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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 109 c.p. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

In vigore dal 1° luglio 1931

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l’esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

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In sintesi

  • La dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere comporta l'applicazione di misure di sicurezza, in aggiunta agli aumenti previsti per la recidiva.
  • La dichiarazione di abitualità o professionalità può essere pronunciata in qualsiasi momento, anche dopo l'esecuzione della pena.
  • Se pronunciata dopo la sentenza di condanna, la pena resta ferma e non si tiene conto della condotta successiva del condannato.
  • La dichiarazione di tendenza a delinquere può essere pronunciata esclusivamente contestualmente alla sentenza di condanna.
  • Tutte e tre le dichiarazioni si estinguono per effetto della riabilitazione.

L'art. 109 c.p. regola gli effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere: misure di sicurezza e riabilitazione.

Ratio

L'art. 109 c.p. risponde all'esigenza di differenziare la risposta dell'ordinamento penale verso soggetti che manifestano una pericolosità sociale qualificata, non riducibile alla singola condotta criminosa. Il legislatore del 1930 ha inteso costruire un sistema duale — pena e misura di sicurezza — capace di affrontare non solo il fatto commesso, ma anche la prognosi di recidività futura.

Analisi

La norma coordina tre istituti distinti — abitualità (artt. 102-103 c.p.), professionalità (art. 105 c.p.) e tendenza a delinquere (art. 108 c.p.) — stabilendo un effetto comune: l'applicazione di misure di sicurezza personali, tipicamente la casa di lavoro o la colonia agricola. La differenza procedurale più rilevante riguarda il momento in cui può intervenire la dichiarazione: per abitualità e professionalità è ammessa anche in sede esecutiva successiva alla condanna, mentre per la tendenza a delinquere deve coincidere con la sentenza. Questo riflette la natura oggettiva delle prime due (desumibile da dati formali come il numero di condanne) rispetto alla connotazione soggettiva-caratteriologica della terza, che richiede un giudizio clinico-criminologico contestuale al processo.

Quando si applica

L'art. 109 c.p. trova applicazione ogni volta che il giudice — sulla base dei presupposti stabiliti dagli artt. 102-108 c.p. — pronuncia una delle tre dichiarazioni qualificate. L'abitualità ritenuta presuppone almeno tre condanne per delitti non colposi; la professionalità richiede che il soggetto viva, anche in parte, dei proventi del reato; la tendenza a delinquere postula una particolare inclinazione al crimine valutata in concreto. In tutti i casi la misura di sicurezza è applicata al termine della pena detentiva.

Connessioni

La norma è strettamente collegata agli artt. 102-108 c.p. (che definiscono i presupposti delle singole dichiarazioni), all'art. 203 c.p. (pericolosità sociale come presupposto delle misure di sicurezza), all'art. 215 c.p. (tipologia delle misure di sicurezza personali) e all'art. 178 c.p. (riabilitazione, che estingue anche queste dichiarazioni). Va distinta dall'art. 99 c.p. sulla recidiva, che produce esclusivamente aumenti di pena senza comportare misure di sicurezza.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra abitualità, professionalità e tendenza a delinquere?

L'abitualità si fonda sul numero di condanne per delitti non colposi (artt. 102-104 c.p.); la professionalità richiede che il soggetto tragga sostentamento, anche parziale, dall'attività criminosa (art. 105 c.p.); la tendenza a delinquere è una valutazione caratteriologica e clinica che prescinde dal numero di reati (art. 108 c.p.).

Cosa comporta concretamente la dichiarazione prevista dall'art. 109 c.p.?

Comporta, oltre agli eventuali aumenti di pena già previsti per la recidiva, l'applicazione di misure di sicurezza personali — come la casa di lavoro — da eseguirsi al termine della pena detentiva, in funzione di prevenzione speciale.

La dichiarazione di abitualità può essere pronunciata dopo che il condannato ha già scontato la pena?

Sì, per l'abitualità e la professionalità la dichiarazione è ammessa in qualsiasi momento, anche successivamente all'esecuzione della pena. In tal caso, però, la pena già inflitta rimane ferma e non si tiene conto della condotta tenuta dal soggetto dopo la condanna.

Come si estingue la dichiarazione di abitualità o di tendenza a delinquere?

L'art. 109 c.p. prevede che tutte e tre le dichiarazioni — abitualità, professionalità e tendenza a delinquere — si estinguano per effetto della riabilitazione, istituto disciplinato dall'art. 178 c.p. che presuppone buona condotta e decorso di un termine minimo dalla pena principale.

L'art. 109 c.p. è la stessa cosa dell'art. 109 del codice di procedura penale?

No, si tratta di norme distinte. L'art. 109 del codice penale (c.p.) riguarda gli effetti delle dichiarazioni di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere. L'art. 109 del codice di procedura penale (c.p.p.) disciplina invece la lingua degli atti processuali. I due codici, pur condividendo la numerazione dell'articolo, regolano materie completamente diverse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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