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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 100 C.d.S. – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato] (abrogato).

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Gli autoveicoli devono avere targa sia anteriore che posteriore con i dati di immatricolazione.
  • I motoveicoli sono obbligati alla sola targa posteriore.
  • I rimorchi agganciati a una motrice devono esporre posteriormente una targa ripetitrice dei dati della motrice.
  • Tutte le targhe devono avere caratteristiche rifrangenti per garantire la visibilità notturna.
  • È vietato apporre iscrizioni o simboli che possano creare confusione nell'identificazione del veicolo.
  • La violazione degli obblighi di targatura comporta sanzione amministrativa pecuniaria.

L'art. 100 CdS impone autoveicoli con targa anteriore e posteriore, motoveicoli solo posteriore, rimorchi con targa ripetitrice della motrice.

Ratio della norma

L'articolo 100 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo: garantire l'identificabilità dei veicoli circolanti su strada pubblica e assicurare la tracciabilità del mezzo ai fini della responsabilità civile, penale e amministrativa. La targa costituisce il principale strumento di collegamento tra il veicolo fisico e il soggetto giuridico intestatario, rendendo possibile l'accertamento delle infrazioni, il recupero dei veicoli rubati e l'attribuzione della responsabilità in caso di sinistro. Il requisito della rifrangenza risponde a esigenze di sicurezza attiva, garantendo la leggibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Analisi del testo

Il comma 1 stabilisce l'obbligo bilaterale per gli autoveicoli: targa anteriore e posteriore. I commi 2 e 3 prevedono invece l'obbligo della sola targa posteriore rispettivamente per motoveicoli e rimorchi autonomi. Il comma 4 introduce la figura della targa ripetitrice: quando un rimorchio o carrello appendice è agganciato a una motrice, deve recare posteriormente la ripetizione della targa della motrice stessa, consentendo l'identificazione del convoglio anche dalla parte terminale. Il comma 5 impone il requisito tecnico della rifrangenza per tutte le categorie. Il comma 8 riconosce la facoltà di richiedere una combinazione alfanumerica personalizzata, subordinata alla verifica della disponibilità da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e con consegna fisica a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato entro trenta giorni. Il comma 10 vieta qualsiasi iscrizione o simbolo che possa generare confusione nella identificazione. Il comma 11 sanziona le violazioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b).

Quando si applica

La norma si applica a tutti i veicoli a motore e relativi rimorchi che circolano su strade aperte al pubblico transito. Rileva in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine quando: la targa anteriore o posteriore è assente, illeggibile, occultata o contraffatta; il rimorchio in composizione con la motrice non reca la targa ripetitrice; le caratteristiche rifrangenti risultano compromesse; sul veicolo sono presenti adesivi, scritte o simboli che possono trarre in inganno sull'identità del mezzo. La fattispecie del comma 4 si attiva solo nel momento dell'aggancio effettivo del rimorchio alla motrice.

Connessioni con altre norme

L'art. 100 va letto in coordinato con l'art. 99 CdS (immatricolazione dei veicoli) e con il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS), che agli artt. 258-262 disciplina nel dettaglio i criteri costruttivi, cromatici e di installazione delle targhe. Sotto il profilo sanzionatorio, la norma si raccorda con l'art. 216 CdS (circolazione con veicolo non immatricolato) per le ipotesi più gravi. Sul piano penale, l'alterazione o la contraffazione di targhe può integrare il reato di cui all'art. 477 c.p. (falsità materiale). Ai fini assicurativi, l'assenza di targa può incidere sull'operatività della copertura RC auto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Domande frequenti

Un autoveicolo deve avere la targa sia davanti che dietro?

Sì. Il comma 1 dell'art. 100 CdS impone che gli autoveicoli siano muniti di targa anteriore e posteriore. L'assenza di anche una sola delle due targhe integra la violazione sanzionata dal comma 11.

Cosa prevede l'art. 100 comma 4 del Codice della Strada?

Il comma 4 stabilisce che i rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati a una motrice, devono esporre posteriormente una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. L'obbligo è operativo solo durante l'aggancio effettivo.

Cosa prevede l'art. 100 comma 11 del Codice della Strada?

Il comma 11 sancisce che chiunque violi le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b) — relativi all'obbligo di targa e alle modalità di installazione — è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.

È possibile richiedere una targa personalizzata?

Sì. Il comma 8 dell'art. 100 CdS consente all'intestatario della carta di circolazione di richiedere una specifica combinazione alfanumerica per autoveicoli e motoveicoli, previa verifica della disponibilità da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Le targhe vengono consegnate dall'Istituto Poligrafico entro trenta giorni.

È vietato mettere adesivi o scritte sulla targa?

Il comma 10 vieta di apporre sul veicolo iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell'identificazione del veicolo. Qualsiasi elemento che renda la targa illeggibile o confondibile con un'altra può integrare la violazione e comportare sanzione amministrativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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