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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 135 C.d.S. – Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I titolari di patente estera o permesso internazionale possono guidare in Italia a condizione di non essere residenti nel Paese da oltre un anno.
  • Se la patente estera non è conforme ai modelli delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale in italiano o documento equipollente.
  • Chi proviene da uno Stato che richiede certificati di abilitazione professionale aggiuntivi deve essere in possesso anche di tali titoli, rilasciati dall'autorità del Paese di origine.
  • Ai conducenti stranieri si applicano tutte le norme comportamentali del Codice della Strada italiano e le medesime sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
  • Le violazioni delle disposizioni sulla traduzione comportano una sanzione da 71 a 286 euro; guidare senza il certificato di abilitazione professionale quando prescritto comporta una sanzione da 143 a 573 euro.

L'art. 135 C.d.S. disciplina la circolazione in Italia di conducenti stranieri con patente estera o permesso internazionale, fissando requisiti e sanzioni.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: favorire la libera circolazione dei conducenti stranieri in Italia nel rispetto degli accordi internazionali, garantendo al contempo la sicurezza stradale attraverso la verifica dell'equivalenza dei titoli abilitativi esteri e l'assoggettamento degli stranieri alle medesime regole imposte ai conducenti italiani.

Analisi

Il comma 1 individua il presupposto soggettivo fondamentale: la non residenza in Italia da oltre un anno. Superata tale soglia temporale, il conducente è tenuto a convertire la patente estera. I commi 2 e 3 pongono obblighi documentali diversificati: il primo riguarda la conformità della patente ai modelli convenzionali internazionali; il secondo attiene ai titoli professionali aggiuntivi eventualmente richiesti dallo Stato di rilascio. Il comma 6 sancisce il principio di parità di trattamento sanzionatorio tra conducenti italiani e stranieri, evitando asimmetrie nell'applicazione delle norme comportamentali.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che un conducente in possesso di patente rilasciata da uno Stato estero o di permesso internazionale circola su strade italiane. Rileva in particolare: al momento dei controlli stradali da parte delle forze dell'ordine; in caso di incidente stradale che richieda la verifica dei titoli abilitativi; nella fase di accertamento del requisito della residenza ultrannuale ai fini dell'obbligo di conversione della patente.

Connessioni

L'art. 135 C.d.S. va letto in combinato disposto con l'art. 136 C.d.S. (conversione della patente estera), con l'art. 116 C.d.S. (requisiti generali per la patente di guida), e con le Convenzioni di Ginevra (1949) e di Vienna (1968) sulla circolazione stradale internazionale, cui l'Italia ha aderito. Rilevano altresì gli accordi bilaterali di reciprocità stipulati dall'Italia con singoli Stati esteri e la normativa UE in materia di riconoscimento reciproco delle patenti di guida (Direttiva 2006/126/CE).

Domande frequenti

Un cittadino straniero con patente estera può guidare in Italia senza limitazioni?

Sì, ma solo se non è residente in Italia da oltre un anno. Superata tale soglia temporale, deve procedere alla conversione della patente estera in patente italiana ai sensi dell'art. 136 C.d.S. Deve inoltre rispettare tutte le norme del Codice della Strada italiano.

È necessaria la traduzione della patente estera per circolare in Italia?

Dipende dal tipo di patente. Se la patente estera è conforme ai modelli delle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (come la Convenzione di Vienna del 1968), non è necessaria alcuna traduzione. In caso contrario, la patente deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano o da un documento equipollente, pena una sanzione da 71 a 286 euro.

Un autotrasportatore straniero deve portare con sé il certificato di abilitazione professionale rilasciato dal suo Paese?

Sì. Se lo Stato che ha rilasciato la patente richiede un certificato di abilitazione professionale o altri titoli abilitativi per determinate categorie di veicoli, il conducente deve essere munito di tali documenti anche quando circola in Italia. L'assenza del certificato comporta una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada italiano si applicano anche ai conducenti stranieri?

Sì, pienamente. Il comma 6 dell'art. 135 C.d.S. stabilisce espressamente che i conducenti stranieri sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni e le norme di comportamento del Codice della Strada italiano e che ad essi si applicano le stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

Cosa si intende per 'permesso internazionale' ai sensi dell'art. 135 C.d.S.?

Il permesso internazionale di guida è un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di residenza del conducente, che consente di guidare all'estero. È disciplinato dalle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale (Ginevra 1949, Vienna 1968) e affianca la patente nazionale senza sostituirla, consentendone la comprensione anche in Paesi con alfabeto diverso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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