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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 141 c.p. [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • Articolo abrogato del codice penale, collocato nel Titolo VI del Libro I.
  • Disciplinava originariamente la revoca della liberazione condizionale.
  • La materia è oggi regolata dagli artt. 176 e 177 c.p. e dalla normativa penitenziaria.
  • L'abrogazione rientra nella razionalizzazione della disciplina dell'esecuzione penale.
  • Non produce effetti giuridici diretti nell'ordinamento vigente.

Art. 141 c.p. abrogato: disciplinava la revoca della liberazione condizionale, oggi regolata dagli artt. 176-177 c.p.

Ratio

L'art. 141 c.p., nella sua formulazione originaria, era destinato a disciplinare la revoca della liberazione condizionale, ovvero il meccanismo sanzionatorio che consentiva di reintrodurre in carcere il condannato ammesso al beneficio penitenziario che non ne rispettasse le condizioni. La norma si inseriva in un impianto codicistico che concentrava nel codice penale sostanziale anche aspetti oggi considerati propri del diritto dell'esecuzione penale.

Analisi

Con l'evoluzione dell'ordinamento penitenziario italiano, culminata nell'emanazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario) e dei successivi decreti attuativi, la disciplina della liberazione condizionale e della sua revoca è stata progressivamente trasferita e razionalizzata all'interno degli artt. 176 e 177 c.p., nonché nelle disposizioni dell'ordinamento penitenziario. L'art. 176 c.p. regola i presupposti per la concessione della liberazione condizionale, mentre l'art. 177 c.p. disciplina specificamente i casi di revoca e di estinzione della pena. L'abrogazione dell'art. 141 c.p. ha eliminato una sovrapposizione normativa, accentrando la disciplina in sede più appropriata rispetto alla sistematica del codice.

Quando si applica

L'articolo è abrogato e non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Per le questioni relative alla revoca della liberazione condizionale occorre fare riferimento all'art. 177 c.p. e alle disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario. La competenza in materia spetta al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 70 della legge n. 354/1975.

Connessioni

La materia già regolata dall'art. 141 c.p. trova oggi disciplina negli artt. 176 e 177 c.p., relativi rispettivamente alla concessione e alla revoca della liberazione condizionale. Rilevano altresì l'art. 47-ter ord. pen. in tema di detenzione domiciliare, nonché le disposizioni del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). Sul piano processuale, il riferimento è agli artt. 678 e 679 c.p.p., che disciplinano il procedimento di sorveglianza.

Domande frequenti

L'art. 141 c.p. è ancora in vigore?

No. L'art. 141 c.p. è stato abrogato nell'ambito della riforma che ha razionalizzato la disciplina dell'esecuzione penale. Non produce pertanto effetti giuridici nell'ordinamento vigente.

Quale norma ha sostituito l'art. 141 c.p. sulla revoca della liberazione condizionale?

La materia è oggi disciplinata principalmente dall'art. 177 c.p., che regola la revoca e l'estinzione della pena nel contesto della liberazione condizionale, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975).

Chi decide sulla revoca della liberazione condizionale dopo l'abrogazione dell'art. 141 c.p.?

La competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che giudica secondo le forme del procedimento di sorveglianza disciplinato dagli artt. 678 e 679 c.p.p.

Qual è la differenza tra l'art. 141 c.p. abrogato e l'art. 141-bis c.p.?

Si tratta di norme distinte per materia e collocazione sistematica. L'art. 141-bis c.p. è una norma vigente che disciplina il computo delle misure cautelari, mentre l'art. 141 c.p. era dedicato alla revoca della liberazione condizionale ed è stato abrogato.

A cosa serve l'art. 141 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale?

L'art. 141 disp. att. c.p.p. è una norma distinta dall'art. 141 c.p.: si colloca nel codice di rito e non riguarda la liberazione condizionale. È importante non confondere le due disposizioni, che appartengono a fonti normative diverse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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