Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 Cod. Consumo – Responsabilità del produttore
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 110 - Art. 110 Cod.Cons.: Notificazione e scambio di informazioni→Cod. consumo art. 112 - Articolo 112 Codice del Consumo: Sanzioni→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 109 Codice del Consumo: Sorveglianza del mercato→Art. 113 Codice del Consumo: Rinvio→Articolo 108 Codice del Consumo: Disposizioni procedurali→Articolo 114 Codice del Consumo: Responsabilità del produttore→Articolo 107 Codice del Consumo: Controlli→Articolo 115 Codice del Consumo: Prodotto→Art. 106 Cod.Cons.: Procedure di consultazione e coordinamento→Articolo 116 Codice del Consumo: Responsabilità del fornitore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Codice del Consumo salva in tutto le disposizioni sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi previste dal titolo secondo del Codice stesso.
Ratio
L'articolo 111 è una clausola di separazione fra due regimi paralleli. Le norme artt. 105-110 sono di diritto amministrativo: riguardano i poteri dello Stato di controllare e ritirare dal mercato. L'art. 111 e il titolo secondo (114-127) sono di diritto privato: riguardano la responsabilità civile del produttore verso il consumatore danneggiato. Possono coesistere: un prodotto può aver ottenuto il passaporto amministrativo (conformità ex art. 105) e comunque causare danno (responsabilità ex art. 114). La norma assicura che il consumatore non resta privo di tutela civilistica perché il prodotto ha superato i controlli pubblici.
Recepisce la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso, ora integrata nel Codice del Consumo come titolo secondo.
Analisi
Il comma 1 è breve e assolutamente dispositivico: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo». Significa: il titolo secondo (artt. 114-127) continua a applicarsi integralmente, senza esclusioni né modifiche da parte delle norme di sicurezza. Non c'è eccezione, non c'è attenuazione. Un produttore che rimane passivo sugli obblighi di sicurezza (artt. 104-105) incorre in responsabilità amministrativa (artt. 112), penale (art. 112) e civile (art. 114 ss.). L'art. 111 blocca il tentativo del produttore di dire «ma il prodotto è conforme alla norma di sicurezza, quindi non mi potete citare per danno».
Quando si applica
In ogni controversia civile fra consumatore e produttore su danno da prodotto. Esempio: uno zaino per bambini ha una tasca con chiusura difettosa che cade addosso al bambino e lo ferisce. Lo zaino è conforme all'EN 13287 (norme di sicurezza zaini), ha passato i controlli. Il consumatore cita il produttore per danno (art. 114). Il produttore oppone: «Ma il prodotto è conforme alla norma, protetto da art. 105 comma 2». Sbagliato. L'art. 111 rimanda al titolo secondo: il danno è conseguenza del difetto (chiusura scarsa), quindi il produttore è responsabile anche se conforme alla norma di sicurezza. Devono coesistere.
Connessioni
Rimanda integralmente al titolo secondo, artt. 114-127 (responsabilità da prodotto difettoso), in particolare art. 114 (responsabilità del produttore), art. 116 (definizione di difetto), art. 117 (esenzioni da responsabilità, sviluppo del rischio). Si collega anche alla L. 213/1994 di recepimento della direttiva 85/374/CEE e alle sentenze consolidate della Cassazione su responsabilità da prodotto (Cass. civile, Sezioni Unite, sent. n. 13381/2008 su danno non patrimoniale).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio compra una telecamera di sicurezza prodotta da Sempronio
È marcata CE, conforme a EN 62368-1 (norme sicurezza dispositivi), ha passato i controlli CCIAA. Dopo 3 mesi, la telecamera prende fuoco senza motivo apparente, incendio domestico causa lesioni e danni materiali a Tizio. Tizio cita Sempronio per danno (art. 114). Sempronio oppone: «Il prodotto è conforme alla norma di sicurezza». Sbagliato: secondo l'art. 111, la conformità alle norme di sicurezza non esclude la responsabilità per difetto (il circuito difettoso ha causato incendio). Sempronio è responsabile per il danno.
Caso 2: Caio acquista un farmaco generico
Il principio attivo è conforme agli standard di sicurezza (artt. 105-106 applicati a medicinali), ha superato i controlli dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero della Salute. Ma una contaminazione non rilevata dal controllo causa effetti collaterali gravi a Caio. Secondo l'art. 111, Caio può citare il produttore per responsabilità da prodotto difettoso (art. 114). La conformità amministrativa al controllo non lo salva, il difetto è stato presente, e Caio ha diritto al risarcimento.
Domande frequenti
Se un prodotto ha passato tutti i controlli amministrativi, sono comunque responsabile come produttore se causa danno?
Sì. L'art. 111 chiarisce che la conformità amministrativa non esclude la responsabilità civile. Se il prodotto è difettoso (art. 116) e causa danno, sei responsabile secondo il titolo secondo (art. 114 ss.), anche se ha superato i controlli.
Qual è la differenza fra la responsabilità amministrativa (artt. 105-110) e quella civile (art. 114 ss.)?
Amministrativa: lo Stato controlla e ritira il prodotto per proteggersi pubblico interesse. Civile: il consumatore cita il produttore e chiede risarcimento per danno personale. Coesistono: uno Stato può ritirarmi il prodotto (amministrativa) e un consumatore può simultaneamente citarmi in giudizio (civile).
Se l'Autorità amministrativa non ha ritirato il prodotto, il consumatore non può citarmi per danno?
No, sono cose indipendenti. L'Autorità può non aver notato il difetto. Il consumatore, indipendentemente da cosa ha fatto l'Autorità, ha sempre il diritto di citarti per danno (art. 114). La mancanza di ritiro amministrativo non è causa di estinzione della responsabilità civile.
Come faccio a sapere se il mio prodotto è «difettoso» ai sensi dell'art. 114 o solo non conforme a una norma di sicurezza?
Il «difetto» è definito dall'art. 116: il prodotto non offre la sicurezza che il consumatore può ragionevolmente attendersi, considerando natura del prodotto, presentazione, dichiarazioni del produttore, e uso ragionevolmente prevedibile. Anche se conforme a una norma, se manca di una protezione ragionevole, è difettoso.
Posso escludere la responsabilità dicendo che il consumatore ha fatto un uso improprio del prodotto?
Parzialmente. L'art. 117 comma 1 lettera e) esclude la responsabilità se il danno è dovuto a causa posteriore al momento in cui il prodotto è stato immesso. Però l'uso improprio dev'essere veramente straordinario e imprevedibile. L'uso «ragionevolmente prevedibile» (art. 116) rimane comunque a tuo carico.
Fonti consultate: 2 fontei verificate