Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 169 C.d.S. – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 .

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 .

In sintesi

  • Libertà di movimento del conducente: il conducente deve poter effettuare tutte le manovre necessarie senza essere ostacolato da persone, animali o oggetti a bordo.
  • Numero massimo di passeggeri: il numero di persone trasportate non può superare quello indicato nella carta di circolazione, sia per veicoli con posti a sedere che per quelli con posti in piedi.
  • Trasporto in soprannumero di minori: sulle autovetture è consentito trasportare fino a due ragazzi sotto i 10 anni in più sui sedili posteriori, se accompagnati da almeno un adulto di almeno 16 anni.
  • Trasporto di animali domestici: è vietato trasportare più di un animale domestico salvo che sia custodito in apposita gabbia, contenitore o nel vano posteriore separato da rete idonea.
  • Sanzioni: la violazione delle norme sui passeggeri in soprannumero o sulla libertà di guida comporta una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.
Indice dei contenuti

L'art. 169 C.d.S. regola il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: limiti di passeggeri, libertà di guida e sanzioni.

Ratio

L'art. 169 del Codice della Strada mira a garantire la sicurezza attiva della circolazione stradale, tutelando sia il conducente che i terzi. Il legislatore ha inteso evitare che il sovraffollamento del veicolo o la presenza non regolamentata di animali e oggetti comprometta la capacità di guida e la stabilità del mezzo, riducendo così il rischio di incidenti causati da distrazioni o movimenti improvvisi.

Analisi

La norma si articola in più commi che disciplinano aspetti distinti ma interconnessi. Il comma 1 fissa il principio generale della libertà di movimento del conducente. I commi 2 e 3 rimandano alla carta di circolazione come documento attestante i limiti di capienza del veicolo, rendendo tale documento il riferimento vincolante per ogni trasporto. Il comma 4 estende l'obbligo di non ostacolare il conducente a tutti i passeggeri, vietando altresì sporgenze laterali eccessive. Il comma 5 prevede una deroga specifica e ben delimitata per i minori di 10 anni sui sedili posteriori. Il comma 6 disciplina con precisione il trasporto degli animali domestici, distinguendo tra trasporto di un solo animale libero e trasporto multiplo in contenitore idoneo. I commi 7 e 10 chiudono la norma con l'apparato sanzionatorio.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i veicoli a motore in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Il comma 5 si applica specificamente alle autovetture e agli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose. Il comma 6 trova applicazione su tutti i veicoli diversi da quelli specificamente autorizzati al trasporto animale. Le sanzioni scattano nel momento in cui gli agenti accertatori verificano il superamento dei limiti previsti o la violazione delle modalità di trasporto prescritte.

Connessioni

La norma si collega direttamente all'art. 61 C.d.S. sul dimensionamento dei veicoli e all'art. 170 C.d.S. relativo al trasporto di persone e oggetti sui motocicli. Va letta in combinato con le norme del Codice della Strada sulla carta di circolazione (art. 93 ss.) e con le disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta, di cui all'art. 172 C.d.S. In ambito penale, qualora la violazione causi lesioni o morte, possono rilevare le norme del Codice Penale in materia di lesioni colpose e omicidio stradale (art. 589-bis e 590-bis c.p.).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 169 del Codice della Strada?

L'art. 169 C.d.S. disciplina il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. Stabilisce che il conducente deve avere piena libertà di movimento, che il numero di passeggeri non può superare quello indicato nella carta di circolazione e fissa regole specifiche per il trasporto di minori e animali domestici.

Quali sono le sanzioni previste dall'articolo 169 del Codice della Strada?

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro per chi trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o supera il carico massimo consentito. Il comma 10 prevede la stessa sanzione per chi viola le disposizioni sulla libertà di movimento del conducente (comma 1), sulla posizione dei passeggeri (comma 4) e sul trasporto degli animali (comma 6).

Come si trasportano i cani in auto secondo l'art. 169 comma 6 del Codice della Strada?

È consentito trasportare un solo animale domestico senza particolari accorgimenti, purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Per trasportare più animali domestici è necessario custodirli in apposita gabbia o contenitore, oppure nel vano posteriore al posto di guida separato da una rete o altro mezzo analogo idoneo.

Cosa dice l'art. 169 comma 10 del Codice della Strada?

Il comma 10 stabilisce che chiunque violi le disposizioni dei commi 1, 4 e 6, cioè le norme sulla libertà di movimento del conducente, sulla posizione dei passeggeri e sul trasporto di animali, è soggetto a una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.

Quanti bambini si possono trasportare in soprannumero in auto?

Ai sensi del comma 5, sulle autovetture è consentito trasportare in soprannumero sui posti posteriori al massimo due ragazzi di età inferiore a 10 anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Si può trasportare un gatto libero in abitacolo?

Sì, è consentito trasportare un singolo animale domestico (come un gatto) senza gabbia o contenitore, purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Se l'animale dovesse ostacolare il conducente o comprometterne la visibilità, si configura comunque una violazione del comma 6 e si rischia la sanzione da 41 a 168 euro.

Cosa succede se i passeggeri ostacolano il conducente?

Ai sensi del comma 4, tutti i passeggeri devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, conducente e passeggeri non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo (esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote). La violazione è punita con sanzione da 41 a 168 euro ai sensi del comma 10.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.