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Art. 258 c.p. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Si applica l’ergastolo se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
Si applica l’ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
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In sintesi
Punisce chi si procura notizie vietate a scopo di spionaggio politico o militare, con pena fino all'ergastolo.
Ratio
L'articolo 258 c.p. incrimina la forma di spionaggio diretta a notizie su cui l'autorità competente ha formalmente vietato la divulgazione. La disposizione integra un'aggravante rispetto al semplice procacciamento (art. 256), focalizzandosi su informazioni già sottoposte a divieto amministrativo esplicito. L'intento è rafforzare la tutela quando lo Stato ha già manifestato la volontà di mantenere il segreto mediante ordine diretto. La sanzione minima è elevata (reclusione non inferiore a dieci anni), riflettendo la consapevolezza del colpevole di violare un divieto già notificato. L'ergastolo si applica qualora il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato belligerante.
Analisi
La fattispecie richiede: (a) il procacciamento a scopo di spionaggio politico o militare; (b) la qualità delle notizie, che devono essere coperte da divieto formale dell'autorità competente. Il divieto deve essere esplicito e ufficiale: non è sufficiente una segretezza di fatto o una pratica amministrativa informale. La consapevolezza del divieto non è un elemento richiesto, benché il colpevole che agisce nonostante il divieto manifesto sia comunque colpevole. La reclusione minima è dieci anni. L'ergastolo si applica se il reato è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con l'Italia o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato.
Quando si applica
Si applica quando il colpevole si procura, al fine di spionaggio, notizie sulle quali l'autorità competente (governo, ministeri, organi di sicurezza) ha emanato un divieto formale di divulgazione. Esempio: un impiegato ministeriale acquisisce a scopo di spionaggio documenti coperti da divieto del ministro della difesa. Oppure: un cittadino ottiene illegalmente informazioni su operazioni militari segrete, pur essendo stato diffidato dal Servizio di sicurezza. Il divieto deve risultare da atto amministrativo o comunicazione ufficiale. La distinzione dal 256 è che qui il divieto è esplicito.
Connessioni
L'articolo 258 occupa una posizione intermedia fra l'art. 256 (procacciamento generico) e l'art. 261 (rivelazione di segreti di Stato). Condivide con il 257 lo scopo di spionaggio, ma si distingue nel fatto che qui è decisivo il divieto formale dell'autorità. L'art. 262 disciplina la rivelazione (non il procacciamento) di notizie coperte da divieto. L'art. 259 punisce l'agevolazione colposa dei delitti di procacciamento. L'art. 260 incrimina il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio e l'introduzione clandestina in zone militari.
Domande frequenti
È sufficiente leggere un documento segreto per commettere il reato di cui all'art. 258 c.p.?
Non basta la semplice lettura occasionale. Occorre che la persona si sia attivamente procurata la notizia vietata e che abbia agito con lo scopo specifico di spionaggio politico o militare. Senza questo fine, il fatto può al più integrare altre fattispecie (es. art. 326 c.p. per la rivelazione di segreti d'ufficio), ma non l'art. 258 c.p.
Chi è l'Autorità competente a vietare la divulgazione delle notizie?
Nella vigente disciplina, le notizie classificate vengono protette attraverso il sistema del segreto di Stato regolato dalla legge n. 124/2007. L'apposizione e la tutela del segreto di Stato spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, coordinato con i vertici dei servizi di informazione (AISE e AISI) e con il Ministero della Difesa per le materie militari.
Qual è la differenza tra l'art. 258 c.p. e l'art. 256 c.p.?
L'art. 256 c.p. punisce il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato in senso lato, anche quando non vi sia un formale divieto di divulgazione. L'art. 258 c.p. presuppone invece che l'Autorità competente abbia espressamente vietato la divulgazione di quelle notizie: il divieto formale è un elemento costitutivo del reato.
Quando si applica l'ergastolo per spionaggio di notizie vietate?
L'ergastolo si applica in due casi alternativi: quando il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato che si trova in guerra con l'Italia, oppure quando il fatto ha concretamente compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato italiano o lo svolgimento delle operazioni militari. Basta che si verifichi uno solo dei due presupposti.
Il reato è punibile anche se la notizia non viene mai trasmessa ad altri?
Sì. Il reato si consuma con il semplice procurarsi la notizia, indipendentemente dalla successiva trasmissione o divulgazione. Si tratta di un reato di mera condotta: non è necessario alcun risultato ulteriore. L'eventuale trasmissione della notizia a potenze straniere può invece integrare reati autonomi o circostanze ulteriori.
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