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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290) sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose.

3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294) o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari (406) o dell’assunzione di incidente probatorio (393) ovvero quando procede all’udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto dall’art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 3.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Misure coercitive e interdittive si revocano immediatamente se mancano le condizioni di applicabilità o le esigenze cautelari
  • Se le esigenze si attenuano, il giudice sostituisce la misura con una meno grave o ordina applicazione con modalità meno gravose
  • PM e imputato possono chiedere revoca o sostituzione; il giudice provvede entro 5 giorni dal deposito della richiesta
  • Il giudice provvede anche di ufficio in situazioni critiche (interrogatorio di persona in custodia, richiesta di proroga, udienza preliminare, giudizio)
  • Prima di decidere, il giudice deve sentire l'altra parte (PM se richiesta dell'imputato, o viceversa) e può assumere interrogatorio
  • Se l'istanza è basata su elementi nuovi o diversi, l'interrogatorio dell'imputato è obbligatorio

Misure cautelari si revocano o sostituiscono se mancano i presupposti; giudice provvede entro 5 giorni da richiesta di imputato o PM.

Ratio

L'articolo 299 rappresenta il «cuore» del sistema di proporzionalità delle misure cautelari. La ratio fondamentale è duplice: (a) la proporzionalità dinamica, cioè il monitoraggio continuo dei presupposti durante il procedimento; (b) l'effettività del diritto di difesa, garantendo all'imputato la possibilità di chiedere il riallineamento della misura alle mutate circostanze. Il principio è che una misura cautelare non è mai «per sempre», ma soggetta a revisione ogni volta che le condizioni mutano. La necessità di sentire l'altra parte prima di decidere è garanzia di contradditorio.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il meccanismo della revoca automatica: se vengono a mancare i presupposti di cui all'art. 273 (fumus boni iuris + periculum in mora) o di cui all'art. 274 (esigenze cautelari concrete), oppure le condizioni previste per quella misura specifica, la revoca è immediata e obbligatoria. Il comma 2 introduce la «ponderazione» delle esigenze: se le esigenze cautelari non scompaiono del tutto ma solo si attenuano, il giudice non revoca ma sostituisce la misura con una proporzionalmente inferiore (da carcere a obbligo di dimora, da dimora a firma) oppure dispone modalità meno gravose della stessa misura. Il comma 3 regola la procedura: PM e imputato possono chiedere revoca/sostituzione al giudice competente (art. 279), il quale provvede con ordinanza entro 5 giorni dal deposito. In tale termine sono incluse anche le situazioni di ufficio (quando il giudice assume interrogatorio di persona in custodia per l'art. 294, o quando è richiesta proroga delle indagini per l'art. 406, o quando procede a incidente probatorio, udienza preliminare, o giudizio). I commi 3-bis, 3-ter introducono garanzie procedurali: il PM deve essere sentito in ogni caso; se il PM non si esprime entro 2 giorni, il giudice procede comunque. Se l'istanza è basata su elementi nuovi, l'interrogatorio dell'imputato è obbligatorio. Il comma 4 disciplina il caso inverso (aggravamento): se le esigenze si aggravano, il PM può chiedere una misura più grave, e il giudice provvede con ordinanza appellabile. Il comma 4-bis specifica che dopo la chiusura delle indagini preliminari, la richiesta di revoca/sostituzione da parte dell'imputato deve essere comunicata al PM, il quale ha 2 giorni per formulare controrrichieste. Il comma 4-ter infine introduce il potere accertamentale: se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti, può disporre accertamenti sulle condizioni di salute o altre qualità personali dell'imputato, anche di ufficio, entro 15 giorni dalla richiesta.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che si verifichi un evento che modifizzi la situazione iniziale. Tizio è in custodia cautelare per corruzione dal 1° febbraio. Il 10 febbraio, nuovi testimoni scagionano Tizio dalla corruzione, anche se rimane il sospetto di riciclaggio minore. Il PM o il difensore richiedono revoca. Il giudice deve decidere entro 5 giorni. Se la revoca è per scomparsa dei presupposti, è automatica. Se invece la custodia è ancora giustificata per il riciclaggio ma in forma attenuata, il giudice sostituisce con obbligo di dimora. Nel caso di Caio, sottoposto a obbligo di dimora dal 15 gennaio, se il 28 febbraio acquista una casa nel comune e i sospetti si dissolvono, il difensore chiede revoca; il giudice ha 5 giorni. Sempronio, in custodia dal 20 marzo, il 2 aprile accusa gravi problemi cardiaci certificati dal carcere: il PM o lo stesso giudice (di ufficio) chiede accertamenti medici al perito; il giudice dispone la perizia cardiologica e eventualmente, se la salute non consente il carcere, ordina detenzione domiciliare o addirittura revoca.

Connessioni

L'articolo 299 è intimamente collegato agli artt. 273-274 (presupposti e esigenze), 275 (specifici criteri proporzionali), 279 (giudice competente), 281-290 (tipi di misure), 294 (interrogatorio obbligatorio), 310 (ricorso per cassazione), 406 (proroga indagini), 393 (incidente probatorio), 416 (udienza preliminare), 465 (giudizio), 220 (nomina di periti), 275 comma 4-bis (condizioni di salute per custodia), 303 e 303-ter (durata massima). La logica di proporzionalità attraversa tutto il sistema cautelare.

Domande frequenti

Posso chiedere al giudice di togliermi la misura cautelare anche se il procedimento è in corso?

Sì, in qualsiasi momento. Se le esigenze cautelari scompaiono (il pericolo di fuga o di inquinamento della prova non sussiste più), puoi chiederla al giudice tramite il tuo avvocato. Il giudice deve decidere entro 5 giorni.

Se il PM non si oppone alla revoca, il giudice deve accoglierla?

No, il giudice rimane indipendente. Anche se il PM non si oppone, il giudice valuta comunque se i presupposti sussistono ancora. Ma se nemmeno il PM si oppone, è molto raro che il giudice rigetti la richiesta.

Quanto tempo ho per chiedere una modifica della misura?

Puoi chiedere in qualunque momento, anche più volte. Ma non puoi chiedere continuamente la stessa cosa: il giudice può rifiutare richieste manifestamente infondate o già respinte di recente.

Se mio marito è in custodia per reati gravi, può ottenere una misura più leggera per motivi di salute?

Sì. Secondo l'art. 299 comma 4-ter, se il carcere mette a rischio la salute (cardiopatia grave, tumori, insufficienza respiratoria), il giudice dispone accertamenti medici e, se confermato, può ordinare detenzione domiciliare o addirittura revoca.

Il giudice può togliere la misura di sua iniziativa senza che io glielo chieda?

Sì, il giudice provvede anche di ufficio in situazioni specifiche: quando ti interroga (art. 294), quando decide sull'udienza preliminare, nel giudizio, o quando assume incidente probatorio. In questi casi, il giudice può valutare d'ufficio se la misura è ancora proporzionata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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