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Art. 559 c.p. Adulterio
In vigore dal 1° luglio 1931
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina(1). Il delitto è punibile a querela del marito (2).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Adulterio della moglie: reclusione fino a un anno. Correo adultera: stessa pena. Relazione adulterina: reclusione fino a due anni. Procedibilità a querela del marito.
Ratio
La norma protegge l'istituto matrimoniale dalla violazione del dovere di fedeltà, specificamente dalla parte della moglie. Il legislatore storico riconosceva un dovere di fedeltà asimmetrico verso il marito, fondamento della presunzione di paternità e della trasmissione patrimoniale. La previsione del correo (art. 559, secondo comma) estende la punibilità a chi consapevolmente partecipa all'adulterio della moglie. Sebbene la norma rifletta una prospettiva tradizionale, rimane vigente e applicabile.
Analisi
La moglie è punibile con reclusione fino a un anno se compie atti sessuali extraconiugali consapevolmente. Il correo (persona che ha rapporto sessuale con la moglie) è punito alla stessa pena del primo comma. Secondo comma: pena aumentata (fino a due anni) nel caso di relazione adulterina, cioè rapporto sessuale continuato o ripetuto nel tempo che configura una relazione stabile. L'elemento soggettivo richiede dolo: consapevolezza di essere coniugata e volontà consapevole di violare il dovere. Il correo deve sapere che la donna è coniugata. La procedibilità è subordinata a querela del marito: senza querela, il reato non è perseguibile. La remissione della querela estingue il reato anche se c'è stata già condanna.
Quando si applica
Moglie che ha rapporto occasionale con persona diversa dal marito; il correo sapeva che era coniugata. Moglie che intrattiene una relazione stabile e continuata con amante per alcuni mesi; configurazione di relazione adulterina con pena fino a due anni. Se il marito scopre e presenta querela, il procedimento può iniziare, ma se il marito remette (perdona) anche dopo sentenza di condanna, il reato si estingue.
Connessioni
Art. 560 c.p. (concubinato del marito). Art. 561 c.p. (casi di non punibilità: moglie non punibile se marito l'ha indotta a prostituzione). Art. 562 c.p. (pena accessoria: perdita dell'autorità maritale). Art. 563 c.p. (estinzione per remissione querela). Leggi ordinamentali sul matrimonio e i doveri coniugali. Giurisprudenza sulla relazione adulterina come elemento aggravante della semplice infedeltà.
Domande frequenti
Se sono marito, mia moglie ha avuto un rapporto con un'altra persona: cosa rischia la moglie penalmente?
Rischia reclusione fino a un anno se è stato un rapporto occasionale (art. 559, primo comma). Rischia reclusione fino a due anni se è stata una relazione stabile continuata nel tempo (art. 559, secondo comma, relazione adulterina). La ricerca della pena dipende dalla durata e stabilità della relazione. Tutto ciò dipende però dalla tua querela: se non presenti querela, il reato non è perseguibile.
Cosa rischia la persona con cui mia moglie ha tradito?
La stessa pena di tua moglie. Se era un rapporto occasionale, reclusione fino a un anno. Se era relazione adulterina, reclusione fino a due anni. Questo se sapeva che tua moglie era coniugata. Se era ignaro dello stato coniugale (cosa difficile da provare), tecnicamente non è punibile, perché il dolo richiede consapevolezza del matrimonio.
Se io (marito) perdono mia moglie dopo averla denunciata, cosa accade al procedimento penale?
Il reato si estingue completamente. Anche se la sentenza di condanna è già stata emessa, la remissione della querela estingue il reato e cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Questo significa che tua moglie non dovrà scontare la pena. La remissione deve essere comunicata al procuratore o presentata in giudizio.
Se mio marito ha tradito me (moglie), posso denunciarlo penalmente?
No. L'adulterio previsto dall'art. 559 copre penalmente solo la moglie, non il marito. Se il marito ha una relazione extraconiugale, non è adulterio penale, anche se viola civilmente i doveri matrimoniali. Tu potresti usare il tradimento del marito come fondamento per una causa di separazione o divorzio, ma non come reato penale. (Diverso è il concubinato del marito, art. 560, che è reato se tiene una concubina nella casa coniugale.)
Se mio marito muore dopo che ho scoperto il tradimento, posso ancora denunciare?
No. Se il marito muore, il reato si estingue automaticamente secondo l'art. 563, secondo comma. La morte del coniuge offeso estingue il reato anche se la moglie non ha remesso la querela. Non puoi più denunciare nemmeno se scopri il tradimento dopo la morte del marito.