Testo dell'articoloVigente
Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall’ art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione .
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’estinzione, l’inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all’udienza preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già vatutati, il giudice deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.In questo caso, se ritiene che l’aggravamento debba comportare l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giomi dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 3.
In sintesi
Indice dei contenuti
Misure cautelari si revocano o sostituiscono se mancano i presupposti; giudice provvede entro 5 giorni da richiesta di imputato o PM.
Ratio
L'articolo 299 rappresenta il «cuore» del sistema di proporzionalità delle misure cautelari. La ratio fondamentale è duplice: (a) la proporzionalità dinamica, cioè il monitoraggio continuo dei presupposti durante il procedimento; (b) l'effettività del diritto di difesa, garantendo all'imputato la possibilità di chiedere il riallineamento della misura alle mutate circostanze. Il principio è che una misura cautelare non è mai «per sempre», ma soggetta a revisione ogni volta che le condizioni mutano. La necessità di sentire l'altra parte prima di decidere è garanzia di contradditorio.
Analisi
Il comma 1 stabilisce il meccanismo della revoca automatica: se vengono a mancare i presupposti di cui all'art. 273 (fumus boni iuris + periculum in mora) o di cui all'art. 274 (esigenze cautelari concrete), oppure le condizioni previste per quella misura specifica, la revoca è immediata e obbligatoria. Il comma 2 introduce la «ponderazione» delle esigenze: se le esigenze cautelari non scompaiono del tutto ma solo si attenuano, il giudice non revoca ma sostituisce la misura con una proporzionalmente inferiore (da carcere a obbligo di dimora, da dimora a firma) oppure dispone modalità meno gravose della stessa misura. Il comma 3 regola la procedura: PM e imputato possono chiedere revoca/sostituzione al giudice competente (art. 279), il quale provvede con ordinanza entro 5 giorni dal deposito. In tale termine sono incluse anche le situazioni di ufficio (quando il giudice assume interrogatorio di persona in custodia per l'art. 294, o quando è richiesta proroga delle indagini per l'art. 406, o quando procede a incidente probatorio, udienza preliminare, o giudizio). I commi 3-bis, 3-ter introducono garanzie procedurali: il PM deve essere sentito in ogni caso; se il PM non si esprime entro 2 giorni, il giudice procede comunque. Se l'istanza è basata su elementi nuovi, l'interrogatorio dell'imputato è obbligatorio. Il comma 4 disciplina il caso inverso (aggravamento): se le esigenze si aggravano, il PM può chiedere una misura più grave, e il giudice provvede con ordinanza appellabile. Il comma 4-bis specifica che dopo la chiusura delle indagini preliminari, la richiesta di revoca/sostituzione da parte dell'imputato deve essere comunicata al PM, il quale ha 2 giorni per formulare controrrichieste. Il comma 4-ter infine introduce il potere accertamentale: se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti, può disporre accertamenti sulle condizioni di salute o altre qualità personali dell'imputato, anche di ufficio, entro 15 giorni dalla richiesta.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che si verifichi un evento che modifizzi la situazione iniziale. Tizio è in custodia cautelare per corruzione dal 1° febbraio. Il 10 febbraio, nuovi testimoni scagionano Tizio dalla corruzione, anche se rimane il sospetto di riciclaggio minore. Il PM o il difensore richiedono revoca. Il giudice deve decidere entro 5 giorni. Se la revoca è per scomparsa dei presupposti, è automatica. Se invece la custodia è ancora giustificata per il riciclaggio ma in forma attenuata, il giudice sostituisce con obbligo di dimora. Nel caso di Caio, sottoposto a obbligo di dimora dal 15 gennaio, se il 28 febbraio acquista una casa nel comune e i sospetti si dissolvono, il difensore chiede revoca; il giudice ha 5 giorni. Sempronio, in custodia dal 20 marzo, il 2 aprile accusa gravi problemi cardiaci certificati dal carcere: il PM o lo stesso giudice (di ufficio) chiede accertamenti medici al perito; il giudice dispone la perizia cardiologica e eventualmente, se la salute non consente il carcere, ordina detenzione domiciliare o addirittura revoca.
Connessioni
L'articolo 299 è intimamente collegato agli artt. 273-274 (presupposti e esigenze), 275 (specifici criteri proporzionali), 279 (giudice competente), 281-290 (tipi di misure), 294 (interrogatorio obbligatorio), 310 (ricorso per cassazione), 406 (proroga indagini), 393 (incidente probatorio), 416 (udienza preliminare), 465 (giudizio), 220 (nomina di periti), 275 comma 4-bis (condizioni di salute per custodia), 303 e 303-ter (durata massima). La logica di proporzionalità attraversa tutto il sistema cautelare.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imprenditore, riceve custodia cautelare il 5 marzo per traffico di influenze illecite (reato grave, pena fino a 9 anni). Il PM sostiene che Tizio potrebbe scappare o inquinare la prova. Il 12 marzo, il suo difensore scopre che il principale teste a carico è stato già identificato dalla Finanza e le tracce digitali sono irrepetibili: non c'è più periculum in mora. Chiede revoca al giudice per le indagini (art. 299 comma 3). Il giudice deve decidere entro 5 giorni (entro il 17 marzo). Se il giudice accerta che effettivamente il pericolo è scemato, revoca la custodia. Se invece ritiene che sussista ancora pericolo di fuga (Tizio ha due passaporti e conti esteri), ma riconosce che il pericolo di inquinamento della prova è scomparso, sostituisce la custodia con obbligo di dimora a casa con braccialetto elettronico (modalità meno grave di carcere pieno).
Caso 2: Mevio è in obbligo di dimora dal 20 gennaio per associazione a delinquere
Il 5 febbraio, l'organizzazione criminale che lo guidava viene smantellata: il capo è arrestato, gli altri sono identificati e il periculum in mora per Mevio diventa minore (non rischia più di ricevere ordini di fuga dalla gang). Il suo avvocato chiede revoca o sostituzione con obbligo di firma (misura meno grave). Il giudice, sentito il PM, deve decidere entro 5 giorni. Se il PM non si oppone, il giudice sostituisce l'obbligo di dimora con semplice firma in questura due volte a settimana. Se però il PM prova che l'organizzazione ha altre diramazioni e Mevio è ancora pericoloso, il giudice nega la revoca ma potrebbe comunque ridurre la frequenza della firma o aggiungere monitoraggio GPS meno stringente.
Domande frequenti
Posso chiedere al giudice di togliermi la misura cautelare anche se il procedimento è in corso?
Sì, in qualsiasi momento. Se le esigenze cautelari scompaiono (il pericolo di fuga o di inquinamento della prova non sussiste più), puoi chiederla al giudice tramite il tuo avvocato. Il giudice deve decidere entro 5 giorni.
Se il PM non si oppone alla revoca, il giudice deve accoglierla?
No, il giudice rimane indipendente. Anche se il PM non si oppone, il giudice valuta comunque se i presupposti sussistono ancora. Ma se nemmeno il PM si oppone, è molto raro che il giudice rigetti la richiesta.
Quanto tempo ho per chiedere una modifica della misura?
Puoi chiedere in qualunque momento, anche più volte. Ma non puoi chiedere continuamente la stessa cosa: il giudice può rifiutare richieste manifestamente infondate o già respinte di recente.
Se mio marito è in custodia per reati gravi, può ottenere una misura più leggera per motivi di salute?
Sì. Secondo l'art. 299 comma 4-ter, se il carcere mette a rischio la salute (cardiopatia grave, tumori, insufficienza respiratoria), il giudice dispone accertamenti medici e, se confermato, può ordinare detenzione domiciliare o addirittura revoca.
Il giudice può togliere la misura di sua iniziativa senza che io glielo chieda?
Sì, il giudice provvede anche di ufficio in situazioni specifiche: quando ti interroga (art. 294), quando decide sull'udienza preliminare, nel giudizio, o quando assume incidente probatorio. In questi casi, il giudice può valutare d'ufficio se la misura è ancora proporzionata.