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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286-bis c.p.p. – Divieto di custodia cautelare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. ABROGATO Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (285) nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L’incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l’incompatibilità per infezione di HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall’imputato (60, 61), dal suo difensore (96, 97) o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti domiciliari (284) presso l’abitazione dell’imputato.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico – legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell’articolo 275.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Norma che vieta la custodia carceraria in caso di grave incompatibilità con la salute
  • Valutazione dell'incompatibilità per persone con HIV e AIDS secondo protocolli medici
  • Ricovero provvisorio ospedaliero se necessarie esigenze diagnostiche o terapeutiche
  • Revoca della misura o sostituzione con arresti domiciliari

Divieto di custodia cautelare per gli affetti da grave infermità immunitaria o malattia grave: il giudice valuta incompatibilità e revoca la custodia ordinaria.

Ratio

L'articolo 286-bis (modificato dalla legge 221/1999) stabilisce che la custodia carceraria ordinaria è incompatibile con alcune condizioni sanitarie critiche, in particolare AIDS conclamato e grave deficienza immunitaria. La norma riconosce che il carcere espone il malato a rischi letali (infezioni ospedaliere, sovraffollamento, assenza di cure specializzate). Il principio è: l'esigenza cautelare non può sacrificare il diritto alla salute quando la salvaguardia del primo comporterebbe l'eliminazione del secondo.

Analisi

Il comma 1 (parzialmente abrogato) descrive il procedimento: il giudice deve verificare se sussiste incompatibilità fra lo stato di salute e la detenzione. L'incompatibilità è automaticamente dichiarata per AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria (accertate per decreto ministeriale). Per altri casi di infezione HIV, l'incompatibilità è valutata dal giudice considerando il periodo residuo di custodia cautelare e gli effetti attuali sulla pericolosità. La richiesta di accertamento può provenire dall'imputato, difensore, o servizio sanitario penitenziario. Se riconosciuta l'incompatibilità, il giudice dispone revoca della misura o sostituzione con arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. Il comma 2 rinvia a decreto ministeriale per definizione di AIDS e grave deficienza, e procedure di accertamento. Il comma 3 (aggiunto successivamente) introduce eccezione: se ricorrono esigenze diagnostiche o terapeutiche non soddisfacibili in carcere, il giudice può autorizzare ricovero provvisorio in struttura sanitaria nazionale con misure di vigilanza idonee a prevenire fuga, per il tempo strettamente necessario.

Quando si applica

Un imputato in custodia carceraria è riconosciuto affetto da AIDS conclamato. Il servizio sanitario penitenziario richiede la valutazione. Il giudice, acquisita la certificazione medica, dichiara automaticamente l'incompatibilità. Dispone revoca della custodia e sostituzione con arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato, dove può ricevere cure infermieristiche domiciliari.

Connessioni

L'articolo 286-bis si collega all'articolo 285 (custodia ordinaria); all'articolo 284 (arresti domiciliari); all'articolo 279 (giudice competente); all'articolo 299 (revoca); all'articolo 275 comma 4-bis (esigenze terapeutiche); al decreto ministeriale del 1999 su AIDS e deficienza immunitaria.

Domande frequenti

Se scopro di avere HIV mentre sono in custodia cautelare, sono automaticamente liberato?

No automaticamente. Se è AIDS conclamata, sì: il giudice dichiara incompatibilità e revoca. Se è HIV senza AIDS, il giudice valuta il periodo residuo di custodia, lo stato immunitario, e i rischi per la salute. Consulta il medico penitenziario e il tuo avvocato.

Se il giudice mi mette agli arresti domiciliari per incompatibilità sanitaria, conta come custodia verso la pena finale?

Sì. Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare e il tempo conta verso la pena (articolo 657). È una sostituzione della custodia carceraria, non una liberazione anticipata.

Se ho bisogno di cure ospedaliere urgenti durante la custodia, il giudice può autorizzare ricovero?

Sì. Se le cure non sono disponibili in carcere (ad esempio, terapie specialistiche per AIDS), il giudice può autorizzare ricovero provvisorio con vigilanza della polizia.

Se la mia salute migliora, il giudice può riordinarmi custodia carceraria ordinaria?

Tecnicamente sì, ma solo se l'incompatibilità viene meno. Se i trattamenti stabilizzano il tuo HIV e il sistema immunitario si recupera, il giudice potrebbe rivalutare. Tuttavia, questa rivalutazione dovrebbe considerare anche altri fattori sanitari.

Quali certificazioni mediche devo presentare per richiedere valutazione di incompatibilità?

Presentazioni mediche ufficiali: referto del medico curante, visita infettivologica, conteggio CD4/carica virale, certificazioni di grave deficienza immunitaria. Il servizio sanitario penitenziario può richiedere ulteriori accertamenti. Affidati al tuo avvocato per la presentazione corretta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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