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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 400 c.p. – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 399 - Articolo 399 Codice Penale: Duellante estraneo al fatto→Cod. pen. art. 401 - Articolo 401 Codice Penale: Provocazione al duello per fine di lu…→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 398 c.p. – Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità (abrogato)→Articolo 402 Codice Penale: Vilipendio della religione dello Stato→Art. 397 c.p. – Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale (abrogato)→Art. 403 c.p.: Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone→Art. 396 c.p. – Uso delle armi in duello (abrogato)→Art. 404 c.p.: Offese a una confessione religiosa mediante vilip→Art. 395 c.p. – Portatori di sfida (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 400 c.p. punisce chi offende pubblicamente una persona perché rifiuta il duello o non lo accetta, o incita pubblicamente al duello.
Ratio
L'articolo 400 c.p. protegge la libertà personale dal duello, criminalizzando la pressione sociale e il disprezzo pubblico rivolti a chi lo rifiuta. Nel contesto della cultura dell'onore del 1931, quando il rifiuto poteva comportare stigma sociale devastante, la norma rappresenta un limite legale al potere di coercizione morale esercitato dalla comunità. La previsione dell'incitamento pubblico al duello assicura, inoltre, che la propaganda duellistica non benefici di protezione come libertà di espressione incondizionata.
Analisi
La norma presenta due ipotesi punibili: primo, chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo perché essa non ha sfidato, non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello (primo comma); secondo, chi incita pubblicamente altri al duello facendo mostra di disprezzo (secondo comma). L'elemento pubblicità è essenziale in entrambi i casi: l'offesa o l'incitamento in ambito privato sfugge alla norma. La pena è uniforme per ambedue le ipotesi: reclusione fino a sei mesi o multa in lire (attualmente ricalcolabili in euro secondo le tabelle di conversione). Il carattere alternativo della pena riflette la possibilità di commutazione tra prigionia e pecunia.
Quando si applica
La norma si applica quando un soggetto, durante una riunione o in un luogo pubblico, dichiara che Tizio è un codardo perché non ha accettato la sfida di Caio, o quando pubblica una lettera aperta in cui vilipende il rifiuto. Altresì, quando Sempronio, in una piazza gremita, grida pubblicamente che la gioventù dovrebbe provare il coraggio attraverso il duello, incitando esplicitamente all'atto. La pubblicità può essere raggiunta attraverso stampa, radiotelevisione (oggi, social media), o riunioni numerose in luogo aperto al pubblico. La norma rimane teoricamente applicabile, benché casi concreti siano rarissimi.
Connessioni
L'articolo 400 si colloca nel capitolo duello (artt. 394-407 c.p.) e integra la disciplina generale assicurando protezione individuale dalla pressione sociale. Si connette concettualmente agli articoli sulla difesa della libertà personale (artt. 613-614 c.p. su sequestro e minaccia) e alla libertà di opinione (art. 21 Cost.), con cui delimita un equilibrio: libertà di critica vs. diritto a non essere vilipeso per scelte personali consapevoli. Vedi anche art. 595 c.p. (ingiuria) per affinità nella tutela della reputazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica la raccolta ufficiale dei codici vigenti, con testo coordinato e aggiornato delle disposizioni in materia penale e processuale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha una lite con Caio e riceve una sfida formale al duello
Tizio, per motivi religiosi, rifiuta. Sempronio, amico di Caio, scrive un articolo su un giornale locale in cui definisce Tizio un vigliacco e un disonore per la città. Tizio può denunciare Sempronio ai sensi dell'art. 400: il vilipendio pubblico per il rifiuto della sfida integra il reato. Sempronio è punibile con reclusione fino a sei mesi o multa.
Caso 2: Caso 2
Mevio è un ufficiale militare che predica pubblicamente, durante una cerimonia ufficiale, che i giovani dovrebbero riprendere la tradizione del duello per acquisire coraggio militare, incitando esplicitamente alla pratica. Benché il duello sia obsoleto, l'incitamento pubblico integra il secondo comma dell'art. 400: Mevio commette reato per il tentativo di persuasione collettiva al duello, indipendentemente da conseguenze concrete.
Domande frequenti
Se in una conversazione privata mi dicono che sono un vigliacco per aver rifiutato il duello, è reato?
No. L'art. 400 richiede che l'offesa sia pubblica, cioè espressa in luogo pubblico o davanti a più persone, o diffusa attraverso stampa e media. Un'offesa privata non integra il reato previsto da questa norma, anche se potrebbe configurare altri reati come l'ingiuria (art. 595 c.p.) in contesti diversi.
Posso criticare apertamente la pratica del duello senza incorrere nell'art. 400?
Sì. L'art. 400 non criminalizza la critica al duello in generale. Punisce solo chi offende una persona specifica per il suo rifiuto, o chi incita concretamente altri a duellare. La critica astratta al duello è protetta dalla libertà di espressione.
Se incito al duello per scherzo in una riunione, commetto reato?
Dipende. Se l'incitamento è evidentemente scherzoso e non contiene intento serio di persuasione, il giudice potrebbe escludere il dolo specifico. Ma se l'incitamento è inequivocabile e pubblico, l'elemento scherzoso non annulla il carattere criminoso.
Qual è la differenza tra ingiuria e l'art. 400 c.p.?
L'ingiuria (art. 595) è offesa generica alla dignità; l'art. 400 criminalizza specificamente l'offesa per il rifiuto del duello. L'art. 400 è una norma speciale che tutela la libertà di scelta sulla pratica duellistica, più ristretta dell'ingiuria generica.
Se una persona pubblica (giornalista, politico) incita al duello, rischia pena maggiore?
La legge non prevede aggravanti per il soggetto pubblico o il mezzo di comunicazione usato. La pena è la stessa (reclusione fino a sei mesi o multa). Tuttavia, la pubblicità del reato tramite giornale potrebbe costituire aggravante generica secondo la valutazione giudiziale.
Fonti consultate: 2 fontei verificate