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Testo dell'articoloVigente
Art. 208 C.d.S. – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni ,ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli , allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente interessato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 208 C.d.S. disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni stradali tra Stato, regioni, province e comuni per sicurezza e infrastrutture.
Ratio
L'articolo 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) persegue una finalità redistributiva e teleologica di chiara impronta pubblicistica: i proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice non entrano nel bilancio generale come entrate discrezionali, ma vengono vincolati per legge a specifiche destinazioni connesse alla mobilità, alla sicurezza e all'educazione stradale. Il legislatore ha inteso così creare un circolo virtuoso in cui le risorse generate dalla repressione delle condotte illecite vengono reindirizzate verso la prevenzione di quelle stesse condotte e verso il miglioramento delle infrastrutture che ne sono il contesto. La norma riflette altresì il principio di sussidiarietà istituzionale: l'ente che esercita la potestà sanzionatoria, e quindi sopporta i costi organizzativi dei controlli, trattiene i proventi per reinvestirli nel proprio territorio e nella propria attività di vigilanza.
Analisi
Il comma 1 enuncia la regola generale di attribuzione soggettiva dei proventi: il criterio discretivo è l'appartenenza istituzionale dell'agente accertatore. Se la violazione è rilevata da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale), il provento spetta allo Stato. Se invece l'accertamento è compiuto da agenti di una pubblica amministrazione territoriale (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, funzionari regionali), il provento è devoluto all'ente locale di riferimento. Questo criterio, apparentemente semplice, genera in pratica questioni complesse quando i controlli sono condotti in forma congiunta o quando operano dispositivi automatizzati (autovelox, telecamere ZTL) la cui gestione è affidata a soggetti misti.
Il comma 2 disciplina la ripartizione interna dei proventi statali secondo percentuali vincolate: l'80% è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attività di sicurezza stradale, educazione stradale, studi e ricerche; il 20% al Ministero competente per studi sulla sicurezza dei veicoli; il 7,5% al Ministero dell'istruzione per l'educazione stradale nelle scuole. Si noti che la somma algebrica delle percentuali supera il 100%, circostanza che ha sollevato dubbi interpretativi in dottrina e ha indotto alcuni a ritenere che la quota del 7,5% sia ricavata all'interno dell'80% ministeriale, sebbene la lettera della norma non lo precisi esplicitamente.
Il comma 4, norma di maggiore impatto operativo per i Comuni, stabilisce che il 50% dei proventi spettanti agli enti locali deve essere destinato a: manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali; razionalizzazione della mobilità; potenziamento e ammodernamento dei servizi di controllo del traffico e del trasporto pubblico. Il restante 50% è riservato a interventi per la sicurezza stradale in senso stretto. L'obbligo di rendicontare l'utilizzo di tali quote è sancito dall'art. 208 stesso e ribadito da successive circolari ministeriali: i Comuni inadempienti rischiano la sospensione della facoltà di installare dispositivi di rilevazione automatica della velocità.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, indipendentemente dal tipo di infrazione (eccesso di velocità, mancato rispetto della segnaletica, guida senza cintura, uso del cellulare alla guida, sosta vietata, ecc.). Non trova invece applicazione per le sanzioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza con superamento delle soglie di cui all'art. 186 C.d.S. che comportino arresto), né per le sanzioni accessorie non pecuniarie (sospensione o revoca della patente, fermo del veicolo).
Il vincolo di destinazione del comma 4 è operativo per tutti gli enti locali che incassano proventi da sanzioni stradali, inclusi i Comuni che gestiscono sistemi di rilevazione automatica della velocità. La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito che l'utilizzo dei proventi per finalità diverse da quelle indicate dall'art. 208 configura danno erariale a carico degli amministratori responsabili. Il termine entro cui i Comuni devono rendicontare l'utilizzo delle somme è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di incasso, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Connessioni
L'art. 208 C.d.S. va letto in combinato disposto con l'art. 142 C.d.S. (limiti di velocità e utilizzo degli autovelox), che subordina l'installazione di dispositivi fissi di rilevazione automatica alla condizione che il Comune destini i proventi secondo le quote di legge. Il collegamento con l'art. 4 del D.L. 121/2002 (convertito in L. 168/2002) è parimenti rilevante: quella norma ha introdotto la possibilità per i Comuni di utilizzare i proventi per stipulare convenzioni con le forze di polizia statali, previa rendicontazione. Rileva inoltre il raccordo con il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in materia di bilancio degli enti locali: i proventi ex art. 208 devono essere iscritti nei capitoli di spesa vincolati e non possono essere liberamente spostati in sede di variazione di bilancio senza specifica delibera consiliare. Infine, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha emesso pronunce di orientamento sull'obbligo di rendicontazione, configurando la violazione del vincolo di destinazione come ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Polizia di Stato
Domande frequenti
Chi decide come vengono utilizzati i proventi delle multe stradali nei Comuni?
La legge lo decide direttamente: l'art. 208, comma 4, C.d.S. impone ai Comuni di destinare il 50% dei proventi a manutenzione e sicurezza delle infrastrutture e il restante 50% a interventi per la sicurezza stradale. Il consiglio o la giunta comunale devono recepire queste destinazioni con apposita delibera di bilancio, senza alcuna discrezionalità sulla ripartizione percentuale.
Cosa succede se un Comune non rispetta il vincolo di destinazione del 50%?
Le conseguenze sono duplici: sul piano amministrativo, il Comune rischia la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a utilizzare dispositivi automatici di rilevazione della velocità (autovelox, tutor). Sul piano contabile, gli amministratori responsabili possono essere chiamati a rispondere di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, che ha già emesso condanne in fattispecie analoghe.
I proventi degli autovelox gestiti da privati in concessione rientrano nell'art. 208 C.d.S.?
Sì. L'art. 208 si applica in base all'ente che effettua l'accertamento, non in base al soggetto che gestisce il dispositivo. Se la Polizia Municipale valida e notifica la sanzione, il provento spetta al Comune, indipendentemente dal fatto che la telecamera sia di proprietà o gestita da una società privata in concessione. Il contratto di concessione non può derogare al vincolo di legge sulla destinazione dei fondi.
Entro quando i Comuni devono rendicontare l'uso dei proventi ex art. 208 C.d.S.?
I Comuni devono rendicontare l'utilizzo dei proventi dell'anno precedente entro il 31 maggio di ciascun anno, con pubblicazione obbligatoria sul proprio sito istituzionale nella sezione 'Amministrazione Trasparente'. La rendicontazione deve indicare le somme incassate, le somme spese e le specifiche voci di spesa, distinte per le due quote del 50%.
I proventi delle sanzioni stradali possono essere usati per pagare gli stipendi dei vigili urbani?
In linea di principio no, salvo che la spesa sia direttamente riconducibile all'attività di controllo del traffico e della sicurezza stradale. Le circolari ministeriali e la giurisprudenza contabile escludono l'utilizzo per spese correnti generali di personale, ma ammettono il finanziamento di ore straordinarie o di specifici reparti dedicati esclusivamente ai controlli stradali, purché documentato e rendicontato.
Cosa si intende per 'sicurezza stradale' ai fini dell'art. 208 C.d.S.?
La nozione è interpretata in senso ampio: comprende l'installazione di segnaletica, guardrail, attraversamenti pedonali rialzati, illuminazione stradale, semafori intelligenti, campagne di sensibilizzazione, formazione degli agenti di polizia stradale, acquisto di strumentazione per i controlli e finanziamento di corsi di educazione stradale nelle scuole. Non vi rientrano, invece, le spese generali di funzionamento dell'ente o interventi privi di collegamento diretto con la mobilità e la sicurezza.
La quota del 7,5% per il Ministero dell'istruzione si aggiunge all'80% o è compresa in esso?
La questione è dibattuta in dottrina a causa della formulazione letterale della norma, che elenca le percentuali senza chiarire se siano cumulative o interne. L'interpretazione prevalente, seguita anche dalla prassi ministeriale, è che il 7,5% sia ricavato all'interno dell'80% destinato al Ministero delle infrastrutture, evitando così il paradosso di una somma superiore al 100% del totale disponibile.
Fonti consultate: 2 fontei verificate