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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 376 c.p. – Ritrattazione
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 375 - Articolo 375 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Cod. pen. art. 377 - Articolo 377 Codice Penale: Intralcio alla giustizia (1)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 374-bis c.p.: False dichiarazioni o attestazioni in atti de→Articolo 374 Codice Penale: Frode processuale→Articolo 373 Codice Penale: Falsa perizia o interpretazione→Articolo 379 Codice Penale: Favoreggiamento reale→Articolo 372 Codice Penale: Falsa testimonianza→Articolo 380 Codice Penale: Patrocinio o consulenza infedele→Articolo 371-ter Codice Penale: False dichiarazioni al difensore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ritrattazione: il colpevole non è punibile se in processo penale ritratta il falso e manifesta il vero prima della chiusura dibattimento.
Ratio
L'art. 376 c.p. introduce un'importante causa di non punibilità per favorire la riconciliazione con la verità processuale. L'ordinamento riconosce che chi ha reso falsa testimonianza può ravvedersi, e il ravvedimento, se tempestivo, estingue completamente la responsabilità. Ciò incoraggia il falso testimone a retrocedere dalla sua menzogna e a ripristinare la verità, anziché mantenerla fino alla condanna. È una norma che bilancia la repressione con l'incentivo al ripensamento.
Analisi
La norma opera su due scenari: (a) nel processo penale, il colpevole evita la punibilità se ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento di primo grado; (b) nel processo civile, il termine è la sentenza definitiva, anche se non ancora irrevocabile (quindi comprende anche l'appello). Richiede due elementi cumulativi: l'effettiva ritrattazione (revoca esplicita della dichiarazione falsa) e la manifestazione del vero (dichiarazione della verità, non silenzio o vago). L'autore deve agire di sua iniziativa; la ritrattazione non può essere estorta da prove contraddittorie.
Quando si applica
In un processo per omicidio, il testimone Tizio ha reso falsa testimonianza incriminante Caio. Dopo una settimana, Tizio si pente e davanti al giudice si ritrae dalla falsa dichiarazione e rivela le vere circostanze, prima che il dibattimento sia chiuso. Tizio non è punibile. Nel processo civile, se una parte ha reso falsa testimonianza contro l'altra e ritratta la falsità prima della sentenza di appello, sfugge alla condanna per falsa testimonianza.
Connessioni
Direttamente collegata agli artt. 371-bis, 371-ter (falsa testimonianza calunniosa e con inganno), 372, 373 (falsa testimonianza semplice e perizia falsa), 378 (falsa dichiarazione di testimone non giudiziale). La norma non si applica a corruzione (art. 319-ter) o concussione (art. 317): per questi, altre cause di estinzione operano (prescrizione, remissione querela). Anche se il falso è stato determinante per una sentenza già pronunciata, se ritratto prima della definizione, la punibilità è esclusa.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio è testimone in un processo penale per frode fiscale
Rende falsa testimonianza incriminando il collega Caio per complicità, quando sa che Caio non c'entra. Il giudice ascolta la testimonianza. Due settimane dopo, durante il dibattimento ancora in corso, Tizio si pente, chiede la parola e dichiara esplicitamente: 'Mi ritrattocompletamente. Caio non era presente, e io ho mentito per vendetta. Dico la vera circostanza: ero solo io a compilare i documenti falsi'. Purché questa ritrattazione avvenga prima della chiusura del dibattimento, Tizio non è punibile per falsa testimonianza.
Caso 2: Caso 2
In una lite civile per inadempimento contrattuale, Sempronio rende falsa testimonianza a favore di Mevio (che lo ha corrotto) per danneggiare il ricorrente. La sentenza di primo grado condanna il ricorrente. In appello, Sempronio si ravvede, chiede udienza e dichiara la falsità della sua precedente deposizione. Se ciò accade prima che la corte d'appello pronunci sentenza (anche se non definitiva), Sempronio sfugge alla punibilità per falsa testimonianza civile.
Domande frequenti
Se il falso testimone si ritrae solo verbalmente, senza mettere per iscritto, è sufficiente?
Sì, la legge dice 'manifesta il vero', non richiede forma scritta. Una dichiarazione orale in giudizio, se inequivocabile, è sufficiente.
Nel processo civile, il termine è davvero la sentenza definitiva?
No, il termine è la sentenza 'definitiva, anche se non irrevocabile'. Significa che la ritrattazione deve avvenire prima della sentenza d'appello, non di cassazione.
Se il testimone si ritrae solo parzialmente (retrae una parte della falsità), è punibile?
Tecnicamente sì, perché la norma richiede sia la ritrattazione del falso che la manifestazione del vero. La retrazione incompleta non esclude la punibilità.
Cosa accade se il falso testimone si ritrae, ma la sentenza era già stata pronunciata?
Non si applica l'art. 376. La ritrattazione tardiva non esclude punibilità, ma può essere valutata come circostanza attenuante.
Un testimone corrotto può usare l'art. 376 per sfuggire sia alla falsa testimonianza che alla corruzione?
No. L'art. 376 esclude la punibilità solo per falsa testimonianza. Se il testimone era stato pagato (corruzione), quella responsabilità persiste.
Fonti consultate: 2 fontei verificate