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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 126 quinquies T.U.B. – Contratto quadro

In vigore dal 11/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

“1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l’articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Rinvio agli artt. 117 e 118-bis TUB per forma e contenuto del contratto quadro (comma 1). Ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applicano le disposizioni generali sulla forma dei contratti bancari (art. 117, cc. 1-4 e 6-7 TUB: forma scritta ad substantiam, consegna del documento contrattuale, norme BdI su contenuto minimo) e le norme sulla comunicazione dei tassi di interesse e delle spese (art. 118-bis, cc. 2-4 TUB). Il potere di prescrivere forma e contenuto è esercitato dalla Banca d'Italia.
  • Diritto dell'utilizzatore a ricevere le condizioni contrattuali in qualsiasi momento (comma 2). L'utilizzatore che ha concluso un contratto quadro può chiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia delle condizioni contrattuali e le informazioni pre-contrattuali ex art. 126-quater, comma 1, lett. a) TUB, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
  • Forma scritta come tutela strutturale. L'obbligo di forma scritta per i contratti di servizi di pagamento garantisce la certezza del contenuto contrattuale, facilita i controlli di vigilanza e consente all'utilizzatore di esercitare i propri diritti (modifica, recesso, contestazione) in modo consapevole.
  • Coordinamento con le norme PSD2 sulla trasparenza pre-contrattuale. Il rimando all'art. 126-quater TUB (informazioni pre-contrattuali) assicura la continuità tra la fase precontrattuale e quella di esecuzione del contratto: le informazioni che il PSP è tenuto a fornire prima della conclusione del contratto quadro devono restare accessibili all'utilizzatore per tutta la durata del rapporto.
1. Collocazione sistematica: il contratto quadro nella PSD2

L'art. 126-quinquies T.U.B. (testo vigente dall'11 gennaio 2024, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 2023, n. 207, di recepimento della direttiva 2015/2366/UE) disciplina gli aspetti formali e informativi del contratto quadro relativo a servizi di pagamento. Il contratto quadro (framework contract) è la fattispecie contrattuale principale nella struttura della PSD2: si distingue dall'operazione di pagamento singola (c.d. one-off payment) per il fatto di regolare in modo continuativo la prestazione di una serie di operazioni di pagamento future. Tipici contratti quadro sono: il contratto di conto di pagamento con l'istituto di pagamento, il contratto per l'emissione e la gestione di carte di debito o credito, il contratto per l'accesso ai servizi di banca online (home banking).

L'art. 126-quinquies si inserisce nel segmento "forma e documentazione" della disciplina del contratto quadro, che nella struttura del D.Lgs. 207/2023 si articola in: informazioni pre-contrattuali (art. 126-quater TUB), forma e contenuto del contratto (art. 126-quinquies TUB), modifiche del contratto (art. 126-sexies TUB), recesso (art. 126-septies TUB) e comunicazioni periodiche (art. 126-octies TUB). Il legislatore ha scelto, per il Capo II-bis, la tecnica del rinvio alle norme generali del Capo I anzichè riscrivere integralmente i requisiti formali, operando un coordinamento sistematico tra la disciplina della trasparenza bancaria e quella specifica dei servizi di pagamento.

2. Forma del contratto quadro: rinvio all'art. 117 TUB

Il comma 1 dell'art. 126-quinquies richiama i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 117 TUB. In sintesi:

Comma 1 art. 117: i contratti sono redatti per iscritto (forma scritta ad substantiam) e un esemplare è consegnato ai clienti. La mancanza della forma scritta determina la nullità del contratto (nullità di protezione, relativa, rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 127 TUB). Il contratto in forma digitale con firma elettronica avanzata o qualificata soddisfa il requisito della forma scritta (art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale).

Commi 2-4 art. 117: la Banca d'Italia — nell'esercizio del potere regolamentare espressamente attribuito dal comma 1 dell'art. 126-quinquies — può prescrivere che determinati contratti o categorie di contratti siano redatti secondo schemi o formulari. Può inoltre prevedere che tali schemi siano pubblicati e resi disponibili nei locali aperti al pubblico. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, incluse le spese e la data di valuta. La Banca d'Italia ha esercitato questo potere con le già citate Disposizioni in materia di trasparenza (Provv. BdI 29 luglio 2009 e s.m.i.) e con le Disposizioni per gli istituti di pagamento (Provv. BdI 17 maggio 2016).

Commi 6-7 art. 117: sono nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione; le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli pubblicizzati sono sostituite di diritto (nullità sostitutiva). Queste norme di protezione si applicano integralmente ai contratti quadro di servizi di pagamento.

3. Comunicazione delle spese: rinvio all'art. 118-bis TUB

Il rinvio ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 118-bis TUB introduce nella disciplina del contratto quadro di servizi di pagamento le norme sulla comunicazione delle variazioni dei tassi di interesse e delle spese. L'art. 118-bis TUB (introdotto anch'esso dalla riforma del 2023) riguarda la trasparenza delle commissioni sui conti di pagamento e degli altri oneri connessi ai servizi di pagamento: in particolare, impone al PSP di rendere le spese trasparenti e comparabili, anche attraverso il documento informativo sulle spese (Fee Information Document - FID) e il riepilogo delle spese (Cost Statement), strumenti informativi introdotti dalla direttiva 2014/92/UE (PAD - Payment Accounts Directive) recepita in Italia con D.Lgs. 37/2017.

Il coordinamento tra art. 126-quinquies, c. 1 TUB e art. 118-bis TUB significa concretamente che: il PSP deve indicare nel contratto quadro tutte le spese in forma chiara e standardizzata; deve redigere e aggiornare il FID prima della conclusione del contratto; deve inviare annualmente il Cost Statement con il riepilogo delle spese effettivamente sostenute. Gli standard terminologici per il FID sono fissati in Italia con il D.M. 28 settembre 2018 (elenco delle terminologie più comuni dei servizi connessi al conto di pagamento), in attuazione del D.Lgs. 37/2017.

4. Diritto all'accesso alle informazioni contrattuali durante il rapporto (comma 2)

Il comma 2 dell'art. 126-quinquies introduce un importante diritto in favore dell'utilizzatore: in qualsiasi momento della durata del contratto quadro, può richiedere al PSP una copia delle condizioni contrattuali e le informazioni pre-contrattuali previste dall'art. 126-quater, c. 1, lett. a) TUB, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La disposizione corrisponde all'art. 53 PSD2, che impone ai PSP di rendere disponibili le condizioni contrattuali su supporto durevole in qualsiasi momento durante il rapporto contrattuale.

Il concetto di "supporto durevole" è definito dall'art. 1, c. 2, lett. z) D.Lgs. 11/2010 (attuativo della PSD2 e della PSD1): strumento che permette all'utilizzatore di servizi di pagamento di conservare informazioni a lui personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato e che consente la riproduzione invariata delle informazioni stesse. La posta elettronica, i messaggi su piattaforma di home banking con funzione di archivio, i file PDF inviati all'utilizzatore soddisfano il requisito, a condizione che l'utilizzatore abbia effettivamente accesso e controllo su quel supporto.

Dal punto di vista pratico, il diritto dell'utilizzatore a ricevere copia del contratto in qualsiasi momento durante il rapporto è uno strumento di tutela effettiva nelle controversie: consente di verificare le condizioni effettivamente pattuite, di rilevare variazioni non comunicate e di accedere alle informazioni necessarie per esercitare i diritti di recesso o di reclamo. L'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha più volte ricordato ai PSP l'obbligo di rispondere a queste richieste con tempestività e senza addebito di costi aggiuntivi.

5. Profili regolamentari: il ruolo della Banca d'Italia e raccordo con EBA

Il comma 1, seconda parte, dell'art. 126-quinquies precisa che il potere regolamentare ex art. 117, c. 2 TUB (prescrizione di schemi e formulari) è esercitato dalla Banca d'Italia — non dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). Questa attribuzione diretta a Banca d'Italia riflette la specialità della materia dei servizi di pagamento rispetto alla vigilanza bancaria tradizionale (ove il CICR ha tradizionalmente un ruolo primario).

Sul piano europeo, la Banca d'Italia esercita questo potere in coerenza con gli orientamenti dell'EBA: in particolare, gli EBA/GL/2022/01 sulla divulgazione delle commissioni (fee disclosure) e gli EBA/RTS sulla SCA e la comunicazione sicura tra PSP (EBA/RTS/2019/01) costituiscono il quadro tecnico-normativo entro cui si inserisce il potere regolamentare della BdI. I futuri regolamenti tecnici di implementazione previsti dalla PSD3/PSR consolideranno questo quadro a livello europeo direttamente applicabile, riducendo ulteriormente i margini di discrezionalità nazionale.

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Redazione Legge in Chiaro
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