Art. 59 Cod. Consumo – Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
In sintesi
Contratti a distanza tramite televisione e audiovisivi: professionista informa sul diritto di recesso durante presentazione e per iscritto entro consegna merce.
Ratio
Contratti conclusi tramite TV, e-commerce, e strumenti digitali hanno un rischio particolare: il consumatore decide all'istante (caldo impulso) senza riflessione. L'articolo 59 aggiunge un livello di protezione: l'informazione sul recesso deve essere «durante» la trasmissione, non dopo (quando è troppo tardi per ripensarsi).
La norma riconosce anche le esigenze tecniche (non puoi infilare testi lunghi in un video pubblicitario), ma richiede che l'informazione sia «compatibile» con il mezzo e «nel corso della presentazione».
Analisi
Il comma 1 (unico comma) prescrive che per contratti a distanza con presentazione in TV o mezzi audiovisivi, «l'informazione sul diritto di recesso» deve essere «fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio». Questa è una comunicazione «orale o visiva», non scritta (ancora).
Poi aggiunge: per TV, l'informazione deve essere «all'inizio e nel corso della trasmissione». Non basta dire il diritto una sola volta all'inizio; deve essere ripetuto durante la trasmissione (protezione del consumatore che sintonizzarsi a metà programma).
Poi la seconda parte: «L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce». Quindi: (a) orale/visiva in TV durante trasmissione; (b) + scritta per iscritto entro la consegna.
Infine: «Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della merce». Non da quando ha visto il programma TV, ma da quando riceve il bene.
Quando si applica
Contratti a distanza con presentazione via: TV, radio, video online, streaming, webinar pubblicitario, e-commerce. Contratti informatici/telematici (siti, app, SMS).
Esempi: televendita di pentola in TV (info durante lo spot + conferma scritta nella scatola); acquisto da video YouTube promozionale (info nel video + email di conferma); app mobile (info in-app + push notification).
Connessioni
Rimandi interni: articolo 65 (termine recesso), articolo 64 (condizioni recesso), articolo 52 (informazioni precontrattuali), articolo 53 (conferma scritta). La sezione IV (Contratti a distanza) comprende artt. 49-66. La disciplina è integrata da D.Lgs. 70/2003 (commercio elettronico).
Domande frequenti
Se vendo tramite video YouTube, dove devo dire il diritto di recesso?
Nel video stesso (come «L'hai 14 giorni per recedere» detto a voce o scritto in sovrimpressione), e poi per iscritto (email, documento nella consegna). Il video è la «presentazione»; la scrittura è la conferma.
In una televendita TV di 30 secondi, non ho tempo di dire il diritto di recesso. Posso fare uno spot separato?
Sì, puoi. L'articolo 59 richiede che l'informazione sia «compatibilmente con le particolari esigenze» del mezzo. Se lo spot principale è di 30 secondi e non hai spazio, puoi avere uno spot «a caratteri piccoli» dopo o uno spot separato, purché nel corso della trasmissione (stessa fascia oraria).
Ho mandato la conferma scritta nella scatola del prodotto. Va bene, oppure devo anche mandarla prima di spedire?
L'articolo 59 dice «non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce». Nella scatola al momento della consegna è il margine massimo ammesso. È prudente inviare anche email prima, per tracciabilità.
Il cliente riceve il pacco il lunedì. Da quando conta il diritto di recesso?
Dal lunedì. L'articolo 59 (rinvio a 65) dice che «il termine decorre dalla data di ricevimento della merce». Lunedì è il giorno 0; il 14esimo giorno è il lunedì successivo (fine ore 23:59).
Posso dire al cliente «il diritto di recesso è nei termini e condizioni del sito» invece che nel video?
NO. L'articolo 59 richiede che l'informazione sia fornita «nel corso della presentazione», non nascosta in un link generale. Deve essere visibile durante la presentazione del prodotto specifico.
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