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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57 Cod. Consumo – Fornitura non richiesta

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

*2. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Divieto assoluto di fornire beni/servizi senza previa ordinazione che comporti pagamento
  • Il consumatore non è tenuto a prestazione corrispettiva (pagamento) in caso di fornitura non richiesta
  • La mancata risposta del consumatore a un'offerta non equivale a consenso
  • Tutela contro il «negative option» (consenso presunto per silenzio)
  • Norma applicabile a spedizioni non ordinate, servizi attivati senza richiesta, abbonamenti attivati automaticamente

È vietato fornire beni o servizi al consumatore senza ordinazione se comporta pagamento. Consumatore non è obbligato a pagare. Silenzio non è consenso.

Ratio

Questo articolo combatte una pratica abusiva antica: lo spedizioniere invia merci non ordinate al consumatore per obbligarlo moralmente a pagare («peccato buttarla via»). O la telefonica attiva un servizio e poi invia la fattura. L'articolo 57 dice NO: il consumatore non è obbligato a pagare per quello che non ha chiesto. Il silenzio NON è accettazione.

È una norma di protezione particolarmente forte, con effetto «pro-consumatore»: se hai dubbi, il bene/servizio è considerato non dovuto.

Analisi

Il comma 1 è una interdizione: «È VIETATO» fornire senza ordinazione se la fornitura comporta «richiesta di pagamento». Questa è una norma imperativa, indisponibile. Un contratto che violasse questo (es: «ordini online e sei automaticamente iscritto a newsletter a pagamento») sarebbe nullo per violazione di norma cogente.

Il comma 2 è la conseguenza: il consumatore «non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva». Non può il professionista dire «l'hai ricevuto, quindi ora devi pagare o restitituire». No: il consumer non deve nulla. E aggiunge: «la mancata risposta non significa consenso». Se il professionista invia una lettera che dice «se non rispondi, attivo il servizio», il silenzio del consumer è irrilevante.

Quando si applica

Contratti a distanza principalmente, ma anche offline. Si applica quando: (a) il consumatore NON ha ordinato; (b) il professionista invia comunque il bene/servizio; (c) il professionista chiede pagamento.

Esempi: casa riceve un pacco di libri mai ordinati (divieto); telefonica iscrive cliente a servizio extra senza richiesta (divieto); sito e-commerce aggiunge automaticamente un accessorio al carrello se il cliente non lo deseleziona (borderline: è ordinazione implicita, ma illegittima se non esplicita).

Connessioni

Rimandi interni: articolo 52 (informazioni pre-contrattuali), articolo 36 (norme sulla nullità). Rimandi esterni: D.Lgs. 70/2003 (commercio elettronico) che vieta il «negative option» senza consenso esplicito. La norma è coerente con art. 7 Direttiva 2011/83/UE (Consumer Rights Directive).

Domande frequenti

Se invio un campione gratuito al consumatore, l'articolo 57 mi vieta di farlo?

NO. L'articolo 57 vieta la fornitura «che comporti una richiesta di pagamento». Se il campione è gratuito, non c'è richiesta di pagamento. Puoi inviare campioni senza ordinazione.

Il cliente riceve una fattura per qualcosa che non ha ordinato. Può ignorarla e dire che non è tenuto a pagare?

Sì. L'articolo 57 comma 2 è chiarissimo: «il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva». Una fattura non obbliga legalmente a pagare se non c'era ordinazione precedente.

Posso usare un sito dove il cliente deve cliccare «NO» per rifiutare un servizio aggiuntivo (negative option)?

NO. D.Lgs. 70/2003 e articolo 57 vietano il negative option. Devi usare un opt-in esplicito: il cliente CLICCA «SÌ» per aggiungere il servizio. Se non clicca, il servizio non è ordinato.

Se il cliente riceve un bene non ordinato, può tenerlo senza pagare?

Sì. Secondo l'articolo 57, il consumatore può ignorare il bene, scartarlo, venderlo, regalarlo. Non deve restituirlo né pagarlo. Il rischio è tutto del professionista che ha spedito senza ordinazione.

Invio un'email al cliente che dice «Se non rispondi entro 3 giorni, attivo il servizio». È legale?

NO. L'articolo 57 comma 2 dice esplicitamente che «la mancata risposta non significa consenso». Anche con questa minaccia, il silenzio NON è ordinazione. Il servizio rimane vietato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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