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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 373 c.p. Falsa perizia o interpretazione

In vigore dal 1° luglio 1931

Il perito o l’interprete che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente.

La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte.

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In sintesi

  • Reato a carico di periti e interpreti che forniscono pareri o interpretazioni mendaci
  • Applicabile anche a false affermazioni su fatti durante la perizia
  • Stesse pene della testimonianza falsa: reclusione 2-6 anni
  • Aggravante speciale: interdizione dai pubblici uffici e dalla professione
  • Lesione grave della fiducia processuale verso esperti e specialisti

La falsa perizia commessa da perito o interprete nominato dall'autorità giudiziaria è punita come la falsa testimonianza, con aggravante interdizione dalla professione.

Ratio

La perizia rappresenta il momento processuale in cui l'autorità giudiziaria acquisisce competenza tecnica specializzata su questioni che vanno oltre la comune intelligenza umana: medicina legale, ingegneria, contabilità, psicologia, agraria. L'interprete, a sua volta, è figura cruciale in procedimenti dove sia necessaria la comunicazione in lingua diversa. Entrambi operano sotto giuramento e in posizione di fiducia istituzionale. La falsità della perizia o dell'interpretazione incide sulla corretta valutazione della prova scientifica, con rischi ancora superiori rispetto al falso testimonianza in quanto il giudice tende a riporre maggiore affidamento in un dato tecnico. La norma del 1930 ha sempre ritenuto che il perito falso meriti pena identica al testimone falso, dato che la gravità della slealtà è sostanziale.

La materia si è evoluta nel contesto della crescente importanza della prova scientifica nei processi moderni. Oggi il perito assume peso rilevante in persino una piccola causa civile (perizie di stima), fino ai casi di massima complessità (perizie genetiche, biochimiche, informatiche).

Analisi

La fattispecie contraddistingue due categorie di soggetti: (i) il perito, ossia l'esperto nominato dal giudice per dare parere su fatti che richiedono conoscenza tecnica; (ii) l'interprete, ossia chi traduce dichiarazioni di parti o testimoni in lingua straniera. Entrambi devono essere nominati dall'autorità giudiziaria, escludendo periti privati o interpreti liberamente scelti dalle parti (che, ove falsi, risponderebbero di frode processuale ex art. 374, non di art. 373).

La condotta consiste in tre alternative: (a) dare parere mendace — opinione consapevolmente falsa sulla questione tecnica; (b) dare interpretazioni mendaci — traduzione consapevolmente infedele; (c) affermare fatti non conformi al vero — asserire dati oggettivi (es. misurazioni, temperature, risultati di test) che il perito sa essere falsi. Elemento strutturale è che il perito/interprete sia stato nominato dall'autorità (non dalla parte), rendendo il suo operato atto processuale e non semplice consulenza privata.

La punibilità è identica a quella dell'art. 372: reclusione 2-6 anni. Tuttavia, l'art. 373 co. 2 aggiunge una circostanza aggravante speciale: la condanna importa interdizione dai pubblici uffici e dalla professione o dall'arte. Questa seconda interdizione è perpetua (salvo remissione in casi eccezionali) e costituisce una sanzione accessoria severa, impedendo al perito/interprete di operare nuovamente in qualità professionale o pubblica. Per un ingegnere peritale o un medico legista, questa interdizione è rovinosa.

Quando si applica

Applicazioni frequenti: (i) Tizio medico legista in processo civile per danno biologico afferma che la cicatrice non è visibile al fine di ridurre il risarcimento, quando in realtà è evidente; (ii) Caio, interprete giurato in processo penale, traduce deliberatamente una confessione in modo distorto per proteggere l'imputato suo conoscente; (iii) Sempronio ingegnere strutturale, perito in causa di responsabilità civile da crollo parziale, falsifica i dati delle prove di carico per incolpare il costruttore. In tutti i casi, se il falso è provato, scatta la doppia sanzione: penale (reclusione) + accessoria (interdizione).

Un caso limite: il perito che erra scientificamente ma in buona fede non incorre in responsabilità (manca il dolo). Differente è il perito che deliberatamente omette tecniche controverse pur di giungere a una tesi precisa, oppure che falsifica materialmente campioni o test.

Connessioni

L'articolo 373 integra il sistema dei delitti contro l'amministrazione della giustizia insieme agli artt. 372, 374, 376, 377. Si raccorda con l'art. 376 (ritrattazione), che per il perito vale nei medesimi termini del testimone. Nel Codice di Procedura Penale, la nomina e i doveri del perito sono regolati agli artt. 222-236 cpp; nel Codice di Procedura Civile agli artt. 61-115 c.p.c. L'art. 698 c.p.c. prevede sanzioni civili per il perito che fornisca relazione negligente o infedele, costituendo diversa tutela patrimoniale della parte lesa.

A livello internazionale, la Francia (Art. 434-19 Code pénal) e la Germania (StGB 163) hanno norme parallele sulla falsa perizia. L'UE ha progressivamente armonizzato standard di credibilità dei periti forensi (Direttiva 2013/65/UE). La disciplina italiana è allineata agli standard europei di tutela della prova scientifica.

Domande frequenti

Se il perito sbaglia scientificamente ma in buona fede, è responsabile?

No, se l'errore è di natura metodologica involontaria. La falsa perizia richiede consapevolezza della falsità (dolo). Il perito negligente o incompetente potrebbe subire sanzioni civili (risarcimento) o disciplinari dall'ordine professionale, ma non penali.

L'interdizione dalla professione è permanente?

L'interdizione è accessoria della condanna e generalmente perpetua. Tuttavia, il condannato può richiedere la riabilitazione dopo 5-10 anni, a condizioni severe, presso il tribunale che emise la sentenza.

Chi è responsabile se il laboratorio che analizza i campioni fornisce dati falsati?

Il responsabile è direttamente il laboratorista o il tecnico che falsifica i dati. Se il perito non verifica e riporta dati falsi sapendoli tali, risponde anche lui. Se il perito ignora lealmente il difetto del laboratorio, potrebbe non incorrere in responsabilità (mancanza di dolo).

Un interprete può invocare la confidenzialità per non testimoniare circa falsità commesse?

No. L'interprete, come il perito, è obbligato a rispondere in procedimenti disciplinari e penali su eventuali falsità. Il segreto professionale non copre illeciti penali.

Se confesso il falso della perizia prima della sentenza, posso non essere punito?

Sì, secondo l'art. 376 c.p. Se ritratti il falso e manifesti il vero non oltre la chiusura del dibattimento (processi penali) o prima della sentenza definitiva (processi civili), la punibilità è esclusa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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