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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 85 C.d.S. – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

le motocarrozzette;

le autovetture;

gli autobus;

i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 e, se si tratta di autobus, da euro 357 a euro 1.433. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Noleggio con conducente (NCC): il servizio è regolato da leggi specifiche di settore richiamate dall'art. 85 CdS.
  • Veicoli ammessi: possono svolgere NCC le autovetture, gli autobus, le motocarrozzette, i motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo e i veicoli a trazione animale.
  • Carta di circolazione: viene rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio, che è presupposto indispensabile.
  • Sanzione principale (comma 4): chi adibisce a NCC un veicolo non autorizzato o guida senza rispettare le condizioni dell'autorizzazione rischia una sanzione da 143 a 573 euro (da 357 a 1.433 euro per autobus) e la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi.
  • Sanzione ridotta (comma 4-bis): chi è autorizzato ma non rispetta le norme o le condizioni dell'autorizzazione per veicoli del comma 2 (diversi dalle autovetture) è punito con una sanzione da 70 a 280 euro.

L'art. 85 CdS disciplina il noleggio con conducente: veicoli ammessi, licenza comunale e sanzioni per irregolarità.

1. Ratio legis e inquadramento sistematico

L'art. 85 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) costituisce la norma-quadro che definisce il perimetro soggettivo e oggettivo del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. La disposizione non regola direttamente i profili autorizzatori e organizzativi del settore, rinviando espressamente alle «leggi specifiche che regolano la materia» (comma 1), tra cui in particolare la L. 15 gennaio 1992, n. 21 e, per la parte di raccordo con le piattaforme digitali, il D.L. 135/2018 convertito con modificazioni. La ratio della norma è duplice: da un lato individuare le categorie di veicoli suscettibili di impiego NCC sul piano della disciplina della circolazione; dall'altro ancorare la legittimità della carta di circolazione alla previa concessione della licenza comunale, realizzando un raccordo tra il diritto della circolazione e il diritto amministrativo locale.

2. Rapporto con la normativa speciale sul NCC e sul trasporto pubblico non di linea

Il comma 1 opera un rinvio mobile alla normativa extracodicistica, il che significa che le modifiche legislative successive alla legge n. 21/1992 — incluse quelle introdotte dal D.L. 135/2018 in materia di piattaforme tecnologiche — si integrano automaticamente nel quadro applicativo dell'art. 85. Questa tecnica normativa implica che l'interprete debba sempre verificare lo stato aggiornato della legislazione speciale. Occorre inoltre distinguere il NCC dal servizio di piazza (taxi), regolato dall'art. 86 CdS: mentre quest'ultimo è un servizio pubblico di linea a tariffa fissa e stazionamento su suolo pubblico, il NCC è un servizio privato a prenotazione, svolto in rimessa, con tariffe libere e senza possibilità di raccolta a bordo strada. La distinzione è rilevante ai fini sanzionatori e autorizzatori.

3. Il presupposto della licenza comunale e la carta di circolazione

Il comma 3 stabilisce un nesso di presupposizione necessaria tra licenza comunale d'esercizio e carta di circolazione: quest'ultima non può essere rilasciata né mantenuta in assenza della prima. Ne consegue che la revoca o la decadenza della licenza comunale determina l'inefficacia sopravvenuta della carta di circolazione, con obbligo di riconsegna ai sensi delle disposizioni generali del CdS. Per i professionisti, è fondamentale verificare la continuità e la validità della licenza comunale in sede di due diligence su imprese che svolgono attività NCC, atteso che l'irregolarità della licenza si riflette direttamente sulla legittimità dell'esercizio del veicolo.

4. Il regime sanzionatorio: distinzione tra comma 4 e comma 4-bis

Il legislatore ha introdotto un doppio binario sanzionatorio. Il comma 4 colpisce le condotte più gravi: l'utilizzo di un veicolo non destinato al NCC (assenza di autorizzazione) e la guida di autovettura NCC senza rispettare le condizioni dell'autorizzazione. Per entrambe le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria (143-573 euro; 357-1.433 euro per autobus) e, in via accessoria obbligatoria, la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Il comma 4-bis, introdotto successivamente, contempla una fattispecie attenuata: il soggetto è autorizzato, ma non rispetta le norme o le condizioni autorizzatorie per gli altri veicoli del comma 2 (escluse le autovetture). La sanzione è ridotta (70-280 euro) e non è prevista la sospensione della carta di circolazione, a testimonianza di una maggiore gravità attribuita alle violazioni relative alle autovetture. Per i professionisti che assistono operatori NCC è essenziale qualificare correttamente la condotta contestata per individuare il regime applicabile e valutare le possibilità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

5. Implicazioni pratiche per operatori e consulenti

Sul piano pratico, chi esercita attività NCC deve garantire la coerenza tra: (i) licenza comunale aggiornata, (ii) carta di circolazione correttamente intestata, (iii) tipologia di veicolo conforme all'elenco del comma 2, e (iv) rispetto delle condizioni operative dell'autorizzazione (es. partenza dalla rimessa, divieto di stazionamento in posteggi taxi). Il consulente che assiste imprese NCC dovrà inoltre tenere conto delle intersezioni con la normativa fiscale (regime IVA del trasporto di persone, ex art. 10, n. 14, D.P.R. 633/1972) e con la normativa sul lavoro (qualificazione dei rapporti con i conducenti). L'inosservanza delle condizioni autorizzatorie può inoltre rilevare ai fini della responsabilità del vettore in caso di sinistro, con potenziali ripercussioni assicurative.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra NCC e taxi secondo il Codice della Strada?

Il taxi (art. 86 CdS) è un servizio pubblico a tariffe fisse che può raccogliere clienti per strada o da posteggi pubblici. L'NCC (art. 85 CdS) è un servizio privato che richiede prenotazione, parte sempre dalla rimessa e non può sostare in attesa di clienti su suolo pubblico. La licenza è rilasciata dal Comune in entrambi i casi, ma i regimi operativi sono distinti.

Quali veicoli possono essere usati per il noleggio con conducente?

Il comma 2 dell'art. 85 CdS elenca: autovetture, autobus, motocarrozzette, motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico di persone, e veicoli a trazione animale. Non rientrano, ad esempio, i motocicli semplici o i veicoli merci.

Cosa succede se guido un'auto NCC senza rispettare le condizioni dell'autorizzazione?

Il comma 4 dell'art. 85 CdS prevede una sanzione da 143 a 573 euro per le autovetture. In aggiunta, scatta obbligatoriamente la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Per gli autobus la sanzione pecuniaria è più elevata: da 357 a 1.433 euro.

È possibile fare NCC senza avere la licenza comunale?

No. La licenza comunale d'esercizio è un presupposto indispensabile: senza di essa non viene rilasciata la carta di circolazione per uso NCC e l'esercizio dell'attività è abusivo. Chi opera senza licenza è soggetto alle sanzioni del comma 4 e, nei casi più gravi, può incorrere in responsabilità penali per esercizio abusivo di attività.

Il comma 4-bis si applica anche alle autovetture NCC?

No. Il comma 4-bis si applica agli altri veicoli del comma 2 (autobus, motocarrozzette, ecc.) nel caso in cui il conducente, pur autorizzato, non rispetti le norme o le condizioni dell'autorizzazione. Per le autovetture la norma applicabile rimane il più severo comma 4, che prevede anche la sospensione della carta di circolazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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