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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 154 C.d.S. – Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo di segnalazione preventiva: prima di ogni manovra il conducente deve accertarsi di non creare pericolo e segnalare l'intenzione con sufficiente anticipo.
  • Uso degli indicatori di direzione: le frecce luminose vanno attivate per tutta la durata della manovra e spente al suo completamento; in caso di guasto si usano segnali manuali con il braccio.
  • Posizione corretta per la svolta: a destra ci si avvicina al margine destro, a sinistra si punta al centro della carreggiata eseguendo la svolta a sinistra dell'asse, salvo diversa segnaletica.
  • Precedenza in retromarcia e immissione: chi fa retromarcia o si immette nel flusso deve sempre dare la precedenza ai veicoli già in marcia.
  • Divieti specifici: è vietato usare impropriamente le frecce, frenare bruscamente durante le manovre e invertire il senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve e dossi.
  • Sanzioni: le violazioni comportano una sanzione da 87 a 344 euro, aumentata di un terzo se commessa di notte.

L'art. 154 C.d.S. disciplina l'obbligo di segnalare con anticipo ogni manovra di cambiamento di direzione o corsia, garantendo sicurezza e fluidità del traffico.

Ratio

L'art. 154 C.d.S. risponde all'esigenza di rendere prevedibili i comportamenti dei conducenti agli altri utenti della strada. La manovra improvvisa è una delle cause principali di incidenti: il legislatore impone quindi un doppio obbligo — verifica preventiva della sicurezza e comunicazione dell'intenzione — trasformando ogni cambio di direzione in un atto comunicativo oltre che fisico. La norma è in vigore, nella sua struttura essenziale, dal D.Lgs. 285/1992 e si inserisce nella tradizione continentale che privilegia la prevedibilità del comportamento stradale come presidio primario della sicurezza.

Analisi

Il comma 1 elenca tassativamente le manovre soggette alla disciplina: immissione nel flusso, cambio di corsia, inversione, retromarcia, svolta a destra o sinistra, ingresso in altra strada o in area privata, fermata. Per ciascuna valgono i due obblighi congiuntivi di cui alle lettere a) e b): accertamento della fattibilità in sicurezza e segnalazione anticipata. Il comma 2 gerarchizza i mezzi di segnalazione: prima gli indicatori luminosi omologati, poi — in via residuale — i segnali manuali (braccio alzato per la fermata, braccio destro o sinistro sporto lateralmente per la svolta). Il comma 3 disciplina la geometria delle svolte: la svolta a destra richiede l'accostamento al margine destro; la svolta a sinistra, più complessa, impone l'avvicinamento all'asse della carreggiata e, nelle intersezioni, l'esecuzione a sinistra del centro dell'incrocio. Il comma 4 introduce il divieto di uso improprio delle frecce — norma spesso trascurata ma rilevante in caso di sinistro. Il comma 5 vieta frenate brusche durante le manovre. Il comma 6 vieta l'inversione in prossimità di intersezioni, curve e dossi. I commi 7 e 8 fissano il regime sanzionatorio: medesima fascia (87–344 euro) per le violazioni del comma 6 e per tutte le altre, con maggiorazione notturna di un terzo per queste ultime.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un veicolo modifica la propria traiettoria originaria su strada pubblica o aperta al pubblico transito. Casi tipici: cambio di corsia in autostrada senza attivazione della freccia; svolta a sinistra eseguita senza portarsi sull'asse della carreggiata; retromarcia su strada urbana senza verificare la presenza di pedoni o ciclisti; inversione di marcia in corrispondenza di un incrocio o di una curva; uso della freccia per scopi diversi (es. ringraziamento ad altro automobilista). La norma rileva anche ai fini civilistici: in caso di sinistro, la violazione dell'art. 154 costituisce elemento indiziante del concorso di colpa del conducente che non ha segnalato la manovra.

Connessioni

L'art. 154 va letto in coordinamento con: art. 148 C.d.S. (sorpasso, che disciplina un caso particolare di cambio di corsia); art. 149 C.d.S. (distanza di sicurezza, rilevante quando il veicolo che manovra rallenta improvvisamente); art. 145 C.d.S. (precedenza alle intersezioni, complementare alle regole di svolta a sinistra); art. 157 C.d.S. (fermata e sosta, cui l'art. 154 fa rinvio per la segnalazione dell'intenzione di fermarsi); art. 162 C.d.S. (uso dei dispositivi di segnalazione luminosa). Sul piano della responsabilità civile, la Cassazione ha più volte affermato che la violazione delle regole di manovra ex art. 154 integra colpa specifica rilevante ai sensi dell'art. 2054 c.c. La Direttiva 2006/126/CE (patenti di guida) richiede che la verifica delle manovre sicure faccia parte della prova pratica d'esame, confermando il rilievo europeo del principio.

Domande frequenti

Quali manovre sono disciplinate dall'art. 154 del Codice della Strada?

L'art. 154 C.d.S. si applica a qualsiasi manovra che alteri la traiettoria originaria: immissione nel flusso del traffico, cambio di corsia, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta a destra o a sinistra, ingresso in un'altra strada o in un'area privata, e intenzione di fermarsi.

Quali sono le sanzioni previste per la violazione dell'art. 154 Codice della Strada?

Le violazioni dell'art. 154 C.d.S. comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 87 a 344 euro. Per le violazioni diverse dal divieto di inversione (comma 6), la sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa nelle ore notturne.

Come va segnalata una manovra se l'indicatore di direzione è guasto?

In assenza di indicatori luminosi funzionanti, il conducente deve ricorrere ai segnali manuali: il braccio alzato verticalmente indica l'intenzione di fermarsi; il braccio destro o sinistro sporto lateralmente indica la direzione di svolta corrispondente. La segnalazione manuale è una soluzione residuale e non esime dall'obbligo di riparare il dispositivo.

È sempre vietata l'inversione di marcia? Cosa prevede il comma 6?

L'inversione del senso di marcia non è vietata in assoluto, ma è vietata 'in prossimità o in corrispondenza' di intersezioni, curve e dossi, ossia nei punti in cui la visibilità è ridotta o il rischio di collisione è più elevato. Fuori da questi contesti, l'inversione è consentita nel rispetto degli obblighi generali di segnalazione e sicurezza.

Cosa prevede l'art. 154, comma 1, del Codice della Strada?

Il comma 1 impone a ogni conducente che intenda eseguire una manovra due obblighi cumulativi: accertarsi che la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio per gli altri utenti (tenendo conto di posizione, distanza e direzione di questi) e segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione.

Quali sono le regole per svoltare a sinistra secondo l'art. 154, comma 3?

Per svoltare a sinistra il conducente deve: avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata; nelle intersezioni, eseguire la svolta in prossimità del centro dell'incrocio e a sinistra di esso, salvo diversa segnaletica; su carreggiata a senso unico, tenersi sul margine sinistro. In ogni caso è vietato imboccare l'altra strada contromano.

La violazione dell'art. 154 C.d.S. può influire sulla responsabilità in caso di incidente?

Sì. La violazione delle regole di manovra di cui all'art. 154 C.d.S. integra colpa specifica rilevante ai fini dell'art. 2054 c.c. Il conducente che non segnala la manovra o non verifica le condizioni di sicurezza può essere ritenuto responsabile (o concorrentemente responsabile) per i danni causati a terzi, anche in sede di liquidazione assicurativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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