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Art. 238 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo VI
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.
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In sintesi
L'art. 238 C.d.S. disciplina le norme transitorie del titolo VI: applicazione dal 1° gennaio 1993, sanzioni accessorie e cause pendenti davanti al pretore.
Ratio
L'articolo 238 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) costituisce una delle norme di diritto transitorio che accompagnano l'entrata in vigore del nuovo impianto codicistico in materia di circolazione stradale. Il legislatore, nel predisporre un testo normativo organico e innovativo rispetto alla previgente disciplina contenuta nel D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ha avvertito la necessità di dettare regole puntuali per governare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, evitando vuoti normativi, conflitti di competenza e incertezze applicative che avrebbero potuto compromettere il funzionamento dell'apparato sanzionatorio e giudiziario.
La ratio fondamentale dell'art. 238 è, dunque, quella di assicurare la continuità ordinamentale e la certezza del diritto in una fase particolarmente delicata: quella in cui un intero corpo normativo di rilevante impatto pratico — destinato a regolare la vita quotidiana di milioni di cittadini e a formare la base di migliaia di procedimenti sanzionatori e giudiziari — viene sostituito con un altro. In tal senso, la norma in esame si inserisce nella tradizione consolidata del diritto intertemporale italiano, che impone al legislatore di disciplinare espressamente l'efficacia nel tempo delle nuove disposizioni, evitando l'applicazione retroattiva e salvaguardando le situazioni giuridiche già costituite.
Il legislatore ha scelto di articolare la disciplina transitoria su tre distinti profili: la decorrenza delle disposizioni del titolo VI, capo I; l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ai reati stradali; la sorte delle cause civili e penali pendenti davanti al pretore al momento dell'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace.
Analisi
Il primo comma dell'art. 238 stabilisce che le disposizioni del titolo VI, capo I del Codice della Strada — rubricato "Degli illeciti amministrativi e delle sanzioni amministrative" — si applicano a partire dal 1° gennaio 1993. Ciò significa che, sebbene il D.Lgs. 285/1992 sia stato pubblicato il 30 aprile 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993, il legislatore ha voluto ribadire con una disposizione espressa la decorrenza di quella specifica parte del codice che regola il sistema sanzionatorio amministrativo. Il titolo VI, capo I comprende, tra l'altro, le disposizioni generali sulle sanzioni (artt. 194 e ss.), la regolamentazione del procedimento sanzionatorio, i poteri degli organi accertatori, la procedura di opposizione e il relativo contenzioso.
La scelta di fissare al 1° gennaio 1993 la decorrenza delle disposizioni sanzionatorie amministrative risponde a esigenze pratiche di carattere organizzativo: le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine e i cittadini avevano bisogno di un congruo periodo di vacatio legis — tra la pubblicazione e l'entrata in vigore — per adeguarsi alle nuove procedure, alle nuove modulistiche e ai nuovi importi delle sanzioni.
Il secondo comma affronta un tema di particolare rilevanza penalistica: l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal codice. Si tratta di una disposizione di carattere intertemporale che recepisce il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione e dall'art. 2 del Codice Penale. Le sanzioni amministrative accessorie — come la sospensione, la revoca della patente di guida o il fermo del veicolo — quando conseguono all'accertamento di un reato previsto dal Codice della Strada, si applicano esclusivamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del codice stesso, vale a dire dopo il 1° gennaio 1993.
Questo comma è di grande importanza sistematica perché chiarisce che le sanzioni accessorie di natura amministrativa, pur non essendo formalmente pene ai sensi del diritto penale, quando sono connesse all'accertamento di reati subiscono il medesimo regime intertemporale delle norme penali incriminatrici. Non si può quindi applicare retroattivamente una sanzione accessoria più grave — o una sanzione accessoria tout court inesistente nel vecchio ordinamento — per un reato commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. La norma tutela così il legittimo affidamento dell'autore del fatto, che al momento della commissione del reato non poteva prevedere di essere assoggettato a sanzioni accessorie introdotte successivamente.
Il terzo comma regola infine la sorte delle cause pendenti davanti al pretore alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 — la legge istitutiva del giudice di pace. Con l'istituzione di questa nuova figura giudiziaria, il legislatore del 1991 aveva attribuito al giudice di pace la competenza su determinate controversie in precedenza devolute al pretore, tra cui alcune materie connesse al diritto della circolazione stradale. L'art. 238, comma 3, stabilisce però che le cause già pendenti davanti al pretore alla data di entrata in vigore della l. 374/1991 continuano a essere decise da tale organo secondo le norme anteriormente vigenti, anche se il nuovo codice le avrebbe attribuite alla competenza del giudice di pace.
Si tratta della classica applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, elaborato dalla giurisprudenza e recepito dal legislatore: la competenza del giudice adito si cristallizza al momento della proposizione della domanda giudiziale e non viene meno per effetto di successive modifiche normative della competenza. L'obiettivo è evidente: impedire che le parti di un giudizio già avviato debbano ricominciare da capo davanti a un diverso giudice, con conseguente allungamento dei tempi processuali e aggravio di costi.
È importante sottolineare che il pretore — organo giudiziario monocratico di primo grado previsto dall'ordinamento giudiziario del tempo — è stato successivamente soppresso dalla riforma dell'ordinamento giudiziario attuata con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico di primo grado (tribunale in composizione monocratica) a decorrere dal 2 giugno 1999. Le disposizioni dell'art. 238, comma 3, hanno quindi esaurito la loro funzione transitoria nel momento in cui il pretore è stato soppresso e le cause pendenti sono state trasferite ai nuovi organi giudiziari competenti.
Quando si applica
L'art. 238 C.d.S., essendo una norma di diritto transitorio, ha avuto la sua massima applicazione pratica nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del Codice della Strada, vale a dire tra il 1993 e i primi anni Duemila. Tuttavia, una corretta comprensione del suo contenuto mantiene rilevanza per diversi motivi.
In primo luogo, il secondo comma conserva un interesse interpretativo con riferimento alla questione — ancora oggi dibattuta — del regime intertemporale delle sanzioni amministrative accessorie connesse a reati stradali ogni volta che il legislatore introduce nuove fattispecie sanzionatorie o inasprisce quelle esistenti. Il principio affermato dall'art. 238, comma 2 — quello di non retroattività delle sanzioni accessorie introdotte ex novo — costituisce un parametro di riferimento che gli operatori del diritto sono chiamati ad applicare anche in occasione di successive riforme del codice.
In secondo luogo, il secondo comma rileva concretamente ogni volta che si pone il problema di determinare quale regime sanzionatorio applicare a condotte che, sebbene accertate o giudicate dopo l'entrata in vigore di una nuova disciplina, si siano materialmente realizzate prima. In simili casi, l'interprete deve risalire al momento della commissione del fatto e applicare il regime sanzionatorio vigente in quell'epoca, anche se nel frattempo la legge è cambiata in senso più gravoso.
Il terzo comma, come accennato, ha invece esaurito la sua efficacia pratica diretta con la soppressione del pretore nel 1999. Esso mantiene tuttavia un valore sistematico come espressione del principio generale della perpetuatio jurisdictionis, che continua a operare nell'ordinamento processuale italiano attraverso l'art. 5 del Codice di Procedura Civile.
Occorre infine ricordare che l'art. 238 deve essere letto in combinato disposto con le altre disposizioni transitorie del Codice della Strada (artt. 230-241 C.d.S.), che insieme formano il corpus delle norme di diritto intertemporale destinate a governare il passaggio dal vecchio al nuovo regime della circolazione stradale. Ogni qualvolta si debba risolvere una questione relativa all'applicazione nel tempo di disposizioni del codice introdotte nella sua versione originaria del 1992, il riferimento a tale gruppo di norme è imprescindibile.
Connessioni
L'art. 238 C.d.S. si inserisce in una fitta rete di connessioni normative che è opportuno esaminare sistematicamente.
Sul piano del diritto intertemporale e delle disposizioni transitorie del codice, l'art. 238 è strettamente collegato agli artt. 230-241 C.d.S., che disciplinano complessivamente la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo codice. In particolare, l'art. 230 detta le disposizioni transitorie generali, l'art. 231 regola la validità delle patenti rilasciate in vigenza della normativa previgente, e gli artt. 232-237 affrontano specifiche questioni di diritto intertemporale relative a veicoli, immatricolazioni e autorizzazioni.
Con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie di cui al secondo comma, il collegamento sistematico più rilevante è con il titolo VI del codice, in particolare con gli artt. 218 (sospensione della patente di guida) e 219 (revoca della patente di guida). Queste disposizioni definiscono i presupposti e le modalità di applicazione delle sanzioni accessorie che il comma 2 dell'art. 238 assoggetta al regime della non retroattività. Vanno altresì richiamate le disposizioni del titolo VI, capo II (artt. 209 e ss.) relative alle sanzioni amministrative accessorie in generale, nonché l'art. 220 sul ritiro della patente.
Sul versante penalistico, il richiamo alla irretroattività delle sanzioni richiama il disposto dell'art. 2 c.p. e il principio costituzionale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., che rappresentano il fondamento ultimo del secondo comma dell'art. 238. In materia di reati stradali, il riferimento normativo centrale è agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 C.d.S. (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), che prevedono le fattispecie penali di maggiore impatto pratico nel diritto della circolazione stradale e alle quali si applicano le più rilevanti sanzioni amministrative accessorie.
Con riguardo al terzo comma, la connessione principale è con la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso il pretore e istituito il giudice unico di primo grado. Il principio della perpetuatio jurisdictionis richiamato dal terzo comma trova il suo fondamento positivo nell'art. 5 c.p.c. e ha una amplissima elaborazione giurisprudenziale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Vanno inoltre richiamate le disposizioni transitorie della stessa l. 374/1991 e del D.Lgs. 51/1998, che hanno disciplinato il trasferimento dei procedimenti pendenti ai nuovi organi giudiziari.
Sul piano dei principi generali del diritto, l'art. 238 C.d.S. richiama infine il principio del tempus regit actum, operante nel diritto processuale, e il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, cardine del sistema penale garantista. Questi principi, di rango costituzionale e convenzionale (art. 7 CEDU), rappresentano le fondamenta su cui si costruisce la disciplina intertemporale dettata dalla norma in esame.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 238 del Codice della Strada?
L'art. 238 C.d.S. detta le norme transitorie relative al titolo VI del codice. Stabilisce che le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993; che le sanzioni amministrative accessorie ai reati stradali si applicano solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del codice; e che le cause pendenti davanti al pretore alla data di entrata in vigore della l. 374/1991 sono decise da tale organo secondo le norme previgenti.
L'art. 238 C.d.S. è ancora in vigore e ha applicazione pratica oggi?
L'art. 238 C.d.S. è formalmente in vigore, ma la sua applicazione pratica diretta si è esaurita nel tempo. Il primo e il terzo comma hanno operato nella fase di transizione tra vecchio e nuovo codice (1992-1999). Il secondo comma conserva tuttavia un valore interpretativo come espressione del principio di non retroattività delle sanzioni amministrative accessorie connesse a reati stradali, applicabile ogni volta che il legislatore introduce nuove sanzioni accessorie.
Cosa si intende per sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati nel Codice della Strada?
Sono le misure di natura amministrativa che il giudice penale applica in aggiunta alla pena quando accerta la commissione di un reato previsto dal Codice della Strada. Le più importanti sono la sospensione della patente di guida (art. 218 C.d.S.) e la revoca della patente (art. 219 C.d.S.), che vengono disposte, ad esempio, in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
Perché le sanzioni accessorie dell'art. 238 non si applicano ai reati commessi prima del 1993?
Perché vige il principio costituzionale di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione e dall'art. 2 del Codice Penale. Le sanzioni amministrative accessorie connesse all'accertamento di reati, pur avendo natura formalmente amministrativa, soggiacciono al medesimo regime intertemporale delle norme penali: non possono essere applicate a fatti commessi prima che la norma che le prevede fosse in vigore.
Cosa prevedeva il terzo comma dell'art. 238 C.d.S. riguardo alle cause pendenti davanti al pretore?
Il terzo comma stabiliva che le cause pendenti davanti al pretore alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace) continuavano a essere decise da tale organo secondo le norme anteriormente vigenti, anche se il nuovo codice le attribuiva alla competenza del giudice di pace. Si tratta dell'applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, che impedisce che la competenza del giudice già adito venga meno per successive modifiche normative.
Quale rapporto c'è tra l'art. 238 C.d.S. e la soppressione del pretore?
Il pretore, organo giudiziario monocratico richiamato dal terzo comma dell'art. 238, è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico di primo grado (tribunale in composizione monocratica) con decorrenza dal 2 giugno 1999. Dalla soppressione del pretore, il terzo comma dell'art. 238 ha esaurito la sua funzione pratica diretta, poiché l'organo giudiziario ivi richiamato non esiste più.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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