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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191).

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191).

In sintesi

  • Se emergono indizi di reato a carico del dichiarante, l'esame va interrotto immediatamente
  • L'autorità deve avvertirlo e invitarlo a nominare un difensore
  • Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro chi le ha rese
  • Se doveva essere sentita come imputato sin dall'inizio: dichiarazioni totalmente inutilizzabili
  • Tutela del principio nemo tenetur se detegere (nessuno è tenuto ad accusare se stesso)

Se nel corso di un'audizione emergono indizi di reità a carico della persona sentita come testimone, l'autorità deve interrompere l'esame e avvertirla; le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate contro chi le ha pronunciate.

Ratio della norma

L'art. 63 c.p.p. tutela il principio nemo tenetur se detegere: nessuno può essere costretto ad accusare se stesso. La disposizione opera nella zona grigia tra testimone e indagato, prevenendo che il sospettato venga sentito senza le garanzie proprie del suo status (difensore, avviso, diritto al silenzio). La ratio è duplice: protezione individuale (chi rende dichiarazioni autoaccusatorie ha diritto di essere informato della propria posizione e di avvalersi del difensore) e integrità del processo (la prova ottenuta in violazione del principio è inquinata e non può fondare la decisione).

Analisi del testo

Comma 1, emersione sopravvenuta di indizi: se nel corso dell'audizione di una persona non imputata né indagata emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente deve compiere tre atti: interrompere l'esame; avvertire la persona che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti; invitare a nominare un difensore. Conseguenza essenziale: le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. La regola è di garanzia sostanziale: ciò che è stato detto prima dell'avviso resta agli atti come elemento conoscitivo, ma non come prova a carico del dichiarante. Resta utilizzabile contro terzi se rilevante. Comma 2, situazione iniziale viziata: se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o indagato (perché gli indizi a suo carico erano già presenti), le dichiarazioni rese sono totalmente inutilizzabili. La sanzione è più severa: l'inutilizzabilità è radicale e opera erga omnes, non solo contro il dichiarante.

Quando si applica

L'art. 63 si applica a ogni audizione della PG e dell'autorità giudiziaria: testimoni nelle indagini preliminari, soggetti informati sui fatti, persone sentite ai sensi dell'art. 351 c.p.p. (sommarie informazioni testimoniali alla PG). Non si applica all'audizione del già imputato/indagato, per il quale operano direttamente le garanzie dei suoi diritti (artt. 64-65 c.p.p.). La distinzione tra «indizi di reità» e meri sospetti è centrale: occorrono elementi oggettivi che facciano apparire come probabile la commissione del reato, non semplici congetture. La giurisprudenza richiede che l'emersione degli indizi sia chiara e non equivoca, perché solo allora scatta l'obbligo di interrompere l'esame.

Connessioni con altre norme

L'art. 63 si raccorda con: l'art. 60 c.p.p. (definizione di imputato), l'art. 61 (persona sottoposta alle indagini), gli artt. 64-65 (garanzie nell'esame dell'indagato/imputato: avviso al difensore, facoltà di non rispondere, divieto di domande nocive), l'art. 96 (nomina del difensore), l'art. 191 (prove illegittimamente acquisite: regime dell'inutilizzabilità). Sul piano costituzionale, l'art. 63 è espressione dell'art. 24, comma 2 Cost. (diritto di difesa) e dell'art. 6 CEDU (garanzia del giusto processo, includente il diritto al silenzio). La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sviluppato un regime rigoroso di tutela, distinguendo le situazioni di emersione progressiva da quelle di iniziale violazione.

Domande frequenti

Cosa significa il principio nemo tenetur se detegere?

È il principio per cui nessuno può essere obbligato ad autoaccusarsi. Si esprime nel diritto dell'indagato e dell'imputato di non rispondere alle domande, nel divieto di estorcere confessioni con mezzi illeciti, nelle garanzie sull'audizione (avviso al difensore, facoltà di non rispondere, divieto di domande nocive). L'art. 63 c.p.p. è una specifica applicazione del principio nella zona di transizione tra testimone e indagato.

Cosa succede se l'autorità non interrompe l'audizione quando emergono indizi?

Le dichiarazioni successive all'emersione degli indizi sono inutilizzabili contro il dichiarante. Più gravemente, se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come indagato (caso del comma 2), tutte le dichiarazioni sono radicalmente inutilizzabili. La parte può eccepire l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del processo, e il giudice deve d'ufficio rilevarla.

La regola dell'art. 63 c.p.p. si applica anche davanti alla polizia giudiziaria?

Sì, l'art. 63 c.p.p. richiama espressamente sia l'autorità giudiziaria sia la polizia giudiziaria. La PG che raccoglie sommarie informazioni testimoniali (art. 351 c.p.p.) deve immediatamente interrompere l'audizione se emergono indizi di reità, avvertire la persona e invitarla a nominare un difensore. La regola tutela in modo uniforme la posizione del cittadino in ogni fase delle indagini.

Le dichiarazioni rese prima dell'avviso possono essere usate contro altri?

Sì, in linea di principio. L'art. 63, comma 1 c.p.p. dichiara inutilizzabili le precedenti dichiarazioni «contro la persona che le ha rese». Restano utilizzabili nei confronti di terzi (per esempio coimputati) se contengono elementi rilevanti per il loro processo, sempre nel rispetto delle regole sulle dichiarazioni del coimputato (art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.: necessità di riscontri esterni).

Cos'è un «indizio di reità» ai sensi dell'art. 63 c.p.p.?

Secondo l'orientamento prevalente è un elemento concreto, oggettivo, che faccia apparire come probabile (non solo possibile) il coinvolgimento del dichiarante in un fatto di reato. Non bastano semplici sospetti o intuizioni: occorre che dalle dichiarazioni o dagli atti emerga un quadro indiziario tangibile. La valutazione spetta all'autorità procedente e va motivata adeguatamente; in caso di omessa interruzione, il giudice valuta a posteriori se l'emersione era già chiara al momento dell'audizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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