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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 184 C.d.S. – Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma *3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Per ogni due animali da tiro, da soma o da sella non attaccati a un veicolo, e per ogni animale indomito o pericoloso, è richiesto almeno un conducente.
  • Gli armenti e le greggi devono essere condotti da un guardiano fino a 50 animali, da almeno due guardiani oltre tale numero.
  • I guardiani devono tenere libera almeno la metà sinistra della carreggiata e frazionare i gruppi superiori a 50 capi a opportuni intervalli.
  • Di notte o nelle condizioni previste dall'art. 152, i conducenti di animali devono utilizzare un dispositivo che proietti luce arancione in tutte le direzioni, visibile anteriormente e posteriormente.
  • A tergo di veicoli a trazione animale possono essere legati fino a due animali senza obbligo di conducente, ma senza ostacolare le luci del veicolo.
  • La violazione delle disposizioni è punita con sanzione amministrativa da 35 a 143 euro.

L'art. 184 C.d.S. disciplina la circolazione di animali su strada: rapporto conducenti/animali, obblighi di segnalazione luminosa e gestione di armenti e greggi.

Ratio

L'articolo 184 del Codice della Strada risponde a un'esigenza di sicurezza stradale che, nell'Italia contemporanea, potrebbe apparire residuale ma che rimane concretamente rilevante nelle aree rurali, montane e nel contesto di attività agro-silvo-pastorali. La norma nasce dalla necessità di disciplinare la presenza di animali sulla sede stradale, fonte di rischio per la circolazione sia per l'imprevedibilità comportamentale degli animali stessi, sia per la difficoltà che i conducenti di veicoli possono incontrare nel superarli o nell'evitarli. Il legislatore del 1992 ha ripreso e sistematizzato una tradizione normativa risalente, adeguandola alle esigenze del traffico moderno, prevedendo regole proporzionate alla numerosità e alla tipologia degli animali in circolazione.

Analisi

La struttura dell'articolo è articolata e segue una progressione logica che va dall'animale singolo alle moltitudini organizzate.

Commi 1 e 2 — Animali singoli e piccoli gruppi. Il comma 1 stabilisce il rapporto fondamentale conducente/animale: un conduttore ogni due animali da tiro, da soma o da sella non agganciati a veicoli, nonché per ciascun animale indomito o pericoloso. Il conducente deve mantenere il controllo costante e guidare gli animali in modo da non creare intralcio o pericolo. Il comma 2 estende l'obbligo agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, salvo che la strada attraversi una zona di pascolo segnalata con apposita segnaletica di pericolo: in tal caso la presenza degli animali è prevedibile per gli utenti della strada e il rischio è convenzionalmente accettato.

Comma 3 — Segnalazione luminosa notturna. Il rinvio all'art. 152 C.d.S. individua le condizioni di scarsa visibilità (notte, nebbia, condizioni atmosferiche avverse) in cui scatta l'obbligo di dispositivo luminoso arancione con proiezione orizzontale a 360 gradi, visibile da entrambi i lati. La scelta del colore arancione — distinto dal bianco/giallo dei fari e dal rosso dei fanali posteriori — consente agli automobilisti di riconoscere immediatamente la presenza di un ostacolo anomalo. L'eccezione per strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati è giustificata dalla visibilità garantita dall'illuminazione pubblica.

Comma 4 — Animali legati a veicoli a trazione animale. Il comma 4 introduce una deroga pratica: fino a due animali legati al di dietro del veicolo non richiedono conducente autonomo né luce aggiuntiva, ma non devono comunque oscurare i dispositivi luminosi del veicolo trainante. Si tratta di una soluzione di compromesso che tiene conto delle esigenze operative del lavoro agricolo.

Commi 5, 6 e 7 — Armenti, greggi e moltitudini. Questi commi costituiscono il nucleo più specifico della norma, dedicato alla circolazione collettiva di animali. La soglia numerica di cinquanta capi è il discrimine tra la gestione con un solo guardiano e l'obbligo di almeno due. I guardiani hanno un triplice obbligo: tenere libera la metà sinistra della carreggiata (per consentire il sorpasso), frazionare i gruppi oltre i cinquanta capi a intervalli adeguati, e — di notte — presidiare testa e coda della colonna con dispositivi luminosi arancioni. Il divieto di sosta su strada per le moltitudini animali è assoluto e giustificato dall'impossibilità di garantire la sicurezza in condizioni statiche prolungate.

Comma 8 — Sanzione. La sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro è proporzionata alla natura dell'illecito: non si tratta di infrazione grave come quella relativa alla circolazione di veicoli, ma il rischio per la sicurezza stradale è concreto. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente, trattandosi di condotta non necessariamente riconducibile a un titolare di documento di guida.

Quando si applica

L'art. 184 C.d.S. trova applicazione in tutti i casi in cui animali circolano su strade aperte al pubblico transito, indipendentemente dalla classificazione della strada (statale, provinciale, comunale, vicinale ad uso pubblico). Le ipotesi più frequenti riguardano:

  • la transumanza di ovini e bovini tra alpeggi e zone di pianura, tipica delle aree appenniniche e alpine;
  • il trasferimento di animali da allevamento tra fondi rustici attraverso strade pubbliche;
  • la circolazione di cavalli da lavoro o da equitazione su strade extraurbane;
  • la presenza di animali indomiti o fuggiti che vengono ricondotti dal proprietario o dalle autorità;
  • manifestazioni folkloristiche o fiere del bestiame che comportino spostamenti su strada pubblica.

La norma non si applica invece alle strade private ad uso esclusivo, ai percorsi interni ad aziende agricole o agli spazi adibiti a fiera o mercato non aperti al traffico veicolare. Occorre altresì distinguere la fattispecie dalla responsabilità civile per danni causati da animali vaganti, che è regolata dagli artt. 2052 e 2043 c.c. e dalla normativa regionale sulla fauna selvatica: l'art. 184 disciplina esclusivamente la condotta del conducente o guardiano, non la responsabilità per l'evento dannoso.

Connessioni

L'art. 184 C.d.S. si inserisce in un sistema normativo più ampio. Il rinvio espresso all'art. 152 C.d.S. (uso dei dispositivi di illuminazione) è il principale collegamento interno: le condizioni ivi indicate (orari notturni, scarsa visibilità) determinano l'operatività degli obblighi di segnalazione luminosa. Sul piano della segnaletica, rilevano i segnali di pericolo per la presenza di animali previsti dall'art. 101 C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione, la cui apposizione esonera in parte i conduttori dall'obbligo del comma 2. Dal punto di vista della responsabilità civile, la violazione dell'art. 184 può integrare la colpa specifica ex art. 43 c.p. e fondare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in caso di sinistro. In ambito penale, se dalla circolazione non regolamentata di animali derivano lesioni gravi o la morte di terzi, possono concorrere le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p. La normativa regionale e i regolamenti di polizia locale possono introdurre prescrizioni integrative (es. orari consentiti per la transumanza, percorsi obbligati), che si affiancano senza sostituire la disciplina statale del C.d.S.

Domande frequenti

Quanti guardiani sono necessari per far circolare un gregge su strada?

Un solo guardiano è sufficiente per greggi fino a cinquanta animali. Per un numero superiore occorrono almeno due guardiani. Di notte, uno deve precedere il gruppo e l'altro seguirlo, entrambi con dispositivo di segnalazione arancione.

È obbligatorio avere un conducente per ogni singolo animale da tiro su strada?

No. La legge prevede almeno un conducente ogni due animali da tiro, da soma o da sella non attaccati a un veicolo. Per gli animali indomiti o pericolosi, invece, è richiesto un conducente per ciascun animale.

Qual è la sanzione per chi viola l'art. 184 del Codice della Strada?

Chi viola le disposizioni dell'art. 184 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida.

Quando scatta l'obbligo della luce arancione per chi conduce animali su strada?

L'obbligo scatta nelle condizioni indicate dall'art. 152 C.d.S. (notte e scarsa visibilità), salvo che la strada sia sufficientemente illuminata o si trovi all'interno di un centro abitato. Il dispositivo deve proiettare luce arancione in tutte le direzioni, visibile sia davanti che dietro.

Gli animali legati dietro a un veicolo a trazione animale hanno bisogno di un conducente?

No, a tergo di un veicolo a trazione animale possono essere legati fino a due animali senza obbligo di conducente né di luci aggiuntive. È però vietato che tali animali ostruiscano la visibilità delle luci del veicolo, soprattutto di notte.

Un allevatore può far sostare il proprio armento sulla strada pubblica?

No. Le moltitudini di animali (armenti, greggi e simili) non possono sostare sulle strade pubbliche. Devono essere condotte in transito e, se necessario, suddivise in gruppi a opportuni intervalli per garantire la fluidità del traffico.

L'art. 184 C.d.S. si applica anche nelle zone di pascolo?

Parzialmente. Nelle zone destinate al pascolo, segnalate con appositi segnali di pericolo, è esentata l'applicazione del comma 1 per gli animali isolati o in piccoli gruppi (comma 2). Gli obblighi relativi agli armenti e alle greggi (commi 5-7) restano comunque in vigore su qualsiasi strada aperta al pubblico transito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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