Art. 111 C.d.S. – Revisione delle macchine agricole in circolazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all’immatricolazione a norma dell’art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi d’idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
L'art. 111 C.d.S. disciplina la revisione delle macchine agricole immatricolate: sanzione da 71 a 286 euro per chi circola senza averla effettuata.
Ratio della norma
L'art. 111 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire che le macchine agricole che circolano su strada pubblica mantengano nel tempo i requisiti minimi di sicurezza. A differenza dei veicoli ordinari, le macchine agricole sono soggette a usura intensa legata al lavoro nei campi, il che rende indispensabile un controllo periodico della loro efficienza meccanica e della loro idoneità alla circolazione stradale.
Analisi del testo
Il comma 1 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in concerto con il Ministro delle politiche agricole, il potere di disporre revisioni generali o parziali mediante decreto ministeriale. Il comma 2 prevede una revisione individuale su iniziativa degli uffici competenti ogni volta che emergano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità. Il comma 3 rinvia al regolamento per la disciplina di dettaglio. Il comma 4 consente l'adeguamento alla normativa comunitaria. Il comma 5 estende alle macchine agricole il regime sanzionatorio dell'art. 80, comma 7. Il comma 6 stabilisce la sanzione pecuniaria da 71 a 286 euro per chi circola senza aver presentato il veicolo a revisione, con contestuale ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le macchine agricole soggette a immatricolazione ai sensi dell'art. 110 C.d.S. La sanzione del comma 6 scatta nel momento in cui il veicolo circola su strada pubblica senza che sia stata effettuata la revisione disposta in via generale dal Ministro o ordinata caso per caso dagli uffici competenti. Non rientra nell'ambito applicativo della norma la circolazione di macchine agricole non immatricolate, disciplinata da altre disposizioni del Codice.
Connessioni con altre norme
L'art. 111 si raccorda strettamente con l'art. 110 C.d.S., che disciplina l'immatricolazione delle macchine agricole, e con l'art. 80 C.d.S., la cui disciplina sanzionatoria al comma 7 viene espressamente richiamata. Rileva inoltre il collegamento con il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) per quanto riguarda le procedure operative di revisione. A livello sovranazionale, il comma 4 consente il recepimento di direttive dell'Unione europea in materia di omologazione e controlli periodici dei veicoli agricoli.
Domande frequenti
Quali macchine agricole sono soggette alla revisione prevista dall'art. 111 C.d.S.?
Sono soggette alla revisione le macchine agricole immatricolate ai sensi dell'art. 110 del Codice della Strada, ovvero quelle che circolano abitualmente su strada pubblica e per le quali è richiesta la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica.
Chi può ordinare la revisione di una macchina agricola?
La revisione può essere disposta in via generale dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto ministeriale, oppure ordinata caso per caso dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità del veicolo.
Qual è la sanzione per chi circola senza aver effettuato la revisione?
Chi circola su strada con una macchina agricola non presentata a revisione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica come sanzione accessoria.
La revisione dell'art. 111 è diversa dalla normale revisione dei veicoli?
Sì. La revisione delle macchine agricole ex art. 111 segue una disciplina specifica, distinta da quella ordinaria degli autoveicoli (art. 80 C.d.S.), ed è regolata da procedure stabilite nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, anche in considerazione delle peculiarità tecniche di questi mezzi.
Cosa succede alla carta di circolazione dopo il ritiro?
La carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica vengono ritirati come sanzione accessoria alla violazione. Il documento viene restituito solo dopo che la macchina agricola è stata regolarmente presentata alla revisione e ha superato con esito positivo i controlli previsti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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