa?

La perdita di una fonte di prova a causa della negligenza della polizia può determinare l'impossibilità di provare circostanze importanti. Il PM e il giudice ne terranno conto nella valutazione dei mezzi di prova disponibili; inoltre, il giudice può ordinare sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti responsabili.

Chi controlla che la polizia svolga correttamente l'art. 348?

Il PM ha il potere di controllo e direzione della polizia giudiziaria (art. 370). Inoltre, il giudice può accertare eventuali violazioni nel compimento degli atti investigativi attraverso le querele dei difensori e le eccezioni sollevate durante il processo.

Quali atti sono considerati « assicurazione delle fonti di prova »?

Principalmente: sequestri, acquisizione di documenti, fotografie, videoregistrazioni, rilievi sulla scena del crimine, preservazione di tracce biologiche, acquisizione di testimonianze spontanee, ricerca di testimoni.

Se la polizia assicura una fonte di prova senza delega del PM, è legittimo?

Sì, l'art. 348 comma 3 consente l'assicurazione autonoma di fonti di prova « di propria iniziativa », purché il PM sia informato « prontamente ». La successiva utilizzazione della prova nel processo dipende dalla sua corretta acquisizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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