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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 221 c.p. Ubriachi abituali

In vigore dal 1° luglio 1931

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

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In sintesi

  • Si applica ai condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza abituale o sotto l'azione di stupefacenti.
  • La misura di sicurezza prevista è il ricovero in una casa di cura e di custodia, salvo che sia già disposta un'altra misura detentiva.
  • Se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, il ricovero può essere sostituito con la libertà vigilata.
  • Il ricovero avviene in sezioni speciali e ha una durata minima di sei mesi.

Art. 221 c.p.: misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per ubriachi abituali condannati alla reclusione.

Ratio

L'articolo 221 c.p. disciplina il trattamento sanzionatorio dei condannati che hanno commesso il reato in stato di ubriachezza abituale o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti alle quali sono dediti. La norma riconosce che l'abuso protratto di alcol o droghe costituisce un fattore criminogeno autonomo e una forma di pericolosità sociale specifica, giustificando una misura di sicurezza dedicata finalizzata al trattamento e al controllo sanitario.

Analisi

Il ricovero in casa di cura e custodia è la misura ordinaria per condannati a reclusione per delitti commessi in ubriachezza abituale o dipendenza da stupefacenti. La misura ha durata minima di sei mesi ed è eseguita in sezioni speciali dedicate al trattamento dell'intossicazione. Tuttavia, per reati minori (con pena inferiore a tre anni), il ricovero può essere sostituito con libertà vigilata secondo la valutazione giudiziale. La norma enfatizza l'aspetto terapeutico della misura, accostando il soggetto dipendente più a un patient che a un prigioniero.

Quando si applica

Si applica quando il giudice accerta che il reato sia stato commesso in stato di ubriachezza abituale o sotto l'effetto di stupefacenti ai quali il soggetto è dedito. La sentenza di condanna ordina il ricovero in casa di cura con durata minima di sei mesi, in sezione speciale. Per reati con pena inferiore a tre anni, il giudice può ordinare libertà vigilata al posto del ricovero, tenendo conto della prognosi terapeutica.

Connessioni

L'articolo 221 si collega agli articoli 88-91 c.p. (cause di diminuizione della pena per infermità), all'articolo 219 c.p. (ricovero in casa di cura), all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), all'articolo 234 c.p. (divieto di frequentare osterie), e alle discipline sulla dipendenza patologica. Rinvia altresì alle norme sulla risponsabilità penale nello stato di ubriachezza (articoli 89-90 c.p.) e al trattamento sanitario obbligatorio per dipendenti.

Domande frequenti

Che cos'è la casa di cura e di custodia prevista dall'art. 221 c.p.?

È una struttura destinata all'esecuzione di misure di sicurezza detentive per soggetti socialmente pericolosi che necessitano anche di trattamento terapeutico, diversa dal carcere ordinario.

Quando si considera abituale l'ubriachezza ai fini dell'art. 221 c.p.?

L'ubriachezza è abituale quando il soggetto è dedito all'uso di bevande alcoliche e ciò si riflette negativamente sul suo comportamento, secondo la definizione dell'art. 94 c.p.

Il ricovero in casa di cura sostituisce la pena detentiva?

No, si aggiunge alla pena come misura di sicurezza ed è eseguito separatamente, di norma dopo l'espiazione della pena o in altro ordine stabilito dal giudice.

In quali casi si può applicare la libertà vigilata al posto del ricovero?

Quando la reclusione inflitta per il delitto è inferiore a tre anni, il giudice può sostituire il ricovero con la libertà vigilata, ritenuta misura sufficiente al controllo della pericolosità.

Quanto dura il ricovero previsto dall'art. 221 c.p.?

La durata minima è di sei mesi; non è previsto un termine massimo fisso, poiché la misura cessa quando il giudice di sorveglianza accerta il venir meno della pericolosità sociale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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