Art. 117 C.d.S. – Limitazioni nella guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. [Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità europee] (abrogato).
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 28*6. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
L'art. 117 C.d.S. vieta ai neopatentati, per i primi tre anni, di superare 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, con sospensione della patente in caso
Ratio della norma
L'art. 117 del Codice della Strada risponde a una precisa scelta di politica legislativa in materia di sicurezza stradale: i conducenti alle prime armi, statisticamente più esposti al rischio di incidente, vengono affiancati da un regime vincolistico transitorio che ne limita l'accesso a veicoli ad alte prestazioni e a velocità elevate. La norma muove dall'assunto, ampiamente documentato in letteratura tecnica, che l'inesperienza alla guida amplifica i rischi connessi a potenza del mezzo e velocità sostenuta. Il legislatore ha dunque operato un bilanciamento tra libertà di circolazione e tutela dell'incolumità pubblica, scegliendo una soluzione temporanea e graduata anziché divieti strutturali.
Analisi del testo
Il comma 1 introduce un doppio limite per i motocicli: uno assoluto (25 kW di potenza massima) e uno relativo alla tara del veicolo (0,16 kW/kg di potenza specifica). Entrambi i parametri devono essere rispettati cumulativamente; la congiunzione «e/o» va interpretata nel senso che il divieto opera al superamento di uno soltanto dei due valori. Il presupposto soggettivo si articola su due condizioni alternative: i tre anni dal conseguimento della patente oppure il non aver ancora compiuto vent'anni — la limitazione cessa al verificarsi del primo dei due eventi favorevoli. Il comma 2 fissa i limiti di velocità per la patente B: 100 km/h in autostrada (rispetto al limite ordinario di 130 km/h) e 90 km/h sulle strade extraurbane principali (rispetto al limite ordinario di 110 km/h); tali restrizioni operano per i soli primi tre anni, senza il riferimento all'età di vent'anni previsto per i motocicli. Il comma 4 chiarisce che le limitazioni sono automatiche e decorrono dalla data dell'esame di cui all'art. 121, senza necessità di alcun provvedimento amministrativo individuale. Il comma 5 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo una sanzione pecuniaria da 71 a 286 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da due a otto mesi.
Quando si applica
Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano ai titolari di patente italiana di categoria A (per i motocicli) e B (per la velocità) nelle seguenti situazioni tipiche: guida di motocicli con potenza superiore alle soglie indicate, nei tre anni successivi al conseguimento della patente A o prima dei vent'anni di età; superamento dei limiti di velocità ridotti in autostrada o su strade extraurbane principali, nei primi tre anni dalla patente B. In linea generale, il regime si applica indipendentemente dal tipo di strada percorsa per il limite sui motocicli, mentre per la velocità i vincoli riguardano esclusivamente autostrade e strade extraurbane principali, non le strade urbane o le strade extraurbane secondarie. La norma non si applica ai titolari di patente estera che guidano in Italia, i quali sono soggetti alla propria disciplina nazionale e alle regole europee di reciprocità.
Connessioni con altre norme
L'art. 117 è strettamente connesso all'art. 121 C.d.S., che disciplina l'esame di guida e dal cui superamento decorrono le limitazioni. Il regime sanzionatorio del comma 5 va letto in coordinamento con gli artt. 218 e 219 C.d.S., che disciplinano la sospensione e la revoca della patente. Sul piano della normativa europea, le limitazioni per i neopatentati trovano riscontro nella Direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida, che incoraggia gli Stati membri ad adottare sistemi di accesso graduale alla guida (Graduated Driver Licensing). Il comma 3 rinvia al regolamento di esecuzione del Codice (D.P.R. 495/1992) per le modalità di annotazione dei limiti sulla carta di circolazione. Le norme sul patentino AM e sulla patente A1 contengono limitazioni analoghe per i ciclomotori e i motocicli di cilindrata ridotta.
Domande frequenti
Quanto dura il limite di velocità per i neopatentati in autostrada?
In linea generale, il limite di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali si applica per i primi tre anni dalla data di conseguimento della patente B, indipendentemente dall'età del conducente.
Un neopatentato può guidare una moto di grossa cilindrata se ha già 20 anni?
La limitazione sui motocicli (max 25 kW e 0,16 kW/kg) cessa al verificarsi del primo tra due eventi: il compimento di vent'anni oppure il decorso di tre anni dalla patente. Se il neopatentato ha già vent'anni, la limitazione si applica comunque fino al completamento del triennio.
Quali sanzioni si applicano in caso di violazione dell'art. 117 C.d.S.?
La norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro e, in via accessoria, la sospensione della validità della patente da due a otto mesi.
I limiti dell'art. 117 scattano automaticamente o servono comunicazioni?
Le limitazioni sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di guida di cui all'art. 121 C.d.S., senza necessità di alcun provvedimento amministrativo o comunicazione individuale al conducente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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