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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 116 Cod. Consumo – Responsabilità del fornitore

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

*2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

*3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

*4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

*5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

*6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

In sintesi

  • Fornitore responsabile quando produttore non individuato
  • Deve comunicare identità produttore entro 3 mesi da richiesta scritta
  • Richiesta deve indicare prodotto, luogo, data approssimativa acquisto
  • Giudice può prorogare il termine a 3 mesi ulteriori se giustificato

Il fornitore diventa responsabile come il produttore se omette di comunicare l'identità del produttore entro tre mesi dalla richiesta scritta.

Ratio

L'articolo 116 affronta un problema pratico cruciale: spesso il consumatore conosce solo il negoziante (fornitore) e non il produttore. Se il fornitore potesse nascondersi, la responsabilità rimarrebbe priva di responsabile. La norma obbliga il fornitore a fare da tramite, garantendo che il consumatore risalga alla fonte del difetto.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che il fornitore risponde della stessa responsabilità del produttore se: il produttore non sia individuato; il fornitore abbia distribuito il prodotto in esercizio commerciale; il fornitore ometta di comunicare entro 3 mesi l'identità del produttore. Il comma 2 disciplina il procedimento: la richiesta deve essere scritta, specificare il prodotto, il luogo e la data approssimativa dell'acquisto, e contenere offerta di visione del prodotto. I commi 3-4 introducono termini sostitutivi processuali. Il comma 5 consente la chiamata in giudizio del produttore e l'estromissione del fornitore. Il comma 6 estende la disciplina ai prodotti importati in UE.

Quando si applica

Situazione tipica: Sempronio acquista un televisore da un rivenditore. Il televisore è difettoso. Sempronio scrive al rivenditore chiedendo il nome del produttore. Il rivenditore ha 3 mesi per rispondere; se tace, il rivenditore diventa responsabile solidalmente. Altro caso: prodotto importato da un distributore europeo che non conosce il produttore estero; il distributore è responsabile entro 3 mesi.

Connessioni

Art. 116 integra l'art. 115 (definizione di prodotto) e l'art. 117 (difetto). Collegamento con art. 106 c.p.c. (intervento volontario). Rimandi: Direttiva 85/374, art. 1227 c.c. (responsabilità solidale e regresso).

Domande frequenti

Quanti giorni ho per richiedere al negoziante il nome del produttore?

La legge non fissa un termine per fare la richiesta. Però il negoziante ha 3 mesi da quando riceve la richiesta scritta per rispondere. Non è un diritto a termine illimitato (es. dopo 10 anni sarà più difficile provare il danno).

La richiesta deve essere certificata?

No obbligatoriamente, ma è opportuno. La richiesta deve essere scritta (è sufficiente email) e deve specificare prodotto, luogo e data approssimativa. Consiglio raccomandata per prova di ricezione.

Se il negoziante non risponde, cosa succede?

Il negoziante diventa responsabile del danno esattamente come il produttore. Puoi citarlo in giudizio, e il risarcimento è lo stesso che avresti chiesto al produttore.

Cosa succede se il negoziante comunica il nome ma sbagliato?

Se il nome è falso o completamente errato, il negoziante rimane responsabile. Ha fallito nel suo dovere di comunicare l'identità corretta.

Il termine di 3 mesi può essere prorogato?

Sì. Se il negoziante cita in giudizio e lo richiede alla prima udienza, il giudice può concedere fino a 3 mesi ulteriori se le circostanze lo giustificano (es. difficoltà di rintracciare il produttore estero).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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