Art. 56 C.d.S. – Rimorchi
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
In sintesi
Art. 56 CdS definisce i rimorchi trainati da autoveicoli e filoveicoli, classificandoli in sei categorie per trasporto persone, cose, uso speciale e tempo libero.
Ratio
L'articolo 56 del Codice della Strada disciplina i rimorchi, ossia i veicoli privi di propulsione propria che vengono trainati da autoveicoli o filoveicoli. La norma fornisce una classificazione articolata dei rimorchi in base alla loro destinazione (persone, cose, usi specifici), alle loro caratteristiche costruttive e alle modalità di trasporto. Questa categorizzazione consente l'applicazione differenziata di norme tecniche e di sicurezza, adattate alle specificità di ciascun tipo di rimorchio. La disposizione rispecchia il principio che la disciplina della circolazione deve considerare l'intera configurazione del veicolo trainante e trainato, non solo il primo.
Analisi
La norma articola la categoria dei rimorchi in sei sottocategorie. I rimorchi per trasporto di persone (lettera a) includono carrozze per passeggeri e sono soggetti a limitazioni quanto al numero minimo di assi e, per i semirimorchi, a specifiche costruttive di sicurezza. I rimorchi per trasporto di cose (lettera b) rappresentano la categoria più diffusa, comprendendo rimorchi commerciali, agricoli e industriali. I rimorchi per trasporti specifici (lettera c) sono caratterizzati da attrezzature permanenti per il trasporto di categorie particolari di merci (ad esempio, combustibili, rifiuti). I rimorchi ad uso speciale (lettera d) sono equipaggiati per funzioni specifiche correlate al ciclo operativo (ad esempio, laboratori mobili). I caravan (lettera e) sono rimorchi mono o bi-assali dotati di speciale carrozzeria e attrezzati per l'alloggio, con destinazione dichiarata al parcheggio in sosta. I rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (lettera f) sono mono o bi-assali muniti di attrezzature specifiche per il trasporto di imbarcazioni, alianti e simili. Il comma 3 definisce i semirimorchi come veicoli nei quali parte della struttura si sovrappone all'unità motrice e parte notevole della massa ricade sulla motrice stessa. Il comma 4 qualifica come parti integranti i carrelli appendice leggeri trainabili dagli autoveicoli, purché rispettino i limiti di sagoma e massa previsti.
Quando si applica
Questa norma si applica ogniqualvolta si debba determinare la categoria giuridica di un rimorchio, al fine di assoggettarlo alle prescrizioni tecniche e alle norme di circolazione appropriate. Un imprenditore che intenda immatricolare un rimorchio agricolo deve verificare se rientra nella categoria «trasporto cose» oppure se, data la speciale destinazione aziendale, benefici di regimi derogatoria. Un proprietario di caravan deve rispettare le prescrizioni costruttive specifiche per questa categoria e non è tenuto a rispettare limitazioni di carico applicabili ai rimorchi generici per cose.
Connessioni
L'articolo 56 si relaziona strettamente con l'articolo 54 (autoveicoli) e l'articolo 55 (filoveicoli), i quali definiscono i veicoli trainanti. La norma rimanda inoltre agli articoli 61 e 62 per quanto concerne i limiti di sagoma e massa, e all'articolo 71 per le caratteristiche costruttive e funzionali generali. Inoltre, l'articolo 56 si correla con l'articolo 75 (omologazione), il quale estende il procedimento di accertamento anche ai rimorchi. Infine, la norma si situa all'interno della Parte Seconda del Codice della Strada, che disciplina le caratteristiche tecniche e le prescrizioni di sicurezza.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra rimorchio e semirimorchio secondo l'art. 56 CdS?
Il rimorchio è un veicolo privo di propulsione propria che poggia integralmente sulla sede stradale tramite i propri assi. Il semirimorchio, invece, è costruito in modo che la parte anteriore si sovrapponga all'unità motrice (trattore), la quale sopporta una quota notevole della massa o del carico: questa configurazione forma l'autoarticolato, tipico del trasporto pesante su lunga percorrenza.
Un caravan può ospitare passeggeri mentre è in movimento?
No. L'art. 56, comma 2, lett. e) precisa che il caravan è attrezzato per essere adibito ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo. Trasportare persone all'interno del caravan durante la marcia costituisce violazione dell'art. 170 CdS, con conseguente sanzione amministrativa e decurtazione di punti dalla patente.
Il carrello porta-bici o porta-bagagli deve avere una targa propria?
Non necessariamente. L'art. 56, comma 4, prevede che i carrelli appendice a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli e attrezzi, si considerino parte integrante del veicolo trainante (e quindi non richiedano targa autonoma) purché rispettino i limiti di sagoma (art. 61) e di massa (art. 62) e il veicolo trainante sia un normale autoveicolo, non rientrante nelle categorie escluse.
Chi può trainare un rimorchio per trasporto di persone?
Il rimorchio per trasporto di persone è ammesso solo se dotato di almeno due assi oppure se si tratta di un semirimorchio (art. 56, comma 2, lett. a). Possono trainarlo gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, e i filoveicoli ex art. 55, con esclusione degli autosnodati.
Qual è il requisito tecnico che distingue i caravan dai normali rimorchi a due assi?
Nei caravan i due assi devono essere posti a una distanza non superiore a un metro tra loro (art. 56, comma 2, lett. e). Questa caratteristica costruttiva li avvicina ai rimorchi monoasse in termini di ingombro e stabilità, riducendo l'effetto pendolo e mantenendo le dimensioni complessive entro i limiti dell'art. 61 CdS.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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