← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 C.d.S. – Accessi e diramazioni

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. È comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Nuovi accessi, diramazioni e innesti stradali sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (comma 1).
  • Gli accessi già esistenti con autorizzazione devono essere regolarizzati secondo le prescrizioni del titolo (comma 2).
  • I passi carrabili devono essere segnalati con l'apposito segnale, previa autorizzazione (comma 3).
  • Sono vietate trasformazioni o variazioni d'uso di accessi e diramazioni esistenti senza preventivo permesso dell'ente (comma 4).
  • Il rilascio dell'autorizzazione per accessi a servizio di nuovi insediamenti è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti (comma 8).
  • In presenza di criticità tecniche o di sicurezza, l'autorizzazione può essere condizionata alla realizzazione di opere speciali come innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi o strade parallele, anche mediante consorzi obbligatori (comma 9).

Art. 22 CdS: accessi e diramazioni stradali richiedono autorizzazione dell'ente proprietario. Vietate modifiche senza permesso.

Ratio

L'articolo 22 Codice della Strada istituisce un sistema di controllo degli accessi e delle diramazioni da fondi e fabbricati laterali verso la sede stradale, mirato a preservare la sicurezza della circolazione mediante autorizzazione preventiva dell'ente proprietario. La norma riconosce che ogni nuovo collegamento fra proprietà private e viabilità pubblica comporta rischi per il traffico, richiedendo valutazione tecnica caso per caso.

Analisi

Senza autorizzazione preventiva dell'ente proprietario non possono stabilirsi nuovi accessi e diramazioni da strade ai fondi laterali o innesti di strade pubbliche o private. Gli accessi esistenti autorizzati devono essere regolarizzati secondo le prescrizioni del titolo. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale previa autorizzazione. Sono vietate trasformazioni di accessi e variazioni d'uso senza autorizzazione. Il regolamento determina i casi di diniego. Chi ottiene autorizzazione deve realizzare e mantenere opere sui fossi laterali senza alterare la sezione o le caratteristiche plano-altimetriche della strada. L'autorizzazione di accessi a insediamenti è subordinata alla realizzazione di parcheggi conforme a normativa vigente. Sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro.

Quando si applica

La norma interessa proprietari di terreni che intendano creare nuovi passaggi verso la strada, progettisti di nuovi insediamenti, comuni nel ruolo di ente proprietario e autoritore. È rilevante nei procedimenti di rilascio di concessioni edilizie, nella regolarizzazione di accessi storici, nella valutazione della fattibilità di nuove lottizzazioni e nella risoluzione di controversie su diritti di passaggio.

Connessioni

La norma si coordina con l'articolo 21 (cantieri stradali), l'articolo 25 (attraversamenti della sede stradale), i piani urbanistici e i regolamenti comunali su mobilità e parcheggi. Il rinvio al regolamento attuativo rimette ai criteri tecnici la valutazione della sicurezza stradale in relazione alla tipologia e alla geometria dell'accesso.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 22 del Codice della Strada?

L'art. 22 CdS regola la realizzazione di nuovi accessi e diramazioni dalle strade pubbliche verso fondi, fabbricati e strade private o di uso pubblico, imponendo la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, ANAS o Regione) e vietando qualsiasi modifica o variazione d'uso senza apposito permesso.

Cosa prevede l'art. 22 del Codice della Strada in merito al passo carrabile?

Il comma 3 dell'art. 22 CdS stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale stradale (segnale di divieto di sosta con simbolo passo carrabile) e che la relativa autorizzazione deve essere rilasciata dall'ente proprietario della strada. Realizzare o modificare un passo carrabile senza autorizzazione costituisce violazione sanzionata amministrativamente.

L'articolo 22 del Codice della Strada è aggiornato?

L'art. 22 è in vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992) e non ha subito modifiche sostanziali al testo dei commi principali. Le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni (da €143 a €573) sono state aggiornate per adeguamento ISTAT. Per il dettaglio delle norme tecniche si rinvia al Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e alle circolari ministeriali del MIT.

Qual è il rapporto tra l'art. 22 e l'art. 25 del Codice della Strada?

L'art. 22 CdS disciplina gli accessi e le diramazioni verso fondi privati o strade private, richiedendo l'autorizzazione dell'ente proprietario. L'art. 25 CdS riguarda invece le opere, le piantagioni e le attività nelle fasce di rispetto stradale, imponendo analoghe limitazioni a tutela della sicurezza e della funzionalità della strada. I due articoli si integrano: spesso un nuovo accesso autorizzato ex art. 22 deve comunque rispettare le distanze e i divieti previsti dall'art. 25.

Quali sanzioni si applicano per la violazione dell'art. 22 del Codice della Strada?

Le violazioni dell'art. 22 CdS — quali la realizzazione di accessi senza autorizzazione, la trasformazione non autorizzata di accessi esistenti o la mancata apposizione del segnale di passo carrabile — comportano sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da €143 a €573, aggiornate periodicamente per adeguamento ISTAT. Oltre alla sanzione pecuniaria, l'ente proprietario può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.