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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque senza necessita’ uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e’ punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

In sintesi

  • Uccisione o deterioramento di animali altrui punito con reclusione fino a un anno o multa fino a 600.000 lire (art. 638 comma 1)
  • Aggravante per greggi/mandrie bovine/equine: reclusione da sei mesi a quattro anni, procedibile d'ufficio (comma 2)
  • Non punibile chi uccida volatili sorpresi nei propri fondi nel momento del danno (comma 3)
  • Tutela il diritto di proprietà su animali e il patrimonio zootecnico
  • Elemento soggettivo: assenza di necessità, quindi dolo specifico

Art. 638 c.p. incrimina uccisione, danneggiamento o deterioramento di animali altrui senza necessità.

Ratio

L'art. 638 tutela il diritto di proprietà su animali e il patrimonio zootecnico altrui. Il legislatore ha individuato l'uccisione arbitraria e il danneggiamento di bestie come offesa grave al patrimonio rurale e urbano, meritevole di sanzione penale con intensità variabile secondo la gravità. La norma distingue fra danni a singoli animali e danni a greggi organizzati o bestiame di valore particolare (bovini, equini).

Analisi

L'art. 638 comma 1 punisce senza necessità l'uccisione, il rendere inservibile o il deteriorare animali altrui: la reclusione fino a un anno o multa fino a 600.000 lire (non aggiornata in euro nella norma originaria). Il comma 2 aggrava la pena a reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto riguardi tre o più capi di bestiame in gregge/mandria, oppure animali bovini o equini anche singoli: in questo caso la procedibilità è d'ufficio. Il comma 3 introduce una scriminante: non è punibile chi uccida volatili sorpresi nei propri fondi nel momento del danno, tutelando l'autodifesa del proprietario.

Quando si applica

La norma si applica quando un soggetto uccide o danneggia seriamente animali altrui. Il termine 'deteriora' è ampio: comprende mutilazioni, lesioni gravi, infezioni intenzionali. La 'necessità' è elemento scriminante: legittima difesa, soccorso, prevenzione di danno imminente. L'aggravante per greggi scatta con tre o più animali (non esattamente gregge giuridico). La scriminante dei volatili tutela l'agricoltore che colpisca uccelli nocivi sul suo terreno nel momento dell'aggressione.

Connessioni

L'art. 638 si collega all'art. 636 c.p. (pascolo abusivo) per i danni patrimoniali, all'art. 635 c.p. (danneggiamento generico) per la tutela della proprietà, al diritto civile sulla responsabilità civile (art. 2043 c.c. atto illecito), e a leggi su benessere animale (legge 281/1991) e zootecnia. Concorre con il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) quando la condotta includa sofferenza.

Domande frequenti

Qual è la differenza fra danneggiamento (art. 635) e art. 638 per gli animali?

L'art. 635 tutela genericamente le cose; l'art. 638 è speciale per gli animali altrui. L'art. 638 prevede pene diverse e include scriminanti specifiche (volatili in danno). Se il danno a un animale concorre con l'uccisione intenzionale, l'art. 638 assorbe il delitto.

Se il veterinario abbatte un animale malato per ordine del proprietario, commette il reato?

No, il consenso del proprietario è causa di giustificazione totale. Ugualmente, se il proprietario autorizza l'abbattimento per motivi sanitari, non c'è reato. Essenziale è l'assenza di necessità e l'intenzionalità della violazione.

L'art. 638 si applica anche a cani, gatti e altri animali domestici?

Sì, formalmente la norma protegge 'animali' senza distinzione. Un cane o un gatto domestico è coperto dal comma 1. L'aggravante del comma 2 si applica solo a greggi/mandrie bovine/equine.

Posso uccidere un animale altrui se mi attacca?

Sì, se la reazione è proporzionata e immediata, rientra in legittima difesa. Ad esempio, uccidere un cane che vi assale è lecito. Tuttavia, la difesa deve essere strettamente proporzionata al pericolo.

Chi può sporgere querela: solo il proprietario o anche terzi?

Nel comma 1 la querela è della persona offesa (proprietario). Nel comma 2 il reato è procedibile d'ufficio per greggi bovini/equini, quindi il magistrato agisce autonomamente senza necessità di querela dal proprietario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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