Art. 93 C.d.S. – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall’art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.
In sintesi
L'art. 93 C.d.S. stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere immatricolati e muniti di carta di circolazione per poter circolare su strada.
Ratio della norma
L'articolo 93 del Codice della Strada risponde all'esigenza di garantire la certezza giuridica nella circolazione dei veicoli a motore. L'immatricolazione e la carta di circolazione assolvono una duplice funzione: da un lato consentono all'autorità di identificare il veicolo e verificarne la conformità ai requisiti tecnici e amministrativi; dall'altro rendono trasparente la titolarità del bene, tutelando i terzi e facilitando i controlli su strada. La norma si inserisce nel più ampio sistema di sicurezza della circolazione stradale, nel quale l'identificabilità del mezzo è presupposto indispensabile per l'imputazione delle responsabilità civili, penali e amministrative.
Analisi del testo
Il comma 1 pone la regola generale: la carta di circolazione e l'immatricolazione sono condizioni necessarie, non meramente formali, per la circolazione. Il comma 2 disciplina il contenuto dell'intestazione, prevedendo che la carta riporti il proprietario dichiarato e, ove ricorrano, anche i soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sul veicolo (usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, venditore con patto di riservato dominio), con rimando alle specificazioni dell'art. 91. Il comma 3 subordina il rilascio della carta al possesso dei titoli abilitativi richiesti per determinati servizi o trasporti. Il comma 5 introduce per i veicoli iscritti al P.R.A. l'obbligo di richiedere il certificato di proprietà entro sessanta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Il comma 6 prevede una carta di circolazione speciale per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti in deroga di cui all'art. 10. I commi 7 e 8 definiscono il regime sanzionatorio: la circolazione senza carta di circolazione è punita con sanzione pecuniaria da 357 a 1.433 euro e con la confisca del veicolo; la medesima sanzione si applica a chi traina un rimorchio le cui caratteristiche non siano annotate nella carta di circolazione della motrice.
Quando si applica
La norma si applica in linea generale a qualsiasi autoveicolo, motoveicolo e rimorchio che circoli su strade aperte al pubblico transito nel territorio italiano. Tipicamente, le situazioni in cui la disposizione viene in rilievo riguardano: veicoli mai immatricolati o con immatricolazione decaduta; veicoli acquistati di recente per i quali non sia ancora stata effettuata la voltura; rimorchi le cui caratteristiche tecniche non siano state trascritte sulla carta di circolazione della motrice. La norma non esclude situazioni particolari disciplinate da disposizioni speciali, come quelle relative ai veicoli con targa prova o ai veicoli in importazione temporanea. Salvo casi particolari previsti dalla legge, il conducente è tenuto ad avere con sé la carta di circolazione durante la marcia.
Connessioni con altre norme
L'art. 93 va letto in collegamento con l'art. 91 C.d.S., che disciplina le modalità di immatricolazione e i dati da indicare nella carta di circolazione, e con l'art. 94, che regola il trasferimento di proprietà e la voltura del veicolo. Per i veicoli soggetti a iscrizione al P.R.A., rileva la legge 9 luglio 1990, n. 187, richiamata espressamente dal comma 5. I veicoli eccezionali e quelli adibiti a trasporti in deroga sono disciplinati dall'art. 10 C.d.S., richiamato dal comma 6. Sul piano sanzionatorio, la confisca del veicolo prevista dal comma 7 costituisce una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, il cui regime generale è regolato dagli artt. 210 e seguenti del Codice della Strada. Con riferimento ai veicoli con targa estera che circolano in Italia, viene in rilievo l'art. 93-bis C.d.S., che detta disposizioni specifiche per i residenti in Italia che utilizzano veicoli immatricolati all'estero.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 93 del Codice della Strada?
L'art. 93 C.d.S. stabilisce che tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi devono essere immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e muniti di carta di circolazione per poter circolare legittimamente su strada. La norma disciplina inoltre il contenuto della carta, il certificato di proprietà per i veicoli iscritti al P.R.A. e le sanzioni per chi circola senza tali documenti.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 93 comma 7 per chi circola senza carta di circolazione?
Il comma 7 dell'art. 93 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro per chiunque circoli con un veicolo privo di carta di circolazione. A questa si aggiunge, come sanzione accessoria obbligatoria, la confisca del veicolo.
Cosa riguarda l'art. 93-bis del Codice della Strada sulle targhe straniere?
L'art. 93-bis C.d.S. è una norma distinta dall'art. 93, introdotta per disciplinare la situazione dei soggetti residenti in Italia che circolano con veicoli immatricolati all'estero. In linea generale, tale disposizione stabilisce limiti temporali e condizioni entro cui è consentita la circolazione con targa estera, con l'obiettivo di evitare l'elusione delle norme sull'immatricolazione italiana.
Chi viene indicato nella carta di circolazione come intestatario?
Secondo il comma 2 dell'art. 93 C.d.S., la carta di circolazione è intestata a chi si dichiara proprietario del veicolo al momento dell'immatricolazione. Possono essere indicate anche le generalità di altri soggetti titolari di diritti sul mezzo, come l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto (tipicamente nel leasing) o il venditore con patto di riservato dominio.
Entro quanto tempo va richiesto il certificato di proprietà al P.R.A. dopo l'immatricolazione?
Il comma 5 dell'art. 93 C.d.S. prevede che, per i veicoli soggetti a iscrizione al P.R.A., l'istanza per il rilascio del certificato di proprietà debba essere presentata entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. La richiesta è a cura dell'interessato e il certificato è rilasciato dal medesimo ufficio che ha emesso la carta di circolazione.
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