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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
.
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 637 - Articolo 637 Codice Penale: Ingresso abusivo nel fondo altrui→Cod. pen. art. 639 - Art. 639 c.p.: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 639-bis c.p.: Casi di esclusione dalla perseguibilità a que→Art. 636 c.p.: Introduzione o abbandono di animali nel fondo alt→Art. 640 Codice Penale: Truffa→Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erog→Articolo 640-ter Codice Penale: Frode informatica→Art. 640-quater c.p.: Applicabilità dell’articolo 322-ter.→Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che pres
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 638 c.p. incrimina uccisione, danneggiamento o deterioramento di animali altrui senza necessità.
Ratio
L'art. 638 tutela il diritto di proprietà su animali e il patrimonio zootecnico altrui. Il legislatore ha individuato l'uccisione arbitraria e il danneggiamento di bestie come offesa grave al patrimonio rurale e urbano, meritevole di sanzione penale con intensità variabile secondo la gravità. La norma distingue fra danni a singoli animali e danni a greggi organizzati o bestiame di valore particolare (bovini, equini).
Analisi
L'art. 638 comma 1 punisce senza necessità l'uccisione, il rendere inservibile o il deteriorare animali altrui: la reclusione fino a un anno o multa fino a 600.000 lire (non aggiornata in euro nella norma originaria). Il comma 2 aggrava la pena a reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto riguardi tre o più capi di bestiame in gregge/mandria, oppure animali bovini o equini anche singoli: in questo caso la procedibilità è d'ufficio. Il comma 3 introduce una scriminante: non è punibile chi uccida volatili sorpresi nei propri fondi nel momento del danno, tutelando l'autodifesa del proprietario.
Quando si applica
La norma si applica quando un soggetto uccide o danneggia seriamente animali altrui. Il termine 'deteriora' è ampio: comprende mutilazioni, lesioni gravi, infezioni intenzionali. La 'necessità' è elemento scriminante: legittima difesa, soccorso, prevenzione di danno imminente. L'aggravante per greggi scatta con tre o più animali (non esattamente gregge giuridico). La scriminante dei volatili tutela l'agricoltore che colpisca uccelli nocivi sul suo terreno nel momento dell'aggressione.
Connessioni
L'art. 638 si collega all'art. 636 c.p. (pascolo abusivo) per i danni patrimoniali, all'art. 635 c.p. (danneggiamento generico) per la tutela della proprietà, al diritto civile sulla responsabilità civile (art. 2043 c.c. atto illecito), e a leggi su benessere animale (legge 281/1991) e zootecnia. Concorre con il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) quando la condotta includa sofferenza.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio è pastore e possiede una mandria di cinquanta bovini in pascolo comune
Caio, suo nemico, entra di notte al recinto e avvelena con stricnina il foraggio per uccidere almeno tre animali della mandria. Tre bovini muoiono confermato l'avvelenamento. Caio commette il reato aggravato di cui all'art. 638 comma 2, punito con reclusione da sei mesi a quattro anni, procedibile d'ufficio dato che si tratta di bovini. La procedibilità d'ufficio consente al magistrato di agire senza necessità di querela.
Caso 2: Sempronio possiede un orto recinto
Notando corvi che mangiano l'insalata, durante il giorno i volatile sono effettivamente sorpresi nel momento del danno al raccolto. Sempronio li colpisce e ne uccide due. Filano, proprietario dei corvi (ad es. in un allevamento controllato), non potrebbe denunciare Sempronio penalmente per l'art. 638, dato che sussiste la scriminante del comma 3: uccisione di volatili sorpresi in flagranza di danno alla proprietà.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra danneggiamento (art. 635) e art. 638 per gli animali?
L'art. 635 tutela genericamente le cose; l'art. 638 è speciale per gli animali altrui. L'art. 638 prevede pene diverse e include scriminanti specifiche (volatili in danno). Se il danno a un animale concorre con l'uccisione intenzionale, l'art. 638 assorbe il delitto.
Se il veterinario abbatte un animale malato per ordine del proprietario, commette il reato?
No, il consenso del proprietario è causa di giustificazione totale. Ugualmente, se il proprietario autorizza l'abbattimento per motivi sanitari, non c'è reato. Essenziale è l'assenza di necessità e l'intenzionalità della violazione.
L'art. 638 si applica anche a cani, gatti e altri animali domestici?
Sì, formalmente la norma protegge 'animali' senza distinzione. Un cane o un gatto domestico è coperto dal comma 1. L'aggravante del comma 2 si applica solo a greggi/mandrie bovine/equine.
Posso uccidere un animale altrui se mi attacca?
Sì, se la reazione è proporzionata e immediata, rientra in legittima difesa. Ad esempio, uccidere un cane che vi assale è lecito. Tuttavia, la difesa deve essere strettamente proporzionata al pericolo.
Chi può sporgere querela: solo il proprietario o anche terzi?
Nel comma 1 la querela è della persona offesa (proprietario). Nel comma 2 il reato è procedibile d'ufficio per greggi bovini/equini, quindi il magistrato agisce autonomamente senza necessità di querela dal proprietario.
Fonti consultate: 2 fontei verificate