Art. 191 C.d.S. – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
In sintesi
L'art. 191 C.d.S. impone ai conducenti di dare precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali, con sanzione da 137,55 a 550,20 euro.
Ratio
L'articolo 191 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rappresenta il fulcro della tutela del pedone nell'ordinamento stradale italiano. Il legislatore ha inteso sancire una regola generale di prevalenza del pedone rispetto al veicolo in transito, ogni qualvolta il conducente si trovi in presenza di soggetti che attraversano la carreggiata in modo regolare o comunque in condizioni di vulnerabilità. La norma si inserisce nel più ampio contesto dei principi di solidarietà e precauzione che permeano il codice della strada, riconoscendo al pedone — quale utente debole della strada — una protezione rafforzata rispetto all'utente motorizzato. L'obbligo di precedenza non è dunque una semplice regola tecnica, ma espressione di un valore ordinamentale: la tutela dell'incolumità fisica di chi percorre la strada a piedi, in condizione di intrinseca fragilità rispetto al mezzo meccanico.
Analisi
Il comma 1 disciplina la situazione più comune: l'attraversamento pedonale segnalato (strisce pedonali) in assenza di regolazione semaforica o da parte di agenti. In tale contesto il conducente è obbligato a rallentare e, se necessario, a fermarsi per dare la precedenza al pedone che stia transitando sull'attraversamento. La norma si applica anche al conducente che stia effettuando una svolta verso un'altra strada il cui ingresso sia presidiato da un attraversamento pedonale: anche in questo caso la precedenza al pedone è dovuta, salvo che al pedone stesso sia vietato il passaggio (ad esempio per segnale specifico o per semaforo rosso pedonale non regolato da agente).
Il comma 2 estende la tutela alle strade prive di attraversamenti segnalati. Qui l'obbligo del conducente è più limitato rispetto a quello del comma 1: non si tratta di dare precedenza in senso pieno, bensì di consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento — impegnando materialmente la carreggiata — di completarlo in sicurezza. Il presupposto è dunque che il pedone abbia già intrapreso l'azione di attraversamento; diversamente, il conducente non è obbligato ad arrestarsi per consentire l'inizio dell'attraversamento.
Il comma 3 introduce una tutela rafforzata a favore delle persone con disabilità o ridotta mobilità. L'elenco normativo è articolato: persone con ridotte capacità motorie o su carrozzella, munite di bastone bianco (non vedenti), accompagnate da cane guida, o munite di bastone bianco-rosso (sordo-ciechi). Il legislatore usa anche la formula aperta "o comunque altrimenti riconoscibile", che consente di estendere la protezione a situazioni non tipizzate ma percepibili da un conducente diligente. In questi casi l'obbligo del conducente è assoluto: deve fermarsi non solo quando il soggetto stia attraversando, ma anche quando si accinga a farlo. Il comma estende infine la tutela preventiva a bambini e anziani, imponendo al conducente di prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti o maldestri di tali categorie, quando siano ragionevolmente prevedibili in relazione al contesto.
Il comma 4 fissa la sanzione amministrativa pecuniaria nella forbice da 137,55 a 550,20 euro per qualsiasi violazione delle disposizioni dell'articolo. Si tratta di sanzione applicabile in modo unitario a tutte le ipotesi dei commi precedenti, senza distinzione in ragione della gravità della condotta.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che un conducente si trovi in prossimità di un attraversamento pedonale segnalato e non vi sia regolazione semaforica né presenza di agenti del traffico. L'obbligo scatta a prescindere dalla velocità del veicolo e dalla densità del traffico. Per le strade prive di strisce pedonali, l'obbligo sorge nel momento in cui il pedone ha già materialmente impegnato la carreggiata, rendendo la sua presenza visibile e il rischio concreto. Per le categorie protette dal comma 3 — disabili, non vedenti, sordo-ciechi, bambini, anziani — l'obbligo è anticipato rispetto all'effettivo inizio dell'attraversamento: è sufficiente che il soggetto si stia preparando ad attraversare in modo percepibile.
Connessioni
L'art. 191 C.d.S. va letto in combinato disposto con l'art. 190 C.d.S., che disciplina il comportamento dei pedoni e stabilisce gli obblighi di questi ultimi, delineando così un sistema di reciproci obblighi tra conducenti e pedoni. Rileva anche l'art. 141 C.d.S., che impone al conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada e del traffico. Sul piano sanzionatorio, in caso di sinistro conseguente alla violazione dell'art. 191, trovano applicazione le aggravanti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime), introdotti dalla L. 41/2016.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 191 del Codice della Strada?
L'art. 191 C.d.S. obbliga i conducenti a dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali rallentando o fermandosi, a consentire il completamento dell'attraversamento su strade prive di strisce, e a fermarsi per persone con disabilità o ridotta mobilità. La violazione comporta una sanzione da 137,55 a 550,20 euro.
Qual è la sanzione prevista dall'articolo 191 comma 4 del Codice della Strada?
Il comma 4 dell'art. 191 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 137,55 a 550,20 euro per chiunque violi le disposizioni dell'articolo.
L'articolo 191 C.d.S. prevede la decurtazione di punti sulla patente?
La violazione dell'art. 191 C.d.S. non comporta automaticamente la decurtazione di punti dalla patente. La decurtazione può intervenire solo se la violazione si accompagna a ipotesi aggravate, ad esempio in caso di sinistro con lesioni.
È prevista la sospensione della patente per violazione dell'articolo 191 C.d.S.?
L'art. 191 C.d.S. nella sua formulazione ordinaria non prevede la sospensione della patente. Se dalla violazione deriva un sinistro con lesioni gravi o morte del pedone, possono applicarsi le sanzioni accessorie previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.
Il conducente deve fermarsi anche se il pedone non è ancora sulle strisce?
In via generale, l'obbligo scatta quando il pedone transita sull'attraversamento. Per le categorie protette dal comma 3 (disabili, non vedenti, sordo-ciechi, bambini, anziani), l'obbligo sorge anche quando il soggetto si accinga ad attraversare.
L'obbligo di precedenza vale anche per chi svolta?
Sì. Il comma 1 dell'art. 191 C.d.S. prevede espressamente che i conducenti che svoltano per immettersi in un'altra strada devono dare la precedenza ai pedoni che transitano sull'attraversamento posto all'ingresso di tale strada.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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