Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 C.d.S. – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza sidecar;

b) i tricicli;

b-bis) i velocipedi;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l’autorizzazione

4-bis. L’utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell’arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell’arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell’arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l’utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338

In sintesi

  • Noleggio con conducente (NCC): il servizio è regolato da leggi specifiche di settore richiamate dall'art. 85 CdS.
  • Veicoli ammessi: possono svolgere NCC le autovetture, gli autobus, le motocarrozzette, i motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo e i veicoli a trazione animale.
  • Carta di circolazione: viene rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio, che è presupposto indispensabile.
  • Sanzione principale (comma 4): chi adibisce a NCC un veicolo non autorizzato o guida senza rispettare le condizioni dell'autorizzazione rischia una sanzione da 143 a 573 euro (da 357 a 1.433 euro per autobus) e la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi.
  • Sanzione ridotta (comma 4-bis): chi è autorizzato ma non rispetta le norme o le condizioni dell'autorizzazione per veicoli del comma 2 (diversi dalle autovetture) è punito con una sanzione da 70 a 280 euro.
Indice dei contenuti

L'art. 85 CdS disciplina il noleggio con conducente: veicoli ammessi, licenza comunale e sanzioni per irregolarità.

1. Ratio legis e inquadramento sistematico

L'art. 85 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) costituisce la norma-quadro che definisce il perimetro soggettivo e oggettivo del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. La disposizione non regola direttamente i profili autorizzatori e organizzativi del settore, rinviando espressamente alle «leggi specifiche che regolano la materia» (comma 1), tra cui in particolare la L. 15 gennaio 1992, n. 21 e, per la parte di raccordo con le piattaforme digitali, il D.L. 135/2018 convertito con modificazioni. La ratio della norma è duplice: da un lato individuare le categorie di veicoli suscettibili di impiego NCC sul piano della disciplina della circolazione; dall'altro ancorare la legittimità della carta di circolazione alla previa concessione della licenza comunale, realizzando un raccordo tra il diritto della circolazione e il diritto amministrativo locale.

2. Rapporto con la normativa speciale sul NCC e sul trasporto pubblico non di linea

Il comma 1 opera un rinvio mobile alla normativa extracodicistica, il che significa che le modifiche legislative successive alla legge n. 21/1992, incluse quelle introdotte dal D.L. 135/2018 in materia di piattaforme tecnologiche, si integrano automaticamente nel quadro applicativo dell'art. 85. Questa tecnica normativa implica che l'interprete debba sempre verificare lo stato aggiornato della legislazione speciale. Occorre inoltre distinguere il NCC dal servizio di piazza (taxi), regolato dall'art. 86 CdS: mentre quest'ultimo è un servizio pubblico di linea a tariffa fissa e stazionamento su suolo pubblico, il NCC è un servizio privato a prenotazione, svolto in rimessa, con tariffe libere e senza possibilità di raccolta a bordo strada. La distinzione è rilevante ai fini sanzionatori e autorizzatori.

3. Il presupposto della licenza comunale e la carta di circolazione

Il comma 3 stabilisce un nesso di presupposizione necessaria tra licenza comunale d'esercizio e carta di circolazione: quest'ultima non può essere rilasciata né mantenuta in assenza della prima. Ne consegue che la revoca o la decadenza della licenza comunale determina l'inefficacia sopravvenuta della carta di circolazione, con obbligo di riconsegna ai sensi delle disposizioni generali del CdS. Per i professionisti, è fondamentale verificare la continuità e la validità della licenza comunale in sede di due diligence su imprese che svolgono attività NCC, atteso che l'irregolarità della licenza si riflette direttamente sulla legittimità dell'esercizio del veicolo.

4. Il regime sanzionatorio: distinzione tra comma 4 e comma 4-bis

Il legislatore ha introdotto un doppio binario sanzionatorio. Il comma 4 colpisce le condotte più gravi: l'utilizzo di un veicolo non destinato al NCC (assenza di autorizzazione) e la guida di autovettura NCC senza rispettare le condizioni dell'autorizzazione. Per entrambe le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria (143-672 euro; 357-1.812 euro per autobus) e, in via accessoria obbligatoria, la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Il comma 4-bis, introdotto successivamente, contempla una fattispecie attenuata: il soggetto è autorizzato, ma non rispetta le norme o le condizioni autorizzatorie per gli altri veicoli del comma 2 (escluse le autovetture). La sanzione è ridotta (86-338 euro) e non è prevista la sospensione della carta di circolazione, a testimonianza di una maggiore gravità attribuita alle violazioni relative alle autovetture. Per i professionisti che assistono operatori NCC è essenziale qualificare correttamente la condotta contestata per individuare il regime applicabile e valutare le possibilità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

5. Implicazioni pratiche per operatori e consulenti

Sul piano pratico, chi esercita attività NCC deve garantire la coerenza tra: (i) licenza comunale aggiornata, (ii) carta di circolazione correttamente intestata, (iii) tipologia di veicolo conforme all'elenco del comma 2, e (iv) rispetto delle condizioni operative dell'autorizzazione (es. partenza dalla rimessa, divieto di stazionamento in posteggi taxi). Il consulente che assiste imprese NCC dovrà inoltre tenere conto delle intersezioni con la normativa fiscale (regime IVA del trasporto di persone, ex art. 10, n. 14, D.P.R. 633/1972) e con la normativa sul lavoro (qualificazione dei rapporti con i conducenti). L'inosservanza delle condizioni autorizzatorie può inoltre rilevare ai fini della responsabilità del vettore in caso di sinistro, con potenziali ripercussioni assicurative.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Il veicolo privato usato abusivamente come NCC


Tizio possiede un'autovettura privata e, tramite un'app, offre passaggi a pagamento a terzi senza essere titolare di licenza NCC né di autorizzazione comunale. Durante un controllo, la Polizia Locale accerta l'assenza di qualsiasi titolo abilitativo. Tizio viene sanzionato ai sensi del comma 4 con una multa di 143 euro (minimo edittale per autovetture) e subisce la sospensione della carta di circolazione per due mesi. Il veicolo non può circolare fino al ripristino delle condizioni di legalità. Tizio non potrà invocare la buona fede, poiché l'art. 3 della L. 689/1981 non prevede la rilevanza dell'ignoranza della legge per le sanzioni amministrative.

Caso 2: L'operatore NCC che viola le condizioni dell'autorizzazione


Caio è titolare di regolare licenza NCC per autovetture rilasciata dal Comune. Un agente della Polizia Municipale lo sorprende in sosta su un posteggio riservato ai taxi in attesa di clienti, in violazione della condizione dell'autorizzazione che impone la partenza esclusiva dalla rimessa su prenotazione. Poiché Caio è autorizzato e il veicolo è un'autovettura, si applica il comma 4 (non il 4-bis, riservato agli altri veicoli del comma 2): la sanzione va da 143 a 573 euro e scatta la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Caio valuta con il proprio consulente un ricorso al Prefetto contestando la qualificazione della condotta.

Caso 3: Il noleggio con conducente di un autobus non autorizzato


Sempronio gestisce un'impresa di trasporti e dispone di una flotta di autobus regolarmente immatricolati per uso privato. Per far fronte a una richiesta improvvisa, adibisce uno degli autobus al trasporto di un gruppo di turisti a pagamento senza disporre della specifica licenza NCC per quella categoria di veicolo. La Polizia Stradale interviene e contesta la violazione del comma 4, che per gli autobus prevede una sanzione da 357 a 1.433 euro, oltre alla sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Il danno economico per l'impresa è significativo, sia per la sanzione sia per l'immobilizzazione del mezzo. Il consulente di Sempronio valuta se ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra NCC e taxi secondo il Codice della Strada?

Il taxi (art. 86 CdS) è un servizio pubblico a tariffe fisse che può raccogliere clienti per strada o da posteggi pubblici. L'NCC (art. 85 CdS) è un servizio privato che richiede prenotazione, parte sempre dalla rimessa e non può sostare in attesa di clienti su suolo pubblico. La licenza è rilasciata dal Comune in entrambi i casi, ma i regimi operativi sono distinti.

Quali veicoli possono essere usati per il noleggio con conducente?

Il comma 2 dell'art. 85 CdS elenca: autovetture, autobus, motocarrozzette, motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico di persone, e veicoli a trazione animale. Non rientrano, ad esempio, i motocicli semplici o i veicoli merci.

Cosa succede se guido un'auto NCC senza rispettare le condizioni dell'autorizzazione?

Il comma 4 dell'art. 85 CdS prevede una sanzione da 143 a 573 euro per le autovetture. In aggiunta, scatta obbligatoriamente la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi. Per gli autobus la sanzione pecuniaria è più elevata: da 357 a 1.433 euro.

È possibile fare NCC senza avere la licenza comunale?

No. La licenza comunale d'esercizio è un presupposto indispensabile: senza di essa non viene rilasciata la carta di circolazione per uso NCC e l'esercizio dell'attività è abusivo. Chi opera senza licenza è soggetto alle sanzioni del comma 4 e, nei casi più gravi, può incorrere in responsabilità penali per esercizio abusivo di attività.

Il comma 4-bis si applica anche alle autovetture NCC?

No. Il comma 4-bis si applica agli altri veicoli del comma 2 (autobus, motocarrozzette, ecc.) nel caso in cui il conducente, pur autorizzato, non rispetti le norme o le condizioni dell'autorizzazione. Per le autovetture la norma applicabile rimane il più severo comma 4, che prevede anche la sospensione della carta di circolazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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