Art. 14 C.d.S. – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
In sintesi
L'art. 14 C.d.S. disciplina i poteri degli enti proprietari delle strade: manutenzione, segnaletica, autorizzazioni e sicurezza della circolazione.
Ratio
L'articolo 14 del Codice della Strada attribuisce agli enti proprietari delle strade un insieme di poteri e compiti per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Tali compiti includono: manutenzione, gestione e pulizia della strada e relative pertinenze, controllo tecnico dell'efficienza, apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Sono attribuiti inoltre il rilascio di autorizzazioni e concessioni e l'obbligo di segnalazione alle autorità di polizia delle violazioni al Codice della Strada.
Analisi
La norma distribuisce responsabilità tra il livello centrale (normazione) e quello periferico (gestione). Gli enti proprietari non esercitano solo compiti di mantenimento ordinario, ma anche di controllo tecnico continuo, presupposto logico per identificare interventi di straordinaria manutenzione. Una disposizione speciale (comma 2-bis) obbliga gli enti, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti conformi ai programmi pluriennali locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. Per le strade in concessione, il concessionario esercita i poteri e i compiti dell'ente proprietario. Per le strade vicinali, i poteri sono esercitati dai comuni.
Quando si applica
Si applica continuamente su tutte le strade, con intensità variabile in funzione della categoria stradale (nazionale, regionale, provinciale, comunale, vicinale). La manutenzione straordinaria che comporta intervento sulla sede stradale è occasione per integrare infrastrutture ciclopedonali, secondo programmi concordati.
Connessioni
Correlato all'articolo 13 (norme per la costruzione e gestione), all'articolo 5 (poteri di indirizzo ministeriale), all'articolo 12 (polizia stradale) e all'articolo 16 (fasce di rispetto). Integra la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 15 e si connette alle competenze ambientali e urbanistiche locali per la realizzazione di infrastrutture ciclopedonali.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 14 del Codice della Strada?
L'art. 14 C.d.S. definisce i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Regioni, ANAS), imponendo loro obblighi di manutenzione, controllo tecnico, gestione della segnaletica, rilascio di autorizzazioni e, in caso di manutenzione straordinaria, realizzazione di percorsi ciclabili adiacenti.
L'art. 14 del Codice della Strada è aggiornato?
Sì. Il testo originario del D.Lgs. 285/1992, in vigore dal 1° gennaio 1993, è stato integrato nel tempo; in particolare il comma 2-bis, che obbliga alla realizzazione di percorsi ciclabili in sede di manutenzione straordinaria, è stato aggiunto da una modifica successiva in ottica di mobilità sostenibile.
Chi risponde dei danni causati da una strada mal manutenuta?
L'ente proprietario della strada (o il concessionario, per le autostrade in concessione) risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. come custode del bene. Per liberarsi deve dimostrare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che ha causato il danno, indipendentemente dalla sua condotta.
Quali sono le principali sentenze sulla giurisprudenza dell'art. 14 C.d.S.?
La giurisprudenza più rilevante riguarda la responsabilità civile degli enti stradali ex art. 2051 c.c.: la Cassazione ha chiarito che la responsabilità è oggettiva e prescinde dalla colpa, potendo l'ente liberarsi solo con la prova del caso fortuito (es. Cass. Sez. III, n. 20943/2019; n. 1752/2021). Non risultano sentenze della Corte Costituzionale sull'art. 14 C.d.S.
Chi esercita i poteri dell'ente proprietario sulle strade vicinali?
Per le strade vicinali di uso pubblico (art. 2, comma 7, C.d.S.), i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 C.d.S., garantendo così la tutela della viabilità anche su strade formalmente di proprietà privata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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