Art. 106 Cod. Consumo – Procedure di consultazione e coordinamento
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
*2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.
*3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
*4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
In sintesi
Le amministrazioni pubbliche competenti istituiscono un sistema telematico di scambio rapido di informazioni sulla sicurezza prodotti e coordinano i controlli mediante conferenze di servizio semestrali.
Ratio
L'articolo 106 affida al settore amministrativo il compito organizzativo di creare infrastruttura condivisa per la sicurezza prodotti. Il principio di fondo è che nessun controllo è efficace se i dati restano frammentati fra più ministeri. La direttiva 2001/95/CE impone agli Stati membri un sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX): l'articolo 106 italianizza questo obbligo. La conferenza di servizi è lo strumento di coordinamento, assicurando che uno Stato membro non adotti misure contraddittorie. Inoltre, l'apertura alle parti sociali (produttori, consumatori) legittima il processo e riduce asimmetrie informative.
La Ratio è dunque sia funzionale (efficienza) che democratica (accountability): i controlli devono essere trasparenti, coordinati e partecipi degli interessati.
Analisi
Il comma 1 enumera i ministeri (Attività Produttive, Salute, Lavoro, Economia, Infrastrutture, Interno) e altre amministrazioni competenti per materia. Impone loro di realizzare, «nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio», un sistema telematico di scambio informazioni con archiviazione e diffusione. Ciò include il database centralizzato dei prodotti richiamati, le segnalazioni dei consumatori, gli esiti dei test. Il comma 2 istituisce una conferenza di servizi convocata almeno due volte l'anno dal Ministero Attività Produttive (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Partecipano i competenti uffici, il Ministro della Giustizia, e altre amministrazioni interessate. Il comma 3 incorpora nella conferenza i dati sugli incidenti domestici/tempo libero del sistema europeo (database gestito da EAACI). Il comma 4 consente osservazioni scritte ai produttori, distributori e associazioni consumeriste di cui all'art. 137.
Quando si applica
Continuo, sistematico. Ogni ministero deve alimentare il database con i propri controlli e risultati. La conferenza si riunisce ufficialmente almeno 2 volte l'anno (in pratica, spesso più frequentemente per emergenze). Un incidente domestico grave (es. stufa difettosa causa incendio in Trentino-Alto Adige) viene registrato nel sistema comunitario e discusso in conferenza, così che il Ministero della Salute e quello delle Attività Produttive coordinino eventuali ritiri nazionali. Un produttore che intende contestare una valutazione negativa può presentare osservazioni scritte in conferenza.
Connessioni
Rimanda direttamente all'art. 107 (controlli da coordinare), all'art. 109 (sorveglianza sistematica) e all'art. 110 (notificazione UE). L'allegato II della direttiva 2001/95/CE specifica i dettagli di RAPEX. L'art. 137 definisce l'albo delle associazioni consumeriste. La conferenza di servizi è regolata dalla L. 241/1990 (procedimento amministrativo).
Domande frequenti
Come accedo ai dati del sistema telematico di scambio informazioni sulla sicurezza prodotti?
Il sistema è principalmente interno alle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, l'art. 110 comma 5 prevede che il Ministero Attività Produttive comunichi le decisioni della Commissione europea alle amministrazioni competenti. Le decisioni di ritiro sono pubblicate sul sito del Ministero. I consumatori possono segnalare difetti via RAPEX attraverso il portale della Commissione europea.
Quanto spesso si riunisce la conferenza di coordinamento?
Almeno 2 volte all'anno (comma 2). In caso di rischio grave, è convocata d'urgenza. La riunione è formale, documentata in verbale, e vincolante per gli impegni assunti dalle amministrazioni partecipanti.
Un'associazione consumerista italiana può partecipare alla conferenza?
Sì, se iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo. Deve richiedere al Ministero Attività Produttive la partecipazione e può presentare osservazioni scritte secondo le modalità definite dalla conferenza stessa.
Cosa succede se un ministero non comunica al database un dato importante sulla sicurezza?
È una violazione degli obblighi amministrativi. Non configura reato diretto, ma il Ministro competente risponde politicamente. Inoltre, se il silenzio causa danno a consumatori (es. ritardo nel ritiro), può esservi responsabilità civile dello Stato per mancato coordinamento.
Come si decide se un incidente domestico deve entrare nel sistema RAPEX europeo?
La conferenza valuta secondo i criteri dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE. Se il rischio è grave (rischio di morte o lesioni), interessato più di uno Stato membro, e non già noto, va notificato. Il Ministero Attività Produttive ha 20 giorni per notificare alla Commissione una decisione italiana di ritiro.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.