Art. 43 C.d.S. – Segnalazioni degli agenti del traffico
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: «attenzione, arresto» per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: «arresto» per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro «via libera» per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente «arresto» per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e «via libera» per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
In sintesi
L'art. 43 C.d.S. disciplina le segnalazioni degli agenti del traffico, che prevalgono sulla segnaletica stradale e sulle norme di circolazione.
Ratio
L'articolo 43 del Codice della Strada disciplina le segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. La ratio della norma è quella di conferire agli agenti di polizia stradale il potere di intervenire in tempo reale sulla circolazione, adattandosi a situazioni contingenti che la segnaletica permanente non può prevedere. Le segnalazioni degli agenti rappresentano lo strumento più flessibile e tempestivo per garantire la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in situazioni dinamiche e impreviste.
Analisi
Il comma 1 stabilisce l'obbligo incondizionato per gli utenti della strada di ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. L'obbligo è assoluto e non ammette eccezioni, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) rispetto all'incolumità del conducente. Il comma 2 specifica che le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data dalla segnaletica stradale o dalle norme di circolazione. Ciò significa che le segnalazioni degli agenti hanno prevalenza assoluta sulla gerarchia stabilita dall'art. 38 per i segnali automatici. Il comma 3 descrive in dettaglio tre categorie di segnalazioni comunemente impiegate dagli agenti. La lettera a) disciplina il braccio alzato verticalmente, che significa «attenzione, arresto» per tutti gli utenti della strada, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza. Se tale segnale è effettuato in una intersezione, non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa, per evitare situazioni di pericolo. La lettera b) disciplina i bracci o braccia tesi orizzontalmente, che significano «arresto» per tutti gli utenti provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio, e al contempo «via libera» per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio. Il comma 4 estende ulteriormente le modalità di segnalazione, permettendo all'agente di abbassare il braccio o le braccia per indicare ugualmente «arresto» per chi si trova di fronte o dietro l'agente e «via libera» per chi si trova di fianco. Il comma 5 attribuisce agli agenti il potere di compiere ulteriori azioni per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione: accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari, impartire altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente o le norme di circolazione.
Quando si applica
La disciplina si applica in ogni situazione in cui un agente di polizia stradale regola il traffico, solitamente in intersezioni particolarmente complesse, in occasione di incidenti, durante grandi concentrazioni di veicoli (manifestazioni, eventi), o in situazioni di emergenza. Le segnalazioni degli agenti sono obbligatorie durante i lavori stradali, gli scavi, i cantieri dove la segnaletica permanente non è disponibile. In caso di malfunzionamento dei segnali luminosi, gli agenti assumono il controllo della circolazione mediante segnalazioni manuali.
Connessioni
L'articolo 43 si collega all'art. 38 comma 2 che stabilisce la prevalenza assoluta delle segnalazioni degli agenti su qualunque altro segnale. Gli artt. 39-42 regolano la segnaletica permanente che gli agenti possono temporaneamente sovrappesare mediante le loro segnalazioni. L'art. 2 del codice definisce chi sia da ritenersi agente preposto alla regolazione del traffico. Gli articoli successivi (artt. 173-189) disciplinano le violazioni delle norme di circolazione, incluso il mancato rispetto delle segnalazioni degli agenti.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 43 del Codice della Strada?
L'art. 43 C.d.S. stabilisce che tutti gli utenti della strada devono obbedire immediatamente alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. Le segnalazioni degli agenti prevalgono su qualsiasi altra prescrizione derivante dalla segnaletica stradale (verticale, orizzontale, luminosa) o dalle norme di circolazione. La norma descrive inoltre il significato specifico dei gesti tipici degli agenti (braccio alzato, braccia orizzontali) e attribuisce agli agenti il potere di impartire ordini atipici per garantire fluidità e sicurezza.
Le segnalazioni dell'agente del traffico prevalgono sul semaforo verde?
Sì, in base all'art. 43, comma 2, C.d.S. le segnalazioni degli agenti annullano ogni altra prescrizione, comprese quelle dei semafori. Se un agente ordina l'arresto, l'utente deve fermarsi anche se il semaforo indica via libera. Ignorare l'ordine dell'agente per conformarsi al semaforo costituisce violazione del Codice della Strada e non è ammessa alcuna esimente.
Cosa significa il braccio alzato verticalmente dall'agente del traffico?
Il braccio alzato verticalmente dall'agente significa 'attenzione, arresto' per tutti gli utenti della strada. Vi sono due eccezioni: non è tenuto a fermarsi chi, per ragioni oggettive di spazio e velocità, non sia più in grado di arrestarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; inoltre, in un'intersezione, il segnale non obbliga ad arrestarsi chi abbia già impegnato l'incrocio al momento del gesto.
Cosa si intende per 'braccia tese orizzontalmente' nell'art. 43 del Codice della Strada?
Il braccio o le braccia tesi orizzontalmente dall'agente producono un doppio effetto: impongono l'arresto a tutti gli utenti che provengono da direzioni che intersecano quella indicata dal braccio, e danno contemporaneamente via libera a chi percorre la direzione indicata dal braccio stesso. Dopo l'abbassamento del braccio, la posizione a riposo vale ancora come arresto per chi è di fronte o dietro l'agente e come via libera per chi si trova di fianco.
Gli agenti del traffico possono dare ordini diversi da quelli previsti dalla segnaletica?
Sì. L'art. 43, comma 5, C.d.S. attribuisce agli agenti un potere dispositivo ampio: possono far accelerare o rallentare la marcia, fermare o dirottare veicoli e correnti veicolari, e in generale impartire qualsiasi ordine necessario a gestire situazioni contingenti legate alla fluidità o alla sicurezza della circolazione. Questi ordini sono validi anche se in contrasto con la segnaletica esistente o con le ordinarie norme di circolazione, e devono essere ottemperati senza indugio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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