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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 561 c.p. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante(1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato. Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

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In sintesi

  • Non punibilità assoluta: moglie non è punibile se il marito l'ha indotta a prostituzione o ha tratto vantaggio dalla prostituzione di lei
  • Fattispecie protettiva: moglie vittima di sfruttamento prostitutivo del marito
  • Non punibilità relativa: coniuge legalmente separato per colpa dell'altro non è punibile per adulterio o concubinato
  • Circostanza attenuante: coniuge separato per colpa propria vede diminuita la pena
  • Logica: equilibrio tra tutela coniugale e responsabilità della parte che ha violato per prima doveri matrimoniali

Casi di non punibilità della moglie adultera: indotta a prostituzione dal marito o dalla cui prostituzione ha tratto vantaggio; coniugi separati legalmente per colpa altrui.

Ratio

L'art. 561 introduce eccezioni di equità alla severità degli artt. 559-560. Primo: una moglie che il marito ha indotto o costretto a prostituirsi non deve essere penalmente responsabile dell'adulterio, poiché è vittima di sfruttamento. Il marito ha violato il dovere di fedeltà in modo ancora più grave, riducendola a meretrice. Secondo: un coniuge legalmente separato per colpa dell'altro non dovrebbe essere perseguito per adulterio o concubinato, poiché la colpevolezza della separazione già indica una violazione grave da parte dell'altro coniuge. Terzo: se la separazione è dovuta a colpa propria, la pena è diminuita, non esclusa, riconoscendo una responsabilità ma anche un danno ricevuto nella relazione coniugale.

Analisi

Primo comma: la moglie non è punibile per adulterio (art. 559) se il marito l'ha indotta o eccitata alla prostituzione. L'induzione può essere coercitiva (minacce, violenza) o psicologica (manipolazione). Inoltre, se il marito ha comunque tratto vantaggio economico dalla prostituzione di lei (per esempio, vivendo dei guadagni), la moglie rimane non punibile. Secondo comma: nei reati di adulterio (art. 559) e concubinato (art. 560), il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge è non punibile. La separazione deve essere già pronunciata giudizialmente con addebito a carico dell'altro. Se il coniuge offeso è ingiustamente abbandonato (categoria intermedia), è altresì non punibile. Terzo comma: se il coniuge separato ha colpa propria (o colpa condivisa), la pena non è esclusa ma è obbligatoriamente diminuita (come circostanza attenuante).

Quando si applica

Moglie che, costretta dal marito con violenza, esercita prostituzione. Scoperto un rapporto sessuale extraconiugale, la moglie non è perseguibile per adulterio. Coniuge (moglie o marito se applicabile) legalmente separato dalla controparte e a cui è stato riconosciuto il torto nella separazione (addebito a carico dell'altro): se commette adulterio o concubinato, non è punibile. Coniuge separato con colpa concorrente (separazione consensuale con distribuzione di responsabilità): se commette adulterio, la pena è diminuita, non esclusa.

Connessioni

Art. 559 c.p. (adulterio della moglie). Art. 560 c.p. (concubinato del marito). Art. 562 c.p. (pena accessoria e perdita dell'autorità maritale). Art. 563 c.p. (estinzione del reato per remissione querela). Leggi sulla prostituzione coatta e sfruttamento sessuale. Diritto civile sulla separazione con addebito. Giurisprudenza sul consenso in materia matrimoniale.

Domande frequenti

Se il mio marito mi ha costretto a prostituirmi e poi scopre il mio rapporto con un cliente, posso essere condannata per adulterio?

No. L'art. 561, primo comma, ti esclude dalla punibilità per adulterio. Il fatto che il marito ti ha indotta a prostituzione (anche con coercizione) or che ha tratto vantaggio dai tuoi guadagni ti protegge penalmente da un'eventuale accusa di adulterio. La tua responsabilità è come vittima di sfruttamento, non come donna infedele. Il marito, invece, rischia di essere perseguito per sfruttamento sessuale.

Se sono stato legalmente separato per colpa di mio marito, posso avere una relazione senza rischiare penalmente?

Sì. Una volta separato legalmente e con addebito sulla colpa del marito, puoi avere relazioni senza timore di accusa di adulterio. L'art. 561, secondo comma, ti esclude dalla punibilità. Se sei separato per colpa concorrente (separazione consensuale con distribuzione di responsabilità), puoi avere una relazione ma con pena diminuita in caso di reato.

Cosa significa esattamente 'indotta a prostituzione' nel testo della norma?

Significa che il marito ti ha costretta, spinta, persuasa, pressata (inducere = convincere, spingere) a esercitare attività sessuale a pagamento. L'induzione può avvenire mediante minacce (es. violenza fisica o contro i figli), privazione di risorse, ricatti, manipolazione psicologica. Basta che il marito abbia operato un'azione che, in modo causale, ti ha portata a prostituirti, anche se non era coercitiva nel senso strettamente criminale.

Se mio marito ha vivuto dei soldi che guadagnavo dalla prostituzione ma sosteneva di non sapere della mia attività, vale lo stesso?

La norma dice 'il colpevole ha... comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei'. Il 'comunque' è molto ampio: basta che il marito abbia ricevuto soldi, beni, servizi derivanti direttamente dalla tua prostituzione. Anche se sostiene di non sapere la fonte, la conoscenza del beneficio economico è sufficiente. Se il beneficio è provato, tu rimani non punibile per adulterio.

Se mi separo consensualmente dal mio coniuge, posso avere una relazione libera?

Se la separazione è consensuale (senza addebito), tu rimani perseguibile per adulterio se commesso prima della sentenza definitiva di separazione. Dopo la sentenza, non sei più coniugato e l'adulterio non sussiste (il reato richiede lo stato di matrimonio). Se la separazione era consensuale e il giudice ripartisce la colpa tra te e il coniuge, in caso di reato la pena è diminuita, non esclusa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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