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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 64 C.d.S. – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

In sintesi

  • I veicoli a trazione animale e le slitte sono soggetti all'obbligo di dotarsi di un dispositivo di frenatura efficace.
  • Il dispositivo di frenatura deve poter essere manovrato facilmente e rapidamente in qualunque occasione.
  • È espressamente vietato l'uso di dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
  • Il divieto mira a prevenire danni al fondo stradale e situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada.
  • La norma si applica congiuntamente con l'art. 69 C.d.S., che disciplina i requisiti tecnici dei veicoli a trazione animale.
  • La violazione dell'articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35 a euro 143.
  • La disposizione rientra nel quadro normativo volto a garantire la sicurezza stradale anche per le categorie di veicoli non motorizzati.

Art. 64 CdS: veicoli a trazione animale e slitte devono avere freni efficaci. Vietati dispositivi che agiscono sul manto stradale. Sanzione da 35 a 143 euro.

Ratio

L'articolo 64 disciplina i dispositivi frenanti per veicoli a trazione animale (carri, carrozze) e slitte, che rientrano nella categoria veicolare speciale di cui all'art. 65. La norma riconosce che tali veicoli, ancorché rari nella circolazione contemporanea, necessitano di impianto frenante efficace per garantire arresto rapido e sicuro in qualunque condizione di marcia e pendenza stradale. Il divieto di agire direttamente sul manto stradale (freni ad attrito diretto) mira a prevenire danneggiamento della pavimentazione e instabilità laterale conseguente a eccessiva aderenza localizzata.

Analisi

Il comma 1 prescrive che dispositivi di frenatura siano: a) efficaci, vale a dire capaci di ridurre e arrestare il veicolo in modo controllato; b) facilmente e rapidamente manovrabili dal conducente in qualunque occasione, implicando accessibilità del comando, esigenza di force moderata, e responsività meccanica. Il comma 2 vieta specificamente dispositivi che agiscono direttamente sul manto stradale (es. freni a zappata posteriore, attrito diretto senza intermediazione meccanica), al fine di preservare integrità del manto e garantire stabilità di guida. Il comma 3 fissa sanzione amministrativa (euro 35-143) per violazione della norma, indice della sua priorità nella gerarchia di sicurezza stradale.

Quando si applica

Si applica a qualunque veicolo a trazione animale (carrozze, carri da trasporto merci, carri agricoli) e slitta in circolazione su strada pubblica italiana. Verifica di conformità è effettuata in controlli stradali da organi di polizia, preliminare a qualunque utilizzo trasportistico pubblico del veicolo. Non si applica a veicoli trainati da animali confinati in proprietà privata senza accesso stradale pubblico.

Connessioni

Correlato all'art. 65 (dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale), art. 69 (norme comuni a veicoli a trazione animale e slitte), art. 152 (illuminazione e segnalazione oraria), art. 66 (cerchioni alle ruote), Regolamento di esecuzione su specifiche tecniche frenanti, e norme storiche di circolazione pericoli per cavalli e attrezzi agricoli.

Domande frequenti

Quali veicoli sono soggetti all'obbligo di frenatura previsto dall'art. 64 C.d.S.?

L'obbligo si applica ai veicoli a trazione animale, ossia trainati da uno o più animali, come carri, carrozze e calessi, e alle slitte. Sono esclusi i veicoli a motore e le biciclette, disciplinati da altre norme del Codice della Strada.

Cosa si intende per dispositivo di frenatura 'efficace' ai sensi dell'art. 64?

Un dispositivo è considerato efficace quando è in grado di rallentare e fermare il veicolo in condizioni normali e di emergenza, risultando in perfetto stato di funzionamento, accessibile e azionabile senza sforzi eccessivi in qualunque momento della marcia.

Perché sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono sul manto stradale?

Perché tali sistemi, storicamente rappresentati da cunei o pali inseriti sotto le ruote, danneggiano la superficie stradale, creano ostacoli improvvisi per gli altri utenti della strada e non garantiscono un controllo affidabile del mezzo, compromettendo la sicurezza della circolazione.

Qual è la sanzione per chi viola l'art. 64 del Codice della Strada?

Chi viola l'art. 64 o l'art. 69 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35 a euro 143. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente, poiché la guida di veicoli a trazione animale non richiede patente di guida.

Un veicolo a trazione animale utilizzato solo in manifestazioni folkloristiche è esonerato dall'obbligo di frenatura?

No. Se la manifestazione si svolge su strade aperte al pubblico transito, il Codice della Strada si applica integralmente, senza deroghe per il carattere culturale o rievocativo dell'evento. L'esonero può sussistere solo se la circolazione avviene in aree private o in spazi completamente interdetti al traffico e non soggetti al codice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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