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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 C.d.S. – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 .
Vedi anche
→CdS art. 63 - Articolo 63 Codice della Strada: Traino veicoli→CdS art. 65 - Art. 65 C.d.S.: Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Articolo 62 Codice della Strada: Massa limite→Articolo 66 Codice della Strada: Cerchioni alle ruote→Articolo 61 Codice della Strada: Sagoma limite→Art. 67 C.d.S.: Targhe dei veicoli a trazione animale e delle sl→Art. 60 C.d.S.: Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse→Art. 68 C.d.S.: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispo→Articolo 59 Codice della Strada: Veicoli con caratteristiche atipiche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 64 CdS: veicoli a trazione animale e slitte devono avere freni efficaci. Vietati dispositivi che agiscono sul manto stradale. Sanzione da 35 a 173 euro.
Ratio
L'articolo 64 disciplina i dispositivi frenanti per veicoli a trazione animale (carri, carrozze) e slitte, che rientrano nella categoria veicolare speciale di cui all'art. 65. La norma riconosce che tali veicoli, ancorché rari nella circolazione contemporanea, necessitano di impianto frenante efficace per garantire arresto rapido e sicuro in qualunque condizione di marcia e pendenza stradale. Il divieto di agire direttamente sul manto stradale (freni ad attrito diretto) mira a prevenire danneggiamento della pavimentazione e instabilità laterale conseguente a eccessiva aderenza localizzata.
Analisi
Il comma 1 prescrive che dispositivi di frenatura siano: a) efficaci, vale a dire capaci di ridurre e arrestare il veicolo in modo controllato; b) facilmente e rapidamente manovrabili dal conducente in qualunque occasione, implicando accessibilità del comando, esigenza di force moderata, e responsività meccanica. Il comma 2 vieta specificamente dispositivi che agiscono direttamente sul manto stradale (es. freni a zappata posteriore, attrito diretto senza intermediazione meccanica), al fine di preservare integrità del manto e garantire stabilità di guida. Il comma 3 fissa sanzione amministrativa (euro 42-143) per violazione della norma, indice della sua priorità nella gerarchia di sicurezza stradale.
Quando si applica
Si applica a qualunque veicolo a trazione animale (carrozze, carri da trasporto merci, carri agricoli) e slitta in circolazione su strada pubblica italiana. Verifica di conformità è effettuata in controlli stradali da organi di polizia, preliminare a qualunque utilizzo trasportistico pubblico del veicolo. Non si applica a veicoli trainati da animali confinati in proprietà privata senza accesso stradale pubblico.
Connessioni
Correlato all'art. 65 (dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale), art. 69 (norme comuni a veicoli a trazione animale e slitte), art. 152 (illuminazione e segnalazione oraria), art. 66 (cerchioni alle ruote), Regolamento di esecuzione su specifiche tecniche frenanti, e norme storiche di circolazione pericoli per cavalli e attrezzi agricoli.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Tizio conduce un carro agricolo con freni non funzionanti
Tizio, agricoltore in un comune montano, utilizza un carro trainato da un cavallo per trasportare fieno lungo una strada provinciale. Durante un controllo, gli agenti della polizia provinciale accertano che il dispositivo di frenatura è bloccato dalla ruggine e non azionabile. Tizio viene sanzionato ai sensi dell'art. 64, comma 1, C.d.S. con una sanzione amministrativa pecuniaria, poiché il freno, pur presente, non è «efficace» né «rapidamente manovrabile» come richiesto dalla norma. Il veicolo è altresì fermato fino al ripristino della funzionalità del dispositivo.
Caso 2: Caio utilizza una slitta con cunei frenanti in legno durante una manifestazione storica
Caio partecipa con la sua slitta trainata da buoi a una rievocazione medievale che si svolge su una strada pubblica temporaneamente chiusa al traffico, ma pur sempre assoggettata al Codice della Strada. Per frenare, Caio utilizza tradizionali scarpette di legno inserite sotto i pattini. Gli agenti presenti contestano la violazione dell'art. 64, comma 2, C.d.S., poiché i cunei agiscono direttamente sul manto stradale. Il contravventore eccepisce il carattere folkloristico dell'evento, ma l'eccezione è infondata: la norma non prevede deroghe per manifestazioni culturali su strade pubbliche.
Caso 3: Sempronio circola con una carrozza priva di qualsiasi dispositivo di frenatura
Sempronio gestisce un servizio turistico di carrozze trainate da cavalli in un centro storico. A seguito di un controllo, risulta che le carrozze non sono dotate di alcun sistema di frenatura. Sempronio viene sanzionato ai sensi dell'art. 64, comma 1, C.d.S. Poiché il veicolo è strutturalmente privo del requisito imposto dalla norma, l'organo accertatore dispone anche il fermo amministrativo del mezzo sino all'installazione di un idoneo dispositivo frenante, a tutela dell'incolumità dei passeggeri e degli altri utenti della strada.
Domande frequenti
Quali veicoli sono soggetti all'obbligo di frenatura previsto dall'art. 64 C.d.S.?
L'obbligo si applica ai veicoli a trazione animale, ossia trainati da uno o più animali, come carri, carrozze e calessi, e alle slitte. Sono esclusi i veicoli a motore e le biciclette, disciplinati da altre norme del Codice della Strada.
Cosa si intende per dispositivo di frenatura 'efficace' ai sensi dell'art. 64?
Un dispositivo è considerato efficace quando è in grado di rallentare e fermare il veicolo in condizioni normali e di emergenza, risultando in perfetto stato di funzionamento, accessibile e azionabile senza sforzi eccessivi in qualunque momento della marcia.
Perché sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono sul manto stradale?
Perché tali sistemi, storicamente rappresentati da cunei o pali inseriti sotto le ruote, danneggiano la superficie stradale, creano ostacoli improvvisi per gli altri utenti della strada e non garantiscono un controllo affidabile del mezzo, compromettendo la sicurezza della circolazione.
Qual è la sanzione per chi viola l'art. 64 del Codice della Strada?
Chi viola l'art. 64 o l'art. 69 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35 a euro 143. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente, poiché la guida di veicoli a trazione animale non richiede patente di guida.
Un veicolo a trazione animale utilizzato solo in manifestazioni folkloristiche è esonerato dall'obbligo di frenatura?
No. Se la manifestazione si svolge su strade aperte al pubblico transito, il Codice della Strada si applica integralmente, senza deroghe per il carattere culturale o rievocativo dell'evento. L'esonero può sussistere solo se la circolazione avviene in aree private o in spazi completamente interdetti al traffico e non soggetti al codice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate