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Testo dell'articoloVigente
Art. 93 C.d.S. – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
7-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 93 C.d.S. stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere immatricolati e muniti di carta di circolazione per poter circolare su strada.
Ratio della norma
L'articolo 93 del Codice della Strada risponde all'esigenza di garantire la certezza giuridica nella circolazione dei veicoli a motore. L'immatricolazione e la carta di circolazione assolvono una duplice funzione: da un lato consentono all'autorità di identificare il veicolo e verificarne la conformità ai requisiti tecnici e amministrativi; dall'altro rendono trasparente la titolarità del bene, tutelando i terzi e facilitando i controlli su strada. La norma si inserisce nel più ampio sistema di sicurezza della circolazione stradale, nel quale l'identificabilità del mezzo è presupposto indispensabile per l'imputazione delle responsabilità civili, penali e amministrative.
Analisi del testo
Il comma 1 pone la regola generale: la carta di circolazione e l'immatricolazione sono condizioni necessarie, non meramente formali, per la circolazione. Il comma 2 disciplina il contenuto dell'intestazione, prevedendo che la carta riporti il proprietario dichiarato e, ove ricorrano, anche i soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sul veicolo (usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, venditore con patto di riservato dominio), con rimando alle specificazioni dell'art. 91. Il comma 3 subordina il rilascio della carta al possesso dei titoli abilitativi richiesti per determinati servizi o trasporti. Il comma 5 introduce per i veicoli iscritti al P.R.A. l'obbligo di richiedere il certificato di proprietà entro sessanta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Il comma 6 prevede una carta di circolazione speciale per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti in deroga di cui all'art. 10. I commi 7 e 8 definiscono il regime sanzionatorio: la circolazione senza carta di circolazione è punita con sanzione pecuniaria da 357 a 1.731 euro e con la confisca del veicolo; la medesima sanzione si applica a chi traina un rimorchio le cui caratteristiche non siano annotate nella carta di circolazione della motrice.
Quando si applica
La norma si applica in linea generale a qualsiasi autoveicolo, motoveicolo e rimorchio che circoli su strade aperte al pubblico transito nel territorio italiano. Tipicamente, le situazioni in cui la disposizione viene in rilievo riguardano: veicoli mai immatricolati o con immatricolazione decaduta; veicoli acquistati di recente per i quali non sia ancora stata effettuata la voltura; rimorchi le cui caratteristiche tecniche non siano state trascritte sulla carta di circolazione della motrice. La norma non esclude situazioni particolari disciplinate da disposizioni speciali, come quelle relative ai veicoli con targa prova o ai veicoli in importazione temporanea. Salvo casi particolari previsti dalla legge, il conducente è tenuto ad avere con sé la carta di circolazione durante la marcia.
Connessioni con altre norme
L'art. 93 va letto in collegamento con l'art. 91 C.d.S., che disciplina le modalità di immatricolazione e i dati da indicare nella carta di circolazione, e con l'art. 94, che regola il trasferimento di proprietà e la voltura del veicolo. Per i veicoli soggetti a iscrizione al P.R.A., rileva la legge 9 luglio 1990, n. 187, richiamata espressamente dal comma 5. I veicoli eccezionali e quelli adibiti a trasporti in deroga sono disciplinati dall'art. 10 C.d.S., richiamato dal comma 6. Sul piano sanzionatorio, la confisca del veicolo prevista dal comma 7 costituisce una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, il cui regime generale è regolato dagli artt. 210 e seguenti del Codice della Strada. Con riferimento ai veicoli con targa estera che circolano in Italia, viene in rilievo l'art. 93-bis C.d.S., che detta disposizioni specifiche per i residenti in Italia che utilizzano veicoli immatricolati all'estero.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Veicolo mai immatricolato
Tizio acquista un vecchio autoveicolo da un privato e inizia a utilizzarlo prima di completare le pratiche di immatricolazione. Durante un controllo, gli agenti accertano che il mezzo non è mai stato immatricolato e che non esiste alcuna carta di circolazione. In questo scenario illustrativo, Tizio sarebbe soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 7 (da 357 a 1.433 euro) e il veicolo potrebbe essere sottoposto a confisca amministrativa. Si tratta di un caso esemplificativo a scopo divulgativo, non di un caso giudiziario reale.
Caso 2: Rimorchio con caratteristiche non annotate
Caio è titolare di una ditta individuale e traina con il proprio furgone un rimorchio di dimensioni superiori a quelle indicate nella carta di circolazione della motrice. In questo scenario illustrativo, Caio sarebbe esposto alle medesime sanzioni previste dal comma 7, poiché il comma 8 equipara questa condotta a quella di chi circola privo di carta di circolazione. Prima di utilizzare un rimorchio diverso, è in linea generale necessario verificare che le relative caratteristiche siano correttamente annotate sul documento del veicolo trainante. Si tratta di un caso esemplificativo a scopo divulgativo.
Caso 3: Certificato di proprietà e P.R.A
Sempronia acquista un'autovettura e ottiene la carta di circolazione. Trascorsi oltre sessanta giorni, non ha ancora presentato l'istanza per il certificato di proprietà al P.R.A. Questo scenario illustra come il comma 5 imponga un termine perentorio per la richiesta del certificato, la cui inosservanza può comportare conseguenze amministrative. L'iscrizione al P.R.A. è rilevante ai fini dell'opponibilità del trasferimento di proprietà ai terzi. Si tratta di un caso esemplificativo a scopo divulgativo.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 93 del Codice della Strada?
L'art. 93 C.d.S. stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e muniti di carta di circolazione. Per i veicoli iscritti al P.R.A. è previsto anche il certificato di proprietà. Chi circola senza carta è punito con sanzione da 357 a 1.433 euro e confisca.
Cosa prevede l'art. 93 del Codice della Strada?
L'art. 93 C.d.S. stabilisce che tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi devono essere immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e muniti di carta di circolazione per poter circolare legittimamente su strada. La norma disciplina inoltre il contenuto della carta, il certificato di proprietà per i veicoli iscritti al P.R.A. e le sanzioni per chi circola senza tali documenti.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 93 comma 7 per chi circola senza carta di circolazione?
Il comma 7 dell'art. 93 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro per chiunque circoli con un veicolo privo di carta di circolazione. A questa si aggiunge, come sanzione accessoria obbligatoria, la confisca del veicolo.
Cosa riguarda l'art. 93-bis del Codice della Strada sulle targhe straniere?
L'art. 93-bis C.d.S. è una norma distinta dall'art. 93, introdotta per disciplinare la situazione dei soggetti residenti in Italia che circolano con veicoli immatricolati all'estero. In linea generale, tale disposizione stabilisce limiti temporali e condizioni entro cui è consentita la circolazione con targa estera, con l'obiettivo di evitare l'elusione delle norme sull'immatricolazione italiana.
Chi viene indicato nella carta di circolazione come intestatario?
Secondo il comma 2 dell'art. 93 C.d.S., la carta di circolazione è intestata a chi si dichiara proprietario del veicolo al momento dell'immatricolazione. Possono essere indicate anche le generalità di altri soggetti titolari di diritti sul mezzo, come l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto (tipicamente nel leasing) o il venditore con patto di riservato dominio.
Entro quanto tempo va richiesto il certificato di proprietà al P.R.A. dopo l'immatricolazione?
Il comma 5 dell'art. 93 C.d.S. prevede che, per i veicoli soggetti a iscrizione al P.R.A., l'istanza per il rilascio del certificato di proprietà debba essere presentata entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. La richiesta è a cura dell'interessato e il certificato è rilasciato dal medesimo ufficio che ha emesso la carta di circolazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate