Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) .
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni.
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
5. ABROGATO.
In sintesi
Le misure cautelari devono essere proporzionate al fatto e alla pena prevedibile; la custodia in carcere è extrema ratio, ammessa solo se altre misure sono inadeguate; non si applica se è prevedibile la sospensione condizionale.
Ratio della norma
L'art. 275 c.p.p. è il fulcro della scelta delle misure cautelari: codifica i principi di adeguatezza, proporzionalità e graduazione, ispirati dall'art. 13 Cost. (libertà personale come diritto inviolabile) e dall'art. 27, comma 2 Cost. (presunzione di innocenza). Le misure cautelari formano una scala graduata di intensità, dal divieto di espatrio fino alla custodia in carcere; il giudice deve scegliere la meno afflittiva tra quelle idonee, motivando la scelta. La custodia in carcere è disciplinata come extrema ratio: si applica solo se ogni altra misura è inadeguata. Le riforme del 2015 (L. 47/2015) e del 2017 (D.Lgs. 36/2017) hanno rafforzato questo principio, in attuazione della giurisprudenza CEDU sulla proporzionalità della detenzione.
Analisi del testo
Comma 1, adeguatezza: il giudice sceglie la misura specificamente idonea rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari del caso concreto. La valutazione è caso per caso. Comma 1-bis, esame contestuale alla condanna: in sede di sentenza di condanna, le esigenze cautelari sono rivalutate alla luce dell'esito del procedimento. Comma 2, proporzionalità: ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che è stata o sarà presumibilmente irrogata. La cautela non può eccedere la pena attesa. Comma 2-bis, sospensione condizionale: la custodia cautelare in carcere non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). Comma 2-ter: nei casi di condanna in appello, le misure sono disposte contestualmente se sussistono le esigenze previste dall'art. 274 lett. b e c, e la condanna riguarda delitti dell'art. 380, comma 1 commessi da soggetto già condannato per delitti della stessa indole. Comma 3, extrema ratio: la custodia in carcere si applica solo quando ogni altra misura è inadeguata. Eccezione, presunzioni: per delitti gravi tassativamente indicati (associazione mafiosa ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater, omicidio, sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale ex artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies con le condizioni di legge), la custodia è applicata salvo siano acquisiti elementi che escludano le esigenze.
Quando si applica
L'art. 275 governa la fase della scelta della misura, dopo la verifica dei gravi indizi (art. 273) e delle esigenze cautelari (art. 274). Il giudice deve motivare l'adeguatezza specifica della misura prescelta e l'inadeguatezza di quelle meno afflittive. La proporzionalità si valuta in concreto: per esempio per un furto di lieve entità, la custodia in carcere è in linea generale sproporzionata anche se sussistono le esigenze. Le presunzioni di adeguatezza della custodia per i delitti gravi sono state significativamente ridimensionate dalla Corte costituzionale (sent. 265/2010, 164/2011 e successive) che ha imposto sempre la possibilità di valutazione concreta delle esigenze, salvo che siano acquisiti elementi specifici. La revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p. consente di adeguare la misura nel tempo.
Connessioni con altre norme
L'art. 275 si raccorda con: l'art. 13 Cost. (libertà personale); l'art. 27 Cost. (presunzione di innocenza, finalità rieducativa della pena); l'art. 5 CEDU (diritto alla libertà personale, proporzionalità); l'art. 273 (gravi indizi); l'art. 274 (esigenze cautelari); gli artt. 280-286 (tipologia delle misure); l'art. 299 (revoca e sostituzione); l'art. 309 (riesame); l'art. 311 (ricorso in cassazione). Per le presunzioni del comma 3 rilevano l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater (reati di criminalità organizzata) e gli articoli del codice penale richiamati (575 omicidio, 600-bis prostituzione minorile, eccetera). La giurisprudenza costituzionale ha più volte inciso sul comma 3, riducendone l'automaticità.
Domande frequenti
Cos'è il principio di adeguatezza delle misure cautelari?
È il principio per cui il giudice deve scegliere la misura specificamente idonea rispetto alle esigenze cautelari del caso concreto (art. 275, comma 1 c.p.p.). Non basta che la misura sia astrattamente prevista: deve essere realmente efficace per fronteggiare il pericolo (per la prova, di fuga, di reiterazione). La motivazione deve esplicitare perché altre misure meno afflittive sono inadeguate.
Cosa significa che la custodia in carcere è «extrema ratio»?
Significa che la custodia cautelare in carcere è la misura più afflittiva e si applica solo se ogni altra misura risulta inadeguata (art. 275, comma 3 c.p.p.). Il giudice deve valutare in ordine progressivo: prima le misure interdittive (divieto di espatrio, sospensione dall'esercizio di una funzione), poi quelle prescrittive (obbligo di presentazione, dimora), poi gli arresti domiciliari, infine la custodia in carcere. Solo se le precedenti sono insufficienti, scatta la custodia.
La custodia cautelare può essere disposta se la pena attesa è bassa?
No. L'art. 275, comma 2-bis c.p.p. esclude la custodia in carcere se il giudice ritiene possibile la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p., per pene detentive non superiori a 2 anni o 3 in casi specifici). Inoltre, in linea generale, per il pericolo di fuga ex art. 274, lett. b serve l'irrogabilità di pena superiore a 2 anni. Le misure cautelari, per il principio di proporzionalità (comma 2), non possono eccedere la pena ipotizzabile.
Cosa cambia per i delitti di criminalità organizzata?
L'art. 275, comma 3 c.p.p. prevede una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per delitti tassativamente indicati (associazione mafiosa, omicidio, terrorismo, alcuni delitti sessuali e di sfruttamento minorile). In presenza di gravi indizi, la custodia è applicata salvo siano acquisiti elementi specifici da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari. Dopo le sentenze della Corte costituzionale (n. 265/2010 e seguenti), la presunzione è iuris tantum: la difesa può dimostrare l'insussistenza delle esigenze, e il giudice deve valutarne la prova.
Si possono modificare le misure cautelari nel tempo?
Sì, l'art. 299 c.p.p. consente la revoca o la sostituzione delle misure quando vengono meno o si attenuano le esigenze cautelari. La domanda può essere presentata dall'indagato/imputato o disposta d'ufficio dal giudice. Esempi: attenuazione del pericolo di fuga per il decorso del tempo, riduzione del rischio di reiterazione per cessazione del contesto criminale, sopravvenuta malattia grave. Il giudice valuta caso per caso, motivando la decisione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate