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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 376 c.p. Ritrattazione

In vigore dal 1° luglio 1931

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 378 (1), il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

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In sintesi

  • Causa di esclusione della punibilità per falsa testimonianza e reati giudiziari.
  • Nel processo penale: ritrattazione entro la chiusura del dibattimento.
  • Nel processo civile: ritrattazione prima della sentenza definitiva.
  • Richiede sia la ritrattazione del falso che la manifestazione del vero.
  • Applicabile agli artt. 371-bis, 371-ter, 372, 373, 378 c.p.

Ritrattazione: il colpevole non è punibile se in processo penale ritratta il falso e manifesta il vero prima della chiusura dibattimento.

Ratio

L'art. 376 c.p. introduce un'importante causa di non punibilità per favorire la riconciliazione con la verità processuale. L'ordinamento riconosce che chi ha reso falsa testimonianza può ravvedersi, e il ravvedimento, se tempestivo, estingue completamente la responsabilità. Ciò incoraggia il falso testimone a retrocedere dalla sua menzogna e a ripristinare la verità, anziché mantenerla fino alla condanna. È una norma che bilancia la repressione con l'incentivo al ripensamento.

Analisi

La norma opera su due scenari: (a) nel processo penale, il colpevole evita la punibilità se ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento di primo grado; (b) nel processo civile, il termine è la sentenza definitiva, anche se non ancora irrevocabile (quindi comprende anche l'appello). Richiede due elementi cumulativi: l'effettiva ritrattazione (revoca esplicita della dichiarazione falsa) e la manifestazione del vero (dichiarazione della verità, non silenzio o vago). L'autore deve agire di sua iniziativa; la ritrattazione non può essere estorta da prove contraddittorie.

Quando si applica

In un processo per omicidio, il testimone Tizio ha reso falsa testimonianza incriminante Caio. Dopo una settimana, Tizio si pente e davanti al giudice si ritrae dalla falsa dichiarazione e rivela le vere circostanze, prima che il dibattimento sia chiuso. Tizio non è punibile. Nel processo civile, se una parte ha reso falsa testimonianza contro l'altra e ritratta la falsità prima della sentenza di appello, sfugge alla condanna per falsa testimonianza.

Connessioni

Direttamente collegata agli artt. 371-bis, 371-ter (falsa testimonianza calunniosa e con inganno), 372, 373 (falsa testimonianza semplice e perizia falsa), 378 (falsa dichiarazione di testimone non giudiziale). La norma non si applica a corruzione (art. 319-ter) o concussione (art. 317): per questi, altre cause di estinzione operano (prescrizione, remissione querela). Anche se il falso è stato determinante per una sentenza già pronunciata, se ritratto prima della definizione, la punibilità è esclusa.

Domande frequenti

Se il falso testimone si ritrae solo verbalmente, senza mettere per iscritto, è sufficiente?

Sì, la legge dice 'manifesta il vero', non richiede forma scritta. Una dichiarazione orale in giudizio, se inequivocabile, è sufficiente.

Nel processo civile, il termine è davvero la sentenza definitiva?

No, il termine è la sentenza 'definitiva, anche se non irrevocabile'. Significa che la ritrattazione deve avvenire prima della sentenza d'appello, non di cassazione.

Se il testimone si ritrae solo parzialmente (retrae una parte della falsità), è punibile?

Tecnicamente sì, perché la norma richiede sia la ritrattazione del falso che la manifestazione del vero. La retrazione incompleta non esclude la punibilità.

Cosa accade se il falso testimone si ritrae, ma la sentenza era già stata pronunciata?

Non si applica l'art. 376. La ritrattazione tardiva non esclude punibilità, ma può essere valutata come circostanza attenuante.

Un testimone corrotto può usare l'art. 376 per sfuggire sia alla falsa testimonianza che alla corruzione?

No. L'art. 376 esclude la punibilità solo per falsa testimonianza. Se il testimone era stato pagato (corruzione), quella responsabilità persiste.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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