Art. 63 C.d.S. – Traino veicoli
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
In sintesi
L'art. 63 C.d.S. disciplina il traino di veicoli: limiti, condizioni di emergenza, sanzioni amministrative fino a 286 euro.
Ratio
L'articolo 63 disciplina i vincoli sul traino di veicoli al fine di contenere rischi di instabilità aerodinamica, manovrabilità limitata, lunghezza eccessiva, usura della strada e incidentalità connessa a combinazioni veicolari multiple. La norma fissa il principio generale di traino singolo (un trainante, un trainato), con deroghe solo per trasporto eccezionale e situazioni di emergenza (avaria), e riserva al Ministro competenza di autorizzare traini speciali per esigenze particolari non rientranti nelle categorie ordinarie.
Analisi
Il comma 1 vieta traino o esser trainato da più di un veicolo (es. camion trainante due rimorchi in tandem), salvo: a) trasporto eccezionale (art. 10, che disciplina i trasporti con sagoma, massa o configurazione fuori ordinaria autorizzati caso per caso); b) casi specifici art. 105 (non dettagliati nel testo fornito, ma generalmente riguardano autotreni e configurazioni articolate autorizzate). Il comma 2 consente traino di veicolo non-rimorchio (auto da rottamare, caravan, ecc.) solo se: a) non atto a circolare per avaria o mancanza di organi essenziali (freni, sterzo, illuminazione); b) o nei casi autorizzati dall'art. 159 (rimorchi di recupero per automobili danneggiate). La solidità dell'attacco, modalità del traino, condotta e cautele di guida devono rispondere a esigenze di sicurezza. Il comma 3 autorizza il Ministero a disciplinare, per speciali esigenze, traino con autoveicoli di veicoli non-rimorchi mediante decreto specifico. Il comma 4 rinvia al regolamento per criteri di determinazione massa rimorchiabile (dipendente da potenza motore, classe emissioni, sospensioni), modalità e procedure di agganciamento. Il comma 5 fissa sanzione amministrativa (euro 71-286) per violazione.
Quando si applica
Si applica a qualunque combinazione di traino su strada pubblica italiana. Controlli sono effettuati da organi di polizia stradale, preliminari all'omologazione del veicolo trainante e revisione periodica del complesso trainante+trainato. Superamento dei vincoli è sanzionato e può determinare sequestro della combinazione.
Connessioni
Correlato all'art. 10 (trasporto eccezionale), art. 105 (autotreni e composizioni articolate), art. 159 (autocarri da rottamare), art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite), Regolamento di esecuzione su masse rimorchiabili e agganciamenti, Decreto Ministeriale su traini speciali, e norme europee di omologazione su combinazioni veicolari.
Domande frequenti
Posso trainare un'auto in panne con la mia vettura senza incorrere in sanzioni?
Sì, il comma 2 dell'art. 63 C.d.S. lo consente espressamente quando il veicolo non è più in grado di circolare per avaria o mancanza di organi essenziali. È indispensabile che l'attacco sia sicuro, che la velocità sia ridotta e che la guida sia improntata alla massima prudenza.
Qual è la sanzione per chi viola l'art. 63 del Codice della Strada?
Il comma 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro. Non sono previste decurtazioni di punti dalla patente né sanzioni accessorie di ritiro del documento di guida.
Posso trainare due rimorchi con il mio camion?
No, salvo che si tratti di un trasporto eccezionale autorizzato ai sensi dell'art. 10 C.d.S. o di un treno stradale regolato dall'art. 105 C.d.S. Il traino di due o più veicoli in serie è vietato dalla regola generale del comma 1 dell'art. 63.
Chi può autorizzare il traino di veicoli non classificati come rimorchi?
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 3, può rilasciare autorizzazioni speciali per il traino di veicoli che non rientrano nella categoria dei rimorchi, quando sussistano esigenze particolari che giustificano la deroga.
Dove trovo i limiti di massa rimorchiabile per il mio veicolo?
La massa rimorchiabile massima è indicata nella carta di circolazione del veicolo trainante. I criteri tecnici per la sua determinazione sono fissati dal Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) in attuazione del comma 4 dell'art. 63.
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