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Art. 134 Cost. — Sezione I: La Corte Costituzionale
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 134 Cost. elenca le tre competenze della Corte Costituzionale: legittimità delle leggi, conflitti di attribuzione e giudizio d'accusa.
Ratio
L'articolo 134 Cost. attribuisce alla Corte Costituzionale la giurisdizione su tre categorie di controversie: la legittimità costituzionale delle leggi, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, e le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. La norma rappresenta il fondamento della giurisdizione costituzionale italiana e incarnà il principio per cui una corte specializzata, estranea al circuito ordinario della magistratura, garantisce il controllo di conformità della legislazione ai principi costituzionali. In tal modo, la Corte Costituzionale funge da custode della rigidità della Costituzione, impedendo che atti legislativi violino i principi fondamentali dello Stato.
Analisi
La norma individua tre competenze della Corte Costituzionale. Prima, il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sia dello Stato che delle Regioni. Questo giudizio può svolgersi in via principale (ricorsi diretti dello Stato o di una Regione) o in via incidentale (questione sollevata nel corso di un procedimento ordinario). La Corte Costituzionale ha sviluppato un'ampia casistica: dalla dichiarazione di incostituzionalità pura e semplice, al ricorso a sentenze interpretative (che salvano la norma mediante interpretazione conforme alla Costituzione), a sentenze additive (che integrano la norma stessa). Seconda, il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura, Presidenza della Repubblica) e tra lo Stato e le Regioni, nonché tra Regioni. Questo comparto di giurisdizione è cresciuto significativamente con la riforma costituzionale del 2001, che ha ampliato i conflitti Stato-Regioni. Terza, il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, per i delitti di cui sia stato accusato durante l'esercizio delle funzioni. In tal caso, la Corte è integrata da sedici cittadini tratti a sorte da un elenco di soggetti idonei all'eleggibilità a senatore, garantendo una componente di democrazia partecipativa nel giudizio sui massimi organi dello Stato.
Quando si applica
L'articolo 134 si applica ogni volta che un giudice ordinario richieda il rinvio di una questione di legittimità costituzionale (via incidentale), oppure quando lo Stato o una Regione ricorra direttamente alla Corte (via principale). La giurisdizione sui conflitti di attribuzione si attiva allorché sorgano controversie sulla ripartizione di competenze tra poteri dell'Unione o tra Stato e Regioni. Il giudizio sul Presidente della Repubblica si avvia solo eccezionalmente, al verificarsi di circostanze gravi (ultimamente, nessun procedimento di tal genere è stato intrapreso nella storia della Repubblica). In pratica, le decisioni della Corte Costituzionale influenzano quotidianamente l'ordinamento legislativo e amministrativo, in quanto ogni sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma incide retroattivamente sulla validità degli atti amministrativi adottati in sua applicazione.
Connessioni
L'articolo 134 si collega strettamente agli articoli 135-137 Cost., che disciplinano la composizione, i requisiti e le funzioni della Corte Costituzionale. Rimanda inoltre all'articolo 1 Cost. (sovranità popolare), all'articolo 3 Cost. (principio di eguaglianza), e ai principi di rigidità costituzionale affermati dalla giurisprudenza costituzionale. La legislazione di attuazione è contenuta nella legge costituzionale 1/1948 e nella legge ordinaria 87/1953 (legge sulla Corte Costituzionale). I regolamenti interni della Corte disciplinano la procedura per le questioni di legittimità e per i conflitti di attribuzione.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 134 della Costituzione italiana?
L'art. 134 Cost. elenca le tre competenze fondamentali della Corte Costituzionale: il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, e il giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Qual è la differenza tra il giudizio in via incidentale e quello in via principale?
Nel giudizio in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale è sollevata da un giudice nel corso di un processo già pendente, in via pregiudiziale. Nel giudizio in via principale, invece, lo Stato o una Regione impugnano direttamente una legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, senza che vi sia un processo preesistente.
Cosa si intende per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorge quando un organo costituzionale, mediante un proprio atto, invade o menoma le competenze che la Costituzione attribuisce ad un altro organo. Esempi tipici sono i conflitti tra autorità giudiziaria e Parlamento in materia di immunità parlamentari o segreto di Stato.
In quale composizione la Corte Costituzionale giudica il Presidente della Repubblica?
Per il giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale si integra con sedici giudici aggregati, sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, compilato dal Parlamento ogni nove anni. La composizione allargata mira a bilanciare la natura insieme penale e politica del giudizio.
Le sentenze di incostituzionalità hanno effetto solo tra le parti del giudizio?
No. Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, con effetti su tutti i rapporti giuridici non ancora definitivamente esauriti.
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