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Art. 117 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
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In sintesi
L'art. 117 Cost. ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia esclusiva, concorrente e residuale.
Ratio
L'articolo 117 della Costituzione, nella versione modificata dalla riforma del 2001, ridisegna il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. Dalla formulazione originaria (Stato ha competenza esclusiva, Regioni competenza residuale) si è passati a un modello di competenze concorrenti e residuali. Il principio cardine è il decentramento legislativo: le Regioni acquisiscono potestà legislativa su materie sempre più ampie, mentre lo Stato conserva competenze esclusive su materie di rilievo nazionale e internazionale. Il fondamento è il principio di sussidiarietà e il riconoscimento dell'autonomia regionale.
Analisi
L'articolo, nella sua forma attuale, struttura il riparto in tre categorie: competenze legislative esclusive dello Stato (art. 117, comma 2), competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, non integralmente trascritto nel testo fornito), e competenze residuali delle Regioni (art. 117, comma 4). Il primo comma pone il principio generale: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Questo significa che la Costituzione è legge suprema, e tanto lo Stato quanto le Regioni devono adeguarsi; inoltre, l'appartenenza all'Unione europea e i trattati internazionali (WTO, CEDU, ecc.) vincolano sia il legislatore statale sia quello regionale. In materie esclusive dello Stato (difesa, moneta, sanità nazionale, diritto penale), solo il Parlamento nazionale può legiferare. In materie concorrenti (cultura, turismo, protezione civile, ambiente), sia Stato sia Regioni legiferano, ma lo Stato fissa i princìpi generali e le Regioni disciplinano i dettagli. In tutte le altre materie, la competenza è residuale delle Regioni.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una Regione adotta una legge o che il Parlamento legiferi su materia che potrebbe essere di competenza regionale. Ad esempio, se la Regione Toscana legifera su materia di esclusiva competenza statale (diritto penale), la legge regionale è incostituzionale. Se lo Stato stabilisce standard ambientali (materia concorrente) e la Regione Piemonte adotta standard più stringenti in conformità ai principi statali, è legittima. Se la Regione Veneto legiferi su materia residuale (ad es., ordinamento dei servizi sociali), non necessita di autorizzazione statale. La Corte costituzionale arbitra i conflitti di competenza.
Connessioni
L'art. 117 è il cuore del federalismo italiano, si coordina con l'art. 116 Cost. (autonomia speciale), l'art. 118 Cost. (sussidiarietà), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria), l'art. 114 Cost. (enti territoriali). La riforma del 2001 ha modificato profondamente l'art. 117, ampliando le competenze regionali.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 117 della Costituzione italiana?
L'art. 117 Cost. disciplina la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, individuando materie di esclusiva competenza statale, materie di legislazione concorrente (Stato fissa i principi, Regioni le norme di dettaglio) e materie di competenza residuale regionale (tutto ciò non espressamente riservato allo Stato o alla legislazione concorrente).
Qual è la differenza tra l'art. 117 Cost. prima e dopo la riforma del 2001?
Prima della riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001), la logica era invertita: la Costituzione elencava le materie regionali e il residuo spettava allo Stato. Dopo la riforma, l'art. 117 elenca le materie esclusive statali e quelle concorrenti, mentre tutto il resto è di competenza residuale regionale, ampliando significativamente l'autonomia normativa delle Regioni.
Cosa prevede l'art. 117, comma 3, della Costituzione?
Il comma 3 dell'art. 117 elenca le materie di legislazione concorrente: rapporti internazionali delle Regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica, tutela della salute, alimentazione, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto, energia, previdenza complementare, coordinamento della finanza pubblica e molto altro. In queste materie lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni adottano la disciplina di dettaglio.
Cosa stabilisce l'art. 117 della Costituzione italiana in materia di vincoli europei?
Il primo comma dell'art. 117 Cost. impone a Stato e Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dell'ordinamento comunitario (UE) e degli obblighi internazionali. Ciò significa che una legge regionale o statale che contrasti con il diritto dell'Unione europea è costituzionalmente illegittima per violazione indiretta dell'art. 117, comma 1, Cost., come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale.
Cosa si intende per potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.?
Il quarto comma dell'art. 117 Cost. riconosce alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato (comma 2) né incluse nella legislazione concorrente (comma 3). Si tratta della cd. clausola residuale regionale: rientrano, ad esempio, il commercio, il turismo, l'artigianato, l'industria. È una scelta opposta alla Costituzione del 1948, che attribuiva la clausola residuale allo Stato.
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