Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 123 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Domande rapide

Cosa disciplina lo statuto regionale ex art. 123?
La forma di governo della Regione e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Regola anche l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e dei referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali.
Come si approva lo statuto regionale?
Con legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Non e necessaria l'apposizione del visto del commissario del Governo.
E previsto un referendum confermativo sullo statuto?
Si. Lo statuto e sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla pubblicazione ne fanno richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
Quali controlli sullo statuto regionale?
Il Governo puo promuovere questione di legittimita costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione. La Corte verifica la conformita dello statuto alla Costituzione e all'ordinamento UE.
Lo statuto puo derogare al modello di governo regionale?
Si, nei limiti della Costituzione. Lo statuto puo prevedere modalita di elezione diverse da quella diretta del Presidente (art. 122 Cost.), forme di governo parlamentari o presidenziali attenuate, regole su mozione di sfiducia.

In sintesi

  • Ogni Regione adotta uno statuto che determina forma di governo e principi organizzativi.
  • Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con due deliberazioni distanziate.
  • Il Governo può impugnare lo statuto davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni.
  • È previsto referendum popolare su richiesta di un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri.
  • Lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo consultivo.

L'art. 123 Cost. disciplina lo statuto regionale: approvazione, referendum popolare e Consiglio delle autonomie locali.

Lo statuto regionale: carta fondamentale dell'autonomia e limite costituzionale

L'articolo 123 della Costituzione costituisce il fondamento normativo dell'autonomia statutaria regionale, riconoscendo a ciascuna Regione la potestà di dotarsi di un proprio statuto quale atto normativo di rango primario, gerarchicamente subordinato alla Costituzione ma sovraordinato rispetto alle leggi regionali ordinarie. La Corte costituzionale ha qualificato gli statuti regionali come atti-fonte di natura peculiare, distinti dalle leggi ordinarie pur approvati con procedura legislativa rafforzata.

La procedura di approvazione prevede una doppia deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, con un intervallo minimo di due mesi tra le due votazioni. Tale meccanismo, analogo alla revisione costituzionale ex art. 138 Cost., mira a garantire ponderazione e riflessione nell'adozione di un atto fondamentale per l'ordinamento regionale, escludendo approvazioni affrettate o contingenti. La soppressione del visto commissariale segna il superamento del controllo preventivo statale sugli atti regionali, coerentemente con la riforma del Titolo V operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il controllo successivo è invece affidato al Governo della Repubblica, legittimato a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto. Si tratta di un controllo in via principale che si inserisce nel sistema di garanzia dell'unità dell'ordinamento, impedendo che le autonomie statutarie regionali si pongano in contrasto con i principi fondamentali della Carta.

Il referendum statutario rappresenta uno strumento di democrazia diretta posto a garanzia della partecipazione popolare: attivabile da un cinquantesimo degli elettori regionali o da un quinto dei consiglieri, richiede per la promulgazione l'approvazione della maggioranza dei voti validi espressi. La Corte costituzionale ha chiarito che il quorum è calcolato sui soli voti validi, non sull'intero corpo elettorale, differenziandolo così dal referendum abrogativo statale.

Il Consiglio delle autonomie locali, introdotto dalla riforma del 2001, è l'organo di raccordo istituzionale tra la Regione e gli enti locali (Comuni e Province). La sua disciplina è rimessa agli statuti regionali, che ne determinano composizione, funzioni e modalità operative. Pur privo di potere deliberativo vincolante, svolge un ruolo consultivo essenziale per garantire la leale collaborazione interistituzionale nell'ambito del sistema delle autonomie territoriali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 2/2004

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha precisato i limiti dell'autonomia statutaria regionale ex art. 123 Cost.: lo statuto deve essere in armonia con la Costituzione e non puo invadere materie riservate alla legge elettorale regionale ex art. 122 Cost. ne disciplinare ambiti estranei alla forma di governo e ai principi di organizzazione.

Casi pratici

Caso 1: Referendum statutario promosso dai cittadini

La Regione Alfa approva il proprio statuto con due deliberazioni del Consiglio regionale adottate a distanza di tre mesi l'una dall'altra, entrambe con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Entro tre mesi dalla pubblicazione, Tizio e un gruppo di comitati civici raccolgono le firme di un cinquantesimo degli elettori regionali e richiedono il referendum. La consultazione si svolge regolarmente: votano 600.000 elettori su 2 milioni di aventi diritto; i voti validi sono 550.000, di cui 300.000 favorevoli allo statuto. Poiché la maggioranza dei voti validi è raggiunta (300.000 su 550.000), lo statuto è approvato e può essere promulgato, nonostante l'astensionismo elevato. Caio, sostenitore del no, contesta il risultato ritenendo necessario un quorum di partecipazione, ma la Corte costituzionale conferma che il quorum richiesto è solo quello dei voti validi favorevoli.

Caso 2: Impugnazione governativa dello statuto regionale

La Regione Beta inserisce nel proprio statuto una disposizione che attribuisce al Presidente della Regione poteri di ordinanza in deroga alle leggi statali in materia di protezione civile. Il Governo della Repubblica, ritenendo la norma statutaria in contrasto con il riparto di competenze costituzionalmente stabilito e con i principi fondamentali dell'ordinamento, delibera di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto sul Bollettino Ufficiale regionale. Sempronio, dirigente dell'ufficio legislativo regionale, sostiene che il termine sia decorso, ma il Governo dimostra che la pubblicazione ufficiale era avvenuta solo diciotto giorni prima del ricorso. La Corte dichiara la disposizione statutaria incostituzionale per violazione dell'art. 123 Cost. in combinato disposto con le norme sul riparto di competenze legislative.

Domande frequenti

Cosa disciplina lo statuto regionale ai sensi dell'art. 123 Cost.?

Lo statuto regionale determina la forma di governo della Regione, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché la disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Qual è la procedura per approvare o modificare uno statuto regionale?

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mediante due deliberazioni successive adottate con un intervallo non inferiore a due mesi. Non è richiesto il visto del Commissario del Governo.

Entro quale termine il Governo può impugnare uno statuto regionale?

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Si tratta di un termine perentorio che, una volta decorso, preclude il ricorso governativo.

Come si attiva il referendum sullo statuto regionale e quale quorum è richiesto?

Il referendum è attivabile entro tre mesi dalla pubblicazione dello statuto su richiesta di un cinquantesimo degli elettori della Regione o di un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto non è promulgato se non ottiene l'approvazione della maggioranza dei voti validi espressi.

Cos'è il Consiglio delle autonomie locali e quale ruolo svolge?

Il Consiglio delle autonomie locali è un organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali (Comuni e Province), la cui disciplina è rimessa agli statuti regionali. Introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, garantisce il raccordo istituzionale e la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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