Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14 C.d.S. – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Gli enti proprietari garantiscono manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze (comma 1, lett. a).
  • Sono tenuti al controllo tecnico dell'efficienza stradale e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1, lett. b e c).
  • Rilasciano autorizzazioni e concessioni previste dal Titolo II del Codice e segnalano alle forze di polizia le violazioni riscontrate (comma 2).
  • In caso di manutenzione straordinaria della sede stradale devono realizzare percorsi ciclabili adiacenti, salvo comprovati problemi di sicurezza (comma 2-bis).
  • Per le strade in concessione, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal concessionario, salvo diversa disposizione (comma 3).
  • Per le strade vicinali private ad uso pubblico, i poteri dell'ente proprietario spettano al Comune (comma 4).
Indice dei contenuti

L'art. 14 C.d.S. disciplina i poteri degli enti proprietari delle strade: manutenzione, segnaletica, autorizzazioni e sicurezza della circolazione.

Ratio

L'articolo 14 del Codice della Strada attribuisce agli enti proprietari delle strade un insieme di poteri e compiti per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Tali compiti includono: manutenzione, gestione e pulizia della strada e relative pertinenze, controllo tecnico dell'efficienza, apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Sono attribuiti inoltre il rilascio di autorizzazioni e concessioni e l'obbligo di segnalazione alle autorità di polizia delle violazioni al Codice della Strada.

Analisi

La norma distribuisce responsabilità tra il livello centrale (normazione) e quello periferico (gestione). Gli enti proprietari non esercitano solo compiti di mantenimento ordinario, ma anche di controllo tecnico continuo, presupposto logico per identificare interventi di straordinaria manutenzione. Una disposizione speciale (comma 2-bis) obbliga gli enti, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti conformi ai programmi pluriennali locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. Per le strade in concessione, il concessionario esercita i poteri e i compiti dell'ente proprietario. Per le strade vicinali, i poteri sono esercitati dai comuni.

Quando si applica

Si applica continuamente su tutte le strade, con intensità variabile in funzione della categoria stradale (nazionale, regionale, provinciale, comunale, vicinale). La manutenzione straordinaria che comporta intervento sulla sede stradale è occasione per integrare infrastrutture ciclopedonali, secondo programmi concordati.

Connessioni

Correlato all'articolo 13 (norme per la costruzione e gestione), all'articolo 5 (poteri di indirizzo ministeriale), all'articolo 12 (polizia stradale) e all'articolo 16 (fasce di rispetto). Integra la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 15 e si connette alle competenze ambientali e urbanistiche locali per la realizzazione di infrastrutture ciclopedonali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Buca in strada comunale e risarcimento del danno

Tizio, percorrendo una strada comunale in sella alla propria bicicletta, cade a causa di una profonda buca non segnalata e riporta la frattura del polso. Il Comune, in qualità di ente proprietario ai sensi dell'art. 14 C.d.S., aveva l'obbligo di mantenere la carreggiata in condizioni di sicurezza (comma 1, lett. a e b). Non avendo provveduto né alla riparazione né all'apposizione di segnaletica di pericolo, risponde dei danni subiti da Tizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il Comune non riesce a provare il caso fortuito e viene condannato al risarcimento del danno biologico e patrimoniale.

Caso 2: Manutenzione straordinaria e mancata realizzazione di pista ciclabile

Il Comune di Caio avvia i lavori di rifacimento completo del manto stradale di un viale urbano inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Un'associazione ambientalista locale rileva che, nonostante il comma 2-bis dell'art. 14 C.d.S. imponga la realizzazione di percorsi ciclabili adiacenti in occasione di manutenzioni straordinarie, il progetto non prevede alcuna infrastruttura ciclabile. Non essendo stati addotti comprovati problemi di sicurezza a giustificazione dell'omissione, l'associazione presenta ricorso al TAR, che sospende i lavori e ordina all'ente di integrare il progetto con il tracciato ciclabile.

Caso 3: Responsabilità del concessionario autostradale

Sempronio percorre un tratto autostradale in concessione a una società privata e subisce un incidente causato dalla presenza di detriti sul manto stradale, non rimossi tempestivamente. Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 C.d.S., i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati dal concessionario. Sempronio agisce quindi direttamente nei confronti della società concessionaria, che non dimostra di aver attivato un adeguato sistema di controllo e pronto intervento, ed è pertanto condannata a risarcire i danni subiti dall'automobilista.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 14 del Codice della Strada?

L'art. 14 C.d.S. definisce i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Regioni, ANAS), imponendo loro obblighi di manutenzione, controllo tecnico, gestione della segnaletica, rilascio di autorizzazioni e, in caso di manutenzione straordinaria, realizzazione di percorsi ciclabili adiacenti.

L'art. 14 del Codice della Strada è aggiornato?

Sì. Il testo originario del D.Lgs. 285/1992, in vigore dal 1° gennaio 1993, è stato integrato nel tempo; in particolare il comma 2-bis, che obbliga alla realizzazione di percorsi ciclabili in sede di manutenzione straordinaria, è stato aggiunto da una modifica successiva in ottica di mobilità sostenibile.

Chi risponde dei danni causati da una strada mal manutenuta?

L'ente proprietario della strada (o il concessionario, per le autostrade in concessione) risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. come custode del bene. Per liberarsi deve dimostrare il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che ha causato il danno, indipendentemente dalla sua condotta.

Quali sono le principali sentenze sulla giurisprudenza dell'art. 14 C.d.S.?

La giurisprudenza più rilevante riguarda la responsabilità civile degli enti stradali ex art. 2051 c.c.: la Cassazione ha chiarito che la responsabilità è oggettiva e prescinde dalla colpa, potendo l'ente liberarsi solo con la prova del caso fortuito (es. Cass. Sez. III, n. 20943/2019; n. 1752/2021). Non risultano sentenze della Corte Costituzionale sull'art. 14 C.d.S.

Chi esercita i poteri dell'ente proprietario sulle strade vicinali?

Per le strade vicinali di uso pubblico (art. 2, comma 7, C.d.S.), i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 C.d.S., garantendo così la tutela della viabilità anche su strade formalmente di proprietà privata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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