← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 196 C.d.S. – Principio di solidarietà

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il proprietario del veicolo risponde in solido con il trasgressore per le sanzioni pecuniarie amministrative, salvo prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
  • L'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il leasing finanziario sono equiparati al proprietario ai fini della responsabilità solidale.
  • Chi esercita autorità, direzione o vigilanza su un soggetto capace risponde in solido, a meno che dimostri di non aver potuto impedire la violazione.
  • Le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e gli imprenditori rispondono solidalmente per le infrazioni commesse dai propri rappresentanti o dipendenti nell'esercizio delle funzioni.
  • In tutti i casi di solidarietà, chi paga ha pieno diritto di regresso per l'intero importo nei confronti dell'autore materiale della violazione.
  • Per i veicoli in locazione (art. 84 C.d.S.) risponde solidalmente il locatario; per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.

L'art. 196 C.d.S. stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del veicolo e di chi esercita autorità sull'autore dell'infrazione stradale.

Ratio

L'articolo 196 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) costituisce una delle norme cardine dell'intero sistema sanzionatorio amministrativo stradale. La sua ratio legis è duplice e si muove su due piani distinti ma complementari. In primo luogo, essa mira a garantire l'effettiva riscossione delle sanzioni pecuniarie, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento oltre il mero autore materiale dell'infrazione. Il legislatore ha preso atto di una realtà pratica ben nota: spesso il trasgressore materiale è privo di mezzi, irreperibile, o comunque difficilmente aggredibile nel patrimonio. Attraverso il meccanismo della solidarietà, l'Erario e gli enti locali beneficiari delle sanzioni vedono tutelato il proprio credito grazie alla solvibilità di soggetti economicamente più strutturati, come il proprietario del veicolo, il datore di lavoro o la persona giuridica.

In secondo luogo, la norma persegue una finalità di prevenzione generale: il soggetto che ha il controllo sul veicolo o sulla persona del trasgressore è incentivato a vigilare e a impedire condotte illecite, poiché altrimenti ne sopporta le conseguenze patrimoniali. Si tratta di un modello di responsabilità oggettiva attenuata, temperata dalla possibilità di fornire prova liberatoria, che il legislatore ha mutuato dai principi generali di responsabilità indiretta propri del diritto civile (artt. 2047-2049 c.c.), adattandoli all'ambito pubblicistico delle sanzioni amministrative.

Analisi

Il comma 1 disciplina la fattispecie principale: la responsabilità solidale del proprietario del veicolo. La norma prevede una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del proprietario, superabile soltanto dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Non è sufficiente affermare di non sapere chi guidasse il veicolo: occorre provare positivamente la sottrazione del mezzo, la circolazione non autorizzata o comunque un utilizzo esplicitamente vietato. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la prova liberatoria deve essere concreta e specifica, non meramente generica.

Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, soggetto titolare del diritto reale di godimento; l'acquirente con patto di riservato dominio, che dispone materialmente del bene pur non avendo ancora acquisito la proprietà definitiva; e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing), che detiene il veicolo in forza di un contratto con opzione di acquisto. Il secondo periodo del comma 1 aggiunge una disciplina speciale per i veicoli in locazione ordinaria ai sensi dell'art. 84 C.d.S., prevedendo la responsabilità solidale del locatario, e per i ciclomotori, identificando nell'intestatario del contrassegno il soggetto responsabile.

Il comma 2 introduce una seconda fattispecie: la responsabilità del soggetto che esercita autorità, direzione o vigilanza su chi ha commesso la violazione. La norma richiede che il trasgressore sia capace di intendere e di volere, escludendo così i casi di incapacità naturale. La prova liberatoria qui consiste nel dimostrare di non aver potuto impedire il fatto: si tratta di una valutazione in concreto, che tiene conto delle possibilità effettive di intervento del soggetto vigilante. Rientrano in questa ipotesi, a titolo esemplificativo, il datore di lavoro rispetto al dipendente, il genitore rispetto al figlio maggiorenne ancora sotto vigilanza di fatto, o il direttore di un'impresa rispetto ai lavoratori.

Il comma 3 estende la responsabilità solidale alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni prive di personalità giuridica, nonché agli imprenditori individuali, per le violazioni commesse dai propri rappresentanti o dipendenti nell'esercizio delle funzioni o incombenze. In questa ipotesi, a differenza del comma 2, non è prevista alcuna prova liberatoria: la responsabilità è automatica e oggettiva, purché sussista il nesso funzionale tra la violazione e l'attività svolta dal dipendente o rappresentante per conto dell'ente.

Il comma 4, infine, tutela il soggetto obbligato solidale che abbia materialmente pagato la sanzione, riconoscendogli il pieno diritto di regresso per l'intero importo nei confronti dell'autore della violazione. Il regresso è totale, non proporzionale: chi paga può rivalersi per il 100% della somma versata, a differenza del regime generale della solidarietà civile.

Quando si applica

L'art. 196 C.d.S. si applica esclusivamente alle violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria: è quindi escluso dall'ambito applicativo della norma il caso in cui la violazione integri anche un reato penale, ipotesi in cui valgono le regole del codice penale e del codice di procedura penale. Non si applica alle sanzioni accessorie (ritiro della patente, fermo del veicolo, confisca), né alla decurtazione dei punti dalla patente, che per sua natura è strettamente personale.

La responsabilità solidale del proprietario scatta al momento della notifica del verbale: l'Amministrazione può richiedere il pagamento indifferentemente all'autore materiale o al coobbligato solidale, senza necessità di preventiva escussione. Il termine per il pagamento in misura ridotta decorre dalla notifica al trasgressore, ma il proprietario è autonomamente destinatario della notifica e può proporre ricorso in proprio. È importante sottolineare che la solidarietà non riguarda i casi in cui il veicolo sia stato rubato o sottratto con violenza, poiché in tali situazioni la circolazione è avvenuta per definizione contro la volontà del proprietario.

Per le società di noleggio a lungo termine e per le aziende con flotte aziendali, la norma assume un rilievo pratico particolarmente significativo: ogni veicolo aziendale condotto da un dipendente espone la società alla responsabilità solidale ai sensi del comma 3. Le imprese strutturate si dotano di procedure interne per tracciare l'utilizzo dei veicoli e rivalersi sui dipendenti trasgressori.

Connessioni

L'art. 196 C.d.S. si collega sistematicamente a numerose altre disposizioni. L'art. 84 C.d.S. disciplina la locazione di veicoli senza conducente, richiamato espressamente dal comma 1 per identificare il soggetto solidalmente responsabile nel noleggio breve. L'art. 126-bis C.d.S. regola la decurtazione dei punti dalla patente e contiene anch'esso meccanismi per identificare il conducente responsabile, interagendo con la logica dell'art. 196 nei casi in cui il proprietario non coincida con il trasgressore.

Sul piano del diritto amministrativo generale, la norma si coordina con l'art. 6 della L. 689/1981 (legge generale sulle sanzioni amministrative), che disciplina il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, e con gli artt. 8 e 9 della medesima legge, che regolano la solidarietà e il regresso in materia sanzionatoria. Il diritto di regresso previsto dal comma 4 si esercita nelle forme ordinarie del diritto civile, davanti al giudice ordinario, e non è soggetto alle regole processuali del ricorso amministrativo avverso il verbale.

Rilevante è anche il collegamento con la normativa in tema di leasing: la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'utilizzatore in leasing risponde in solido come equiparato al proprietario, e che la società di leasing proprietaria formale può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il contratto di locazione finanziaria era in corso al momento dell'infrazione, purché i dati del contratto siano comunicati all'Autorità accertante. Infine, per le violazioni commesse all'estero da veicoli italiani o da veicoli esteri in Italia, si pongono delicati problemi di coordinamento con le normative europee in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali (Direttiva 2015/413/UE).

Domande frequenti

Cos'è il principio di solidarietà nell'art. 196 Codice della Strada?

È il meccanismo per cui, in caso di infrazione stradale punita con sanzione pecuniaria, soggetti diversi dall'autore materiale — come il proprietario del veicolo, il datore di lavoro o la persona giuridica — sono tenuti al pagamento della sanzione insieme al trasgressore. Ciò garantisce l'effettiva riscossione della multa anche quando il trasgressore è irreperibile o insolvente.

Il proprietario del veicolo può evitare di pagare la multa del conducente?

Sì, ma deve fornire la prova liberatoria prevista dall'art. 196, comma 1, C.d.S., dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Non basta dichiarare di non sapere chi guidasse: occorre provare concretamente la sottrazione del mezzo, il furto, o un utilizzo esplicitamente vietato e documentato.

Cosa prevede l'art. 196 comma 1 Codice della Strada per i veicoli in leasing?

Per i veicoli concessi in locazione finanziaria (leasing), l'utilizzatore — cioè chi ha sottoscritto il contratto di leasing — è obbligato solidalmente al pagamento della sanzione al posto del proprietario formale (la società di leasing). Quest'ultima, comunicando i dati del contratto, può solitamente essere esclusa dall'obbligazione solidale.

Un'azienda deve pagare le multe dei propri dipendenti?

Sì, ai sensi dell'art. 196, comma 3, C.d.S., la persona giuridica o l'imprenditore rispondono solidalmente per le infrazioni commesse dai dipendenti o rappresentanti nell'esercizio delle funzioni lavorative. In questo caso non è prevista alcuna prova liberatoria per l'ente, a differenza di quanto accade per la responsabilità di chi esercita vigilanza ai sensi del comma 2.

Chi ha pagato la multa al posto del trasgressore può riavere i soldi?

Sì. L'art. 196, comma 4, C.d.S. riconosce al soggetto che ha versato la sanzione il pieno diritto di regresso per l'intero importo nei confronti dell'autore materiale della violazione. Il regresso si esercita in sede civile e riguarda il 100% della somma pagata, non una quota proporzionale.

L'art. 196 C.d.S. si applica anche alle violazioni penali del codice della strada?

No. La norma si applica esclusivamente alle violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria. Le violazioni che integrano reati penali (come la guida in stato di ebbrezza grave o l'omicidio stradale) sono disciplinate dal codice penale e dal codice di procedura penale. Non si applica neppure alla decurtazione dei punti dalla patente, che è una sanzione strettamente personale.

Cosa deve provare il datore di lavoro per non rispondere solidalmente della multa del dipendente?

Ai sensi dell'art. 196, comma 2, C.d.S., chi esercita autorità o vigilanza su un soggetto capace di intendere e di volere può liberarsi dalla responsabilità solidale dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una prova da fornire in concreto, valutando le effettive possibilità di intervento. Tuttavia, se la violazione avviene nell'esercizio delle funzioni aziendali, si applica il più rigoroso comma 3, che non ammette prova liberatoria per l'ente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.